MOLTE DELLE CONTRODEDUZIONI NON HANNO SODDISFATTO I CONTROLLORI

Corte dei conti: bilanci di Piombino al setaccio

· Inserito in Sotto la lente

PIOMBINO 9 otto­bre 2015 – Il con­tenzioso tra il Comune di Piom­bi­no e la Corte dei Con­ti è giun­to ad un pun­to per cui non si intrave­dono, per l’ente, altre soluzioni se non quelle  legate all’adozione di nette mis­ure cor­ret­tive che fini­ran­no per inter­es­sare non uno ma più eser­cizi di bilan­cio. Gran parte delle più impor­tan­ti con­trod­e­duzioni ai rilievi dei sin­daci revi­sori e dei mag­is­trati con­tabili non pare, infat­ti, abbiano sor­ti­to fino­ra effet­tivi pos­i­tivi.

L’ul­ti­ma delib­era del­la mag­i­s­tratu­ra con­tabile
La val­u­tazione di “crit­ic­ità ed irre­go­lar­ità gravi” con­tin­ua a pesare come un macig­no negli esa­mi dei con­trol­lori che appe­na mart­edì scor­so, 6 otto­bre, han­no adot­ta­to una delib­er­azione nel­la quale viene riper­cor­so il lun­go e travaglia­to iter di avvisi, indi­cazioni, deduzioni e val­u­tazioni inter­cor­si negli ulti­mi tem­pi tra gli uffi­ci finanziari di via Fer­ruc­cio ed i con­trol­lori. Si pen­si solo che, a fronte di un avan­zo di ammin­is­trazione di 98.897,95 euro nel 2012, la sezione toscana del­la Corte arri­va, per lo stes­so anno, a indi­care un dis­a­van­zo di 1.462.347,68 euro. E non si sot­trare dall’indicare le cause: “il man­ca­to rispet­to, in sede di appli­cazione dell’avanzo di ammin­is­trazione 2011, delle quote vin­co­late ad inves­ti­men­ti per com­p­lessivi 1.209.442,85 euro, l’eliminazione di residui pas­sivi di parte cor­rente del­la ges­tione vin­co­la­ta, non com­pen­sati dall’equivalente elim­i­nazione del resid­uo atti­vo, che l’ente ave­va provve­du­to a vin­co­lare nel­la cor­rispon­dente quo­ta di avan­zo real­iz­za­to per 64.045,52 euro, il man­ca­to man­ten­i­men­to del vin­co­lo rifer­i­to al fon­do sva­l­u­tazione cred­i­ti, nel­la misura min­i­ma pre­vista dal­la legge, nonché la cir­costan­za che la quo­ta lib­era di avan­zo di ammin­is­trazione 2012, pari a 98.897,95 euro, non risul­ta­va suf­fi­ciente a ricos­ti­tuire tali poste vin­co­late”.
Attra­ver­so suc­ces­sivi, sol­lecitati pas­sag­gi il Comune è alla fine rius­ci­to di fat­to a porre in essere mis­ure cor­ret­tive di cui la Corte ha pre­so atto, fat­ta eccezione per la ques­tione rel­a­ti­va ai residui pas­sivi ed attivi vin­co­lati. L’ente al riguar­do ha for­ni­to nuovi ele­men­ti per cui la som­ma di 64.045,52 euro accer­ta­ta dal­la Sezione e rel­a­ti­va appun­to alla elim­i­nazione dei residui attivi e pas­sivi non vin­co­lati, è sta­ta ride­ter­mi­na­ta in 5.230,64 euro.
La Corte dei con­ti, men­tre ha, quin­di, accer­ta­to l’entità dei fon­di vin­co­lati non ricos­ti­tu­iti nel risul­ta­to di ges­tione 2012 del­la som­ma si 5.230,4 euro, si è ris­er­va­ta di esam­inare l’effettività delle mis­ure cor­ret­tive adot­tate per il 2012 con­tes­tual­mente all’esercizio 2013.

Il mon­i­tor­ag­gio sul ren­di­con­to 2013
Ed in questo ambito si inserisce l’attività di con­trol­lo-mon­i­tor­ag­gio, pre­vista dal­la legge, appun­to sul ren­di­con­to 2013. Da qui la comu­ni­cazione, invi­a­ta al sin­da­co, ai revi­sori ed al respon­s­abile del servizio finanziario del Comune, che già mart­edì 20 otto­bre la sezione toscana si riu­nirà per  esam­inare il con­sun­ti­vo 2013 per il quale ven­gono seg­nalate “crit­ic­ità e irre­go­lar­ità gravi”.
Con­tes­tual­mente alla comu­ni­cazione, la Corte dei con­ti ha altresì pre­sen­ta­to all’ente locale  una boz­za di delib­er­azione sul­la quale potran­no essere for­mu­late con­trod­e­duzioni entro il 13 otto­bre. Al momen­to del­la noti­fi­ca dei deliberati del­la riu­nione del 20 otto­bre, il Comune avrà poi 60 giorni per adottare mis­ure cor­ret­tive per super­are even­tu­ali irre­go­lar­ità.
Nel­la boz­za di delib­era la Corte evi­den­za tre “crit­ic­ità o irre­go­lar­ità gravi”.

Il vin­co­lo sui proven­ti dalle multe per il codice del­la stra­da
La pri­ma attiene ad una ques­tione dibat­tuta e per la quale le inter­pre­tazioni del­la Corte e del Comune sono diverse e dis­tan­ti. Ci rife­ri­amo al man­ca­to rispet­to, per i con­trol­lori, del vin­co­lo di des­ti­nazione dei proven­ti delle sanzioni per vio­lazioni del codice del­la stra­da. Sec­on­do la Corte esiste un obbli­go di vin­co­lo non infe­ri­ore al 50 per cen­to men­tre il Comune si è fer­ma­to al 40,99. La con­seguen­za è che cir­ca 153mila euro sareb­bero sta­ti “dis­tolti dal­la loro nat­u­rale des­ti­nazione ed imp­ie­gati per finanziare spese cor­ren­ti o comunque di altra natu­ra”.

I flus­si di cas­sa per le entrate a speci­fi­ca des­ti­nazione
La sec­on­da irre­go­lar­ità attiene alla non cor­ret­ta e inte­grale “con­tabi­liz­zazione delle movi­men­tazioni dei flus­si di cas­sa rel­a­tivi alle entrate a speci­fi­ca des­ti­nazione”.
Nel mer­i­to l’ente non sarebbe sta­to atten­to a dis­tinguere le risorse des­ti­nate a finanziare le spese di bilan­cio da quelle che van­no imp­ie­gate per speci­fi­ci inter­ven­ti di spe­sa.
L’assenza di una dis­tinzione tra le diverse tipolo­gie di entra­ta – dice la Corte – può com­portare un uti­liz­zo costante e ripetu­to di entrate vin­co­late per finanziare spese cor­ren­ti, tale da alter­are gli equi­lib­ri e non con­sen­tire l’emersione di situ­azioni defici­tarie o di sof­feren­za di cas­sa, con­sen­ten­do al tem­po stes­so che even­tu­ali situ­azione di dis­a­van­zo finanziario, con­seguen­ti al man­ten­i­men­to in bilan­cio di poste attive non effet­ti­va­mente esi­gi­bili, non tro­vi­no evi­den­za con­tabile”.
E più anco­ra: “Non risul­ta per­tan­to con­di­vis­i­bile,  a parere del­la Sezione, una dis­tinzione all’interno del genus delle entrate vin­co­late, tra entrate con un vin­co­lo gener­i­co (oper­ante solo in ter­mi­ni di com­pe­ten­za) ed entrate a speci­fi­ca des­ti­nazione (per le quali il vin­co­lo oper­erebbe sia sul­la com­pe­ten­za che sul­la cas­sa). Per entrambe le tipolo­gie di risorse, una vol­ta che sia sta­ta defini­ta la des­ti­nazione speci­fi­ca, si crea quel legame, tra la risor­sa pre­vista e poi accer­ta­ta e la spe­sa pro­gram­ma­ta e poi impeg­na­ta, che rende nec­es­sario non solo un vin­co­lo sul­la com­pe­ten­za del bilan­cio ma anche un vin­co­lo in ter­mi­ni di cas­sa”.
Ne con­segue la richi­es­ta del­la Corte dei con­ti per­ché “vengano assun­ti provved­i­men­ti adeguati a garan­tire una pun­tuale ed affid­abile ril­e­vazione delle poste vin­co­late nell’ambito del­la ges­tione di cas­sa. In assen­za di tale cor­ret­ta ges­tione, infat­ti, non solo si deter­mi­na una rap­p­re­sen­tazione non ver­i­tiera delle effet­tive con­sis­ten­ze di cas­sa, ma soprat­tut­to, non ven­gono alla luce even­tu­ali situ­azioni di pre­ca­ri­età del bilan­cio quali quelle che seguono al ripetu­to o costante uti­liz­zo di fon­di vin­co­lati per il paga­men­to di spese cor­ren­ti. Sin­to­mo, questo, dell’impossibilità di finanziare le spese ordi­nar­ie con le risorse des­ti­nate alla gen­er­al­ità del bilan­cio”.

I con­ti del tesoriere e le scrit­tura del­l’ente
La terza irre­go­lar­ità riguar­da infine la man­ca­ta con­cil­i­azione del con­to del tesoriere con le scrit­ture con­tabili dell’ente. Al riguar­do il Comune si era pre­mu­ra­to di attestare che tale irre­go­lar­ità con­tabile era intera­mente imputabile alla con­dot­ta del tesoriere e che essa era sta­ta ril­e­va­ta già nel cor­so dell’esercizio 2013 durante la pre­dis­po­sizione del ren­di­con­to 2012. In quel­la cir­costan­za tut­tavia l’ente non ave­va ritenu­to pos­si­bile l’adozione di provved­i­men­ti adeguati alla rimozione.
Il fenom­e­no – sot­to­lin­eano i mag­is­trati con­tabili – è con­sid­er­a­to grave in sé per­ché viene ren­di­con­ta­to un risul­ta­to di ammin­is­trazione non ver­i­tiero ma soprat­tut­to per gli effet­ti che esso può pro­durre sui bilan­ci degli eser­cizi suc­ces­sivi, se e nel­la misura in cui tale risul­ta­to sia sta­to reimp­ie­ga­to nelle ges­tioni suc­ces­sive”. Ne con­segue la richi­es­ta di una cor­rezione attra­ver­so l’adozione di una delib­era con­sil­iare.

Anco­ra nul­la sul­la Piom­bi­no Pat­ri­mo­ni­ale
Per il momen­to invece niente di nuo­vo sul­la vec­chia sto­ria dei rap­por­ti tra il Comune e la Piom­bi­no Pat­ri­mo­ni­ale. Nel­la relazione sul con­sun­ti­vo 2012 i sin­daci revi­sori, dall’esame degli atti inter­cor­si tra l’ente e la pro­pria con­trol­la­ta,  ril­e­varono una pre­sun­ta vio­lazione del pat­to di sta­bil­ità da parte del Comune. La Corte al riguar­do non si è anco­ra pro­nun­ci­a­ta ma, il 22 luglio 2014 annun­ciò l’intenzione di vol­er “pro­cedere ad ulte­ri­ori appro­fondi­men­ti”. Per il momen­to rimasti tut­tavia let­tera mor­ta.

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