CONDANNA NELLA CONTROVERSIA SUL PIP DI MONTEGEMOLI

Danni all’impresa, il Comune sborsa 350 mila euro

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PIOMBINO 15 luglio 2015 – Il Comune di Piom­bi­no sarà costret­to a sbor­sare 351.177,25 euro ad una dit­ta che ha ottenu­to dal Tri­bunale il riconosci­men­to del dan­no pati­to in con­seguen­za di una lun­ga inter­ruzione nel­la real­iz­zazione delle opere, ottenute in appal­to, per l’urbanizzazione del piano per gli inse­di­a­men­ti pro­dut­tivi di Mon­tege­moli.
Una vicen­da che, inizia­ta nel 2002 con la giun­ta Guer­ri­eri, è anda­ta avan­ti negli anni pas­san­do per l’esecutivo guida­to da Gian­ni Ansel­mi e che si con­clude oggi con un accor­do transat­ti­vo attra­ver­so il quale viene super­a­ta la sen­ten­za di con­dan­na emes­sa in pri­mo gra­do (437.387,74 euro da pagare) e si pone fine alla con­tro­ver­sia lim­i­tan­do di 86 mila euro l’esborso a cari­co del Comune.
Addirit­tura, men­tre scriv­i­amo, l’ente locale dovrebbe aver già ver­sato 180 mila euro, ovvero la pri­ma rata del­la som­ma totale che ver­rà sal­da­ta, sec­on­do la transazione, con altri 171.177,25 euro entro il 31 gen­naio 2016.
L’oggetto del con­tendere riguar­da com­p­lessi­va­mente 415 giorni di sospen­sione dei lavori, 268 dei quali dis­posti dal­la pub­bli­ca ammin­is­trazione, durante i quali la dit­ta, un’associazione tem­po­ranea d’impresa facente capo alla man­dataria srl Ambiter di Eboli (Saler­no) e con man­dante la srl Ster­ri di Bat­ti­paglia (Saler­no), restò inat­ti­va sul cantiere di Mon­tege­moli in atte­sa di even­ti.
Più esat­ta­mente il fer­mo riguardò tre dis­tin­ti peri­o­di: il pri­mo a cav­al­lo tra l’estate e l’autunno del 2003 per 47 giorni, il sec­on­do nel­la pri­mav­era del 2004 per 76 giorni e il ter­zo tra l’agosto 2004 ed il mag­gio 2005 per 292 giorni.
I pri­mi due peri­o­di di fer­mo delle opere furono legati all’approvazione di una per­izia di vari­ante resasi nec­es­saria in con­seguen­za di un cam­bio di ind­i­riz­zo nel­la via­bil­ità dell’area Pip con la real­iz­zazione di un nuo­vo asse stradale cen­trale che avrebbe dovu­to far cari­co all’Anas. Cosa che in effet­ti non avvenne per – scrive in atti il Comune – un “ripen­sa­men­to” dell’Azienda. Ripen­sa­men­to che di fat­to avrebbe causato anche il ter­zo peri­o­do di sospen­sione dei lavori con­seguente alla neces­sità di spostare una lin­ea aerea che osta­cola­va i lavori sull’asse stradale cen­trale nel frat­tem­po tor­na­to a com­ple­to cari­co dell’ente locale.
Nel­la sua sen­ten­za il giu­dice non ha però con­sid­er­a­to ril­e­vante, ai fini del­la nor­ma­ti­va in mate­ria, la muta­ta volon­tà di Anas, estranea al con­trat­to tra Asso­ci­azione tem­po­ranea di imp­rese e Comune e non vin­co­la­ta, in atti, da con­ven­zioni o impeg­ni for­mali che con­sacrassero giuridica­mente l’obbligo del­l’Azien­da a real­iz­zare la nuo­va stra­da.
Da questi pre­sup­posti è sca­tu­ri­ta la sen­ten­za del 20 agos­to 2012 con la quale il Tri­bunale di Livorno ha accolto, sia pure in modo parziale, le ragioni dell’Ambiter riconoscen­do alla man­dataria dell’Ati un dan­no quan­tifi­ca­to com­p­lessi­va­mente in 437.387,74 euro.
Men­tre il Comune di Piom­bi­no ha pro­pos­to appel­lo, tut­to­ra pen­dente a Firen­ze, ed ha riv­olto istan­za di sospen­sione dell’esecuzione del­la sen­ten­za, di con­tro l’Ambiter ha noti­fi­ca­to a giug­no l’atto di pre­cet­to per ottenere l’esecuzione coat­ti­va del­la sen­ten­za stes­sa e rice­vere quin­di, in via imme­di­a­ta, le somme decise a ris­arci­men­to del dan­no.
Di fronte ad un iter che si è subito annun­ci­a­to decisa­mente lun­go e per­al­tro dagli esi­ti assai incer­ti ma improb­a­bil­mente favorevoli, il Comune, con­for­t­a­to dal parere del pro­prio avvo­ca­to di fidu­cia, ha pro­pos­to un accor­do transat­ti­vo che la con­troparte ha accolto.
L’intesa prevede un ris­arci­men­to all’Ambiter per com­p­lessivi 351.177,25 euro da cor­rispon­der­si nelle due rate di cui accen­nava­mo all’inizio per far fronte alle quali il Comune ha dovu­to delib­er­are una vari­azione di spe­sa nel bilan­cio 2015.

 

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