La Toscana regola l’istituto della partecipazione

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Giada Lo Cascio

PIOMBINO 15 dicem­bre 2014 — Nel numero di otto­bre di Stile Libero (per leg­gere clic­ca qui) ave­va­mo trat­ta­to la nor­ma­ti­va rel­a­ti­va al dirit­to di acces­so, ricon­ducibile al prin­ci­pio di imparzial­ità e buon anda­men­to del­la Pub­bli­ca Ammin­is­trazione e, soprat­tut­to, ai cri­teri di pub­blic­ità e trasparen­za. Il dirit­to di acces­so, tut­tavia, non ne cos­ti­tu­isce l’u­ni­ca espres­sione: vi sono altre forme in cui i cit­ta­di­ni pos­sono con­trol­lare e inter­venire nel­l’am­min­is­trazione e nel­la ges­tione dei ter­ri­tori. In par­ti­co­lare, attra­ver­so l’is­ti­tu­to del­la parte­ci­pazione. La Toscana ha provve­du­to a rego­la­men­tar­lo attra­ver­so la legge regionale del 2 agos­to 2013, n°46, con cui è sta­ta com­ple­ta­ta ed inte­gra­ta la dis­ci­plina del Dibat­ti­to pub­bli­co regionale. Tale legge dev’essere col­lo­ca­ta nel con­testo del­la pro­mozione del­la parte­ci­pazione alla elab­o­razione delle politiche region­ali e locali, già ogget­to in pas­sato di altri provved­i­men­ti analoghi.
Come spec­i­fi­ca­to nel Pre­am­bo­lo, la parte­ci­pazione all’e­lab­o­razione ed alla for­mazione delle politiche region­ali e locali cos­ti­tu­isce un aspet­to qual­i­f­i­cante del­l’or­di­na­men­to toscano e con­figu­ra un dirit­to dei cit­ta­di­ni che lo Statu­to regionale impone in tutte le fasi di definizione, di attuazione e di val­u­tazione delle deci­sioni. Tra gli aspet­ti più ril­e­van­ti del­la nor­ma­ti­va in ques­tione tro­vi­amo l’is­ti­tuzione del­l’Au­torità regionale per la garanzia e la pro­mozione del­la parte­ci­pazione: essa si con­figu­ra come un organo indipen­dente, des­ti­na­to a rimanere in car­i­ca per cinque anni. E’ com­pos­to da tre mem­bri, des­ig­nati dal Con­siglio regionale, scelti tra per­sone di com­pro­va­ta espe­rien­za nelle metodolo­gie e nelle pratiche parte­ci­pa­tive. Ai sin­goli mem­bri si appli­cano i req­ui­si­ti di ine­leg­gi­bil­ità, incom­pat­i­bil­ità e con­flit­ti di inter­esse nonché le lim­i­tazioni per l’e­ser­cizio degli incar­ichi sta­bil­i­ti dal­la legge regionale in tema di nomine e des­ig­nazioni di com­pe­ten­za delle Regioni. Inter­es­sante è la par­ti­co­lare atten­zione ris­er­va­ta alle pari oppor­tu­nità: in man­can­za di una­nim­ità, la com­mis­sione con­sil­iare che ha sot­to­pos­to i nom­i­na­tivi al Con­siglio regionale è tenu­ta a trasmet­tere l’e­len­co dei nomi all’Uf­fi­cio di Pres­i­den­za del Con­siglio che, entro trenta giorni, pro­pone al Con­siglio una rosa com­pos­ta da almeno cinque can­di­dati di cui almeno due del­lo stes­so genere. Ven­gono elet­ti i tre can­di­dati più votati nel rispet­to del­la par­ità di genere.
Nel­l’even­tu­al­ità in cui le sedute del­l’Au­torità riguardi­no pro­ces­si parte­ci­pa­tivi iner­en­ti a ques­tioni di gov­er­no del ter­ri­to­rio, il Garante regionale del­la comu­ni­cazione ha dirit­to di parte­ci­pare e di esprimere parere.
Altro aspet­to deg­no di nota è la definizione e dis­ci­plina del Dibat­ti­to Pub­bli­co regionale: l’art. 7 del­la l.r. 46/2013 lo definisce “un proces­so di infor­mazione, con­fron­to pub­bli­co e parte­ci­pazione su opere, prog­et­ti o inter­ven­ti che assumono una par­ti­co­lare ril­e­van­za per la comu­nità regionale, in mate­ria ambi­en­tale, ter­ri­to­ri­ale, pae­sag­gis­ti­ca, sociale, cul­tur­ale ed eco­nom­i­ca.”
Gen­eral­mente tale dibat­ti­to si svolge nelle fasi pre­lim­i­nari di elab­o­razione del prog­et­to, del­l’­opera, ecc., ma è pre­vista la pos­si­bil­ità che ven­ga sposta­to ad un momen­to suc­ces­si­vo purché non oltre l’avvio del­la prog­et­tazione defin­i­ti­va. L’art.8 prevede un elen­co di opere che for­mano ogget­to di Dibat­ti­to pub­bli­co e le rel­a­tive eccezioni. Ten­den­zial­mente il Dibat­ti­to è des­ti­na­to ad opere di inizia­ti­va pub­bli­ca che com­por­tano inves­ti­men­ti com­p­lessivi supe­ri­ori ai 50.000.000, ma è pre­vis­to anche per le opere di inizia­ti­va pri­va­ta che com­por­tano inves­ti­men­ti com­p­lessivi supe­ri­ori a euro 50.000.000: in tal caso il pri­va­to dovrà essere invi­ta­to dal­la Regione a con­tribuire atti­va­mente con un adegua­to con­cor­so di risorse finanziarie. Tut­tavia, anche nel caso in cui i pro­mo­tori non offra­no la loro disponi­bil­ità a col­lab­o­rare, l’Au­torità può pro­cedere all’at­ti­vazione del Dibat­ti­to pub­bli­co. Il Dibat­ti­to potrà poi essere instau­ra­to, d’inizia­ti­va del­l’Au­torità o di uno dei sogget­ti indi­cati dal­l’art. 7 co.3, se le opere, di inizia­ti­va pub­bli­ca o pri­va­ta, com­por­tano inves­ti­men­ti com­pre­si tra i 10.000.000 e i 50.000.000 di euro e pre­sen­tano ril­e­van­ti pro­fili d’in­ter­esse regionale. Lad­dove l’opera sia sogget­ta a val­u­tazione di impat­to ambi­en­tale di com­pe­ten­za regionale o provin­ciale ai sen­si del­la l.r. 10/2010, lo svol­gi­men­to del Dibat­ti­to Pub­bli­co è con­dizione per l’avvio del­la pro­ce­du­ra di val­u­tazione.
Il Dibat­ti­to viene indet­to tramite atto moti­va­to del­l’Au­torità, che sospende gli atti di com­pe­ten­za regionale la cui adozione o attuazione può antic­i­pare o pregiu­di­care l’e­si­to del Dibat­ti­to Pub­bli­co. Tale sospen­sione non opera ver­so gli atti la cui man­ca­ta adozione pos­sa pregiu­di­care finanzi­a­men­ti statali o comu­ni­tari. Al ter­mine l’Au­torità riceve il rap­por­to finale for­mu­la­to dal respon­s­abile del Dibat­ti­to Pub­bli­co, che viene trasmes­so agli organi region­ali affinché ne sia data adegua­ta pub­blic­ità sui siti isti­tuzion­ali e sul Bol­let­ti­no Uffi­ciale del­la Regione Toscana. Entro novan­ta giorni dal­la pub­bli­cazione il tito­lare o il respon­s­abile del­la real­iz­zazione del­l’­opera deve dichiarare pub­bli­ca­mente, moti­van­do la pro­pria scelta, se intende rin­un­cia­re o pre­sentare for­mu­lazioni alter­na­tive, pro­porre mod­i­fiche, o con­fer­mare il prog­et­to. Anche tale dichiarazione è assogget­ta­ta alle stesse forme pub­blic­i­tarie e con la pub­bli­cazione del­la stes­sa viene meno la sospen­sione degli atti la cui adozione o attuazione avrebbe potu­to pregiu­di­care l’e­si­to del Dibat­ti­to Pub­bli­co. Il dibat­ti­to in ques­tione è inam­mis­si­bile se ven­ga indet­to ref­er­en­dum con­sul­ti­vo sul­lo stes­so ogget­to.
Infine, la legge con­tiene norme rel­a­tive ai req­ui­si­ti d’am­mis­sione e alla val­u­tazione delle richi­este di sosteg­no regionale ai pro­ces­si parte­ci­pa­tivi locali e a quel­li pro­mossi dalle isti­tuzioni sco­las­tiche.

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