Per l’Alitalia si provano politiche attive per il lavoro

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Giada Lo Cascio

PIOMBINO 1 set­tem­bre 2014 — Uno degli aspet­ti più ril­e­van­ti che han­no con­trad­dis­tin­to la vicen­da Ali­talia-Eti­had, da un pun­to di vista giuridi­co, con­siste sen­z’al­tro nel fat­to che, per la pri­ma vol­ta, viene data appli­cazione al com­ma 215 del­l’ar­ti­co­lo uni­co del­la Legge di Sta­bil­ità 2014, intro­dut­ti­vo dei “Con­trat­ti di ricol­lo­cazione” (o di ricol­lo­ca­men­to). Cir­ca 900 dipen­den­ti infat­ti ver­ran­no assogget­tati (per leg­gere clic­ca qui) a questo nuo­vo regime, che cos­ti­tu­isce un’im­por­tante inno­vazione nel cam­po delle politiche giusla­voris­tiche, gen­eral­mente “pas­sive”, basate cioè uni­ca­mente su un sosteg­no del red­di­to ma mai su un’­ef­fet­ti­va pro­mozione del­la ricol­lo­cazione del lavo­ra­tore. Tale regime intro­duce una polit­i­ca atti­va, che si con­trad­dis­tingue sot­to due pun­ti di vista: il lavo­ra­tore con­tin­ua a rice­vere un sus­sidio eco­nom­i­co men­tre, con­tes­tual­mente, ben­e­fi­cia di attiv­ità di for­mazione pro­fes­sion­ale e viene aiu­ta­to a rein­serir­si nel mon­do del lavoro per mez­zo di Agen­zie.
Per quan­to con­cerne il pri­mo aspet­to, bisogna sot­to­lin­eare come la com­pe­ten­za leg­isla­ti­va e ammin­is­tra­ti­va in mate­ria di servizi per l’impiego spet­ta alla Regione: è infat­ti quest’ul­ti­ma, con delib­era del­la Giun­ta, che offre ai lavo­ra­tori l’op­por­tu­nità del­la ricol­lo­cazione, tramite l’erogazione di un vouch­er che con­s­ta di una parte fis­sa ed una vari­abile (quest’ul­ti­ma ver­rà con­ces­sa solo a ricol­lo­cazione avvenu­ta). Tale vouch­er è fun­zionale al sec­on­do aspet­to: esso infat­ti è des­ti­na­to alla cop­er­tu­ra del cos­to dei servizi di “out­place­ment” (assis­ten­za inten­si­va nel­la ricer­ca di un nuo­vo impiego), di cui sono tito­lari le Agen­zie accred­i­tate pres­so la Regione (nel caso
Ali­talia si trat­ta del Lazio). Il lavo­ra­tore è libero di scegliere l’A­gen­zia cui riv­ol­ger­si e questo dovrebbe sti­mo­lare la con­cor­ren­za tra le stesse, ma per evitare che queste si con­cen­tri­no solo sui lavo­ra­tori più facil­mente col­lo­ca­bili, il “vouch­er” deve essere grad­u­a­to pro­prio in virtù del­la col­lo­ca­bil­ità: i req­ui­si­ti che con­cor­rono a for­mare DSC_6323questo cri­te­rio ver­ran­no di vol­ta in vol­ta fis­sati dalle diverse Regioni. Tale sis­tema dovrebbe con­sen­tire un equi­lib­rio del mer­ca­to: da un lato infat­ti le Agen­zie evit­er­an­no di essere trop­po accondis­cen­den­ti, per non cor­rere il ris­chio di non intas­care il vouch­er dal momen­to che non rius­ci­ran­no a con­seguire l’ef­fet­ti­va ricol­lo­cazione del lavo­ra­tore, ma dovran­no anche stare attente a non incor­rere in ecces­si­va rigid­ità, pena il ris­chio di perdere il lavo­ra­tore che invece potrà riv­ol­ger­si ad Agen­zie più effi­ci­en­ti. In ogni caso, il lavo­ra­tore fruisce di un trat­ta­men­to di dis­oc­cu­pazione pari al 75% del­l’ul­ti­mo stipen­dio per­cepi­to, l’ASpI (“assi­cu­razione sociale per l’impiego”,  che rap­p­re­sen­ta un’in­den­nità di dis­oc­cu­pazione introdot­ta dal­la l.92/2012 in sos­ti­tuzione delle prestazioni di dis­oc­cu­pazione ordi­nar­ia non agri­co­la a req­ui­si­ti nor­mali, del­la dis­oc­cu­pazione ordi­nar­ia non agri­co­la a req­ui­si­ti ridot­ti o del­la dis­oc­cu­pazione spe­ciale edile, a cui può aggiungersene un altro com­ple­mentare gra­zie alla parte­ci­pazione del­l’im­pre­sa che licen­zia, arrivan­do anche al 90%.
Uno degli aspet­ti più inno­v­a­tivi del­la nor­ma­ti­va (già sper­i­men­ta­ta con suc­ces­so in altri Pae­si europei, come l’Olan­da) è dato dal­l’in­tro­duzione del “Tutor”, figu­ra chi­ave: questo sogget­to, des­ig­na­to dal­l’A­gen­zia, ha lo scopo di assis­tere il lavo­ra­tore pas­so dopo pas­so nel suo per­cor­so di riqual­i­fi­cazione pro­fes­sion­ale, deter­mi­nan­do le occa­sioni di occu­pazione, i per­cor­si di for­mazione e con­trol­lan­done inoltre la disponi­bil­ità effet­ti­va. Ogni vol­ta che il lavo­ra­tore rifi­u­ta di parte­ci­pare ad un cor­so, ad un’inizia­ti­va o addirit­tura resp­inge una pro­pos­ta di lavoro, il tutor val­u­ta il com­por­ta­men­to e, se del caso, lo con­tes­ta al lavo­ra­tore: tale con­tes­tazione non è pri­va di con­seguen­ze, poiché deter­mi­na la pri­ma vol­ta un dimez­za­men­to del­l’in­den­nità, la sec­on­da l’in­ter­ruzione. Il lavo­ra­tore ha comunque la pos­si­bil­ità di impugnare la con­tes­tazione davan­ti ad un arbi­tro.
Vedremo solo nei prossi­mi anni l’ef­fi­ca­cia di questo tipo di mis­ure nel nos­tro Paese, ma già dai pri­mi risul­tati sarà pos­si­bile deter­minare pre­gi e difet­ti e sem­mai apportare cor­ret­tivi: di sicuro, se dovessero andare in por­to, rap­p­re­sen­tere­an­no un notev­ole risparmio per le casse pub­bliche che dovran­no sostenere il lavo­ra­tore per il tem­po stret­ta­mente nec­es­sario a reimp­ie­gar­si, fru­en­do per­al­tro dei Fon­di europei a ciò des­ti­nati, anziché lim­i­tar­si ad erog­a­re la cas­sain­te­grazione, anche per peri­o­di pro­l­un­gati, sen­za fornire ulte­ri­ori oppor­tu­nità di rein­ser­i­men­to ai des­ti­natari.

(Foto di Pino Bertel­li)

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