La Corte dei conti sul rendiconto del Comune di Piombino

Nel 2012 emergono criticità o irregolarità gravi

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PIOMBINO 30 luglio 2014 — La Corte dei con­ti del­la Toscana si è pro­nun­ci­a­ta sul ren­di­con­to 2012 del Comune di Piom­bi­no (per leg­gere clic­ca qui) evi­den­zian­do «crit­ic­ità o irre­go­lar­ità gravi, che dan­no luo­go a speci­fi­ca pro­nun­cia di accer­ta­men­to» ed il Comune dovrà adottare entro ses­san­ta giorni le con­seguen­ti mis­ure cor­ret­tive ai fini di un con­trol­lo ulte­ri­ore. L’adozione di speci­fiche pro­nunce di accer­ta­men­to nel lin­guag­gio buro­crati­co del­la Corte dei con­ti avviene «nel caso di man­ca­to rispet­to degli obi­et­tivi annu­ali posti dal pat­to di sta­bil­ità inter­no, dei prin­cipi di sosteni­bil­ità dell’indebitamento, nonché nelle ipote­si di vio­lazione dei prin­cipi di sana ges­tione finanziaria e di irre­go­lar­ità grave, rite­nen­dosi tale una irre­go­lar­ità che sia suscettibile di pregiu­di­care gli equi­lib­ri eco­nom­i­co-finanziari degli enti».
La Corte dei con­ti è arriva­ta a queste con­clu­sioni esam­i­nan­do la relazione del­l’Organo di revi­sione del Comune e le osser­vazioni e delu­ci­dazioni che il Comune ha pro­pos­to. Si ricorderà che la relazione del­l’Organo di revi­sione portò ad una incon­sue­ta deci­sione del Con­siglio comu­nale, poi rien­tra­ta, di revo­ca degli stes­si revi­sori.
Quali le osser­vazioni del­la Corte dei con­ti?
Lo sfon­do è rap­p­re­sen­ta­to dal giudizio sul risul­ta­to di ammin­is­trazione che evi­den­zia “di fat­to” un dis­a­van­zo di amministrazione:«…La ges­tione com­p­lessi­va ha chiu­so, dal pun­to di vista con­tabile, con un avan­zo di ammin­is­trazione pari a 391.908,13 euro. Tut­tavia, tale avan­zo non è suf­fi­ciente a ricos­ti­tuire i fon­di vin­co­lati, per cui il risul­ta­to di ammin­is­trazione è sostanzial­mente neg­a­ti­vo per 1.462.347,68 euro.
In sede istrut­to­ria, infat­ti, è sta­to ril­e­va­to che, a fronte dell’eliminazione di residui pas­sivi di parte cor­rente del­la ges­tione vin­co­la­ta, non com­pen­sati dall’equivalente elim­i­nazione del resid­uo atti­vo, l’ente non ha provve­du­to a vin­co­lare la cor­rispon­dente quo­ta di avan­zo real­iz­za­to per 64.045,52 euro. A ciò si devono aggiun­gere il man­ca­to rispet­to, in sede di appli­cazione dell’avanzo di ammin­is­trazione 2011 delle quote vin­co­late ad inves­ti­men­ti, per com­p­lessivi 1.209.442,85 euro e il man­ca­to man­ten­i­men­to del vin­co­lo rifer­i­to al fon­do sva­l­u­tazione cred­i­ti nel­la misura min­i­ma pre­vista dall’art. 6, com­ma 17, del d.l. n. 95/2012, con­ver­ti­to dal­la legge 7 agos­to 2012 n. 135 per 287.757,26 euro.
Per­tan­to, la quo­ta lib­era di avan­zo di ammin­is­trazione 2012, pari a 98.897,95 euro, non è suf­fi­ciente a ricos­ti­tuire tali vin­coli, ammon­tan­ti a com­p­lessivi 1.462.347,68 euro.
Tale risul­ta­to è da con­sid­er­ar­si grave in quan­to espres­sione di situ­azioni pato­logiche e con­trario ai prin­cipi di sana ges­tione e sosteni­bil­ità finanziaria.
La non cor­ret­ta com­po­sizione dell’avanzo di ammin­is­trazione com­por­ta infat­ti, oltre ad un uti­liz­zo impro­prio di fon­di aven­ti un vin­co­lo di speci­fi­ca des­ti­nazione, anche crit­ic­ità negli equi­lib­ri di bilan­cio, quan­do questi ven­gono garan­ti­ti con quote di avan­zo in realtà non disponi­bili.
Sus­siste “di fat­to” un dis­a­van­zo di ammin­is­trazione».
Ma molte altre osser­vazioni ven­gono svolte. Ne citi­amo alcune solo per titoli con il giudizio con­seguente, sem­pre estraen­do dal parere uffi­ciale:
l’assen­za di una cor­ret­ta e inte­grale con­tabi­liz­zazione delle movi­men­tazioni dei flus­si di cas­sa rel­a­tivi alle entrate a speci­fi­ca des­ti­nazione da cui sca­tur­isce che né il tesoriere né il Comune han­no con­tez­za del fenom­e­no,
una non non cor­ret­ta rap­p­re­sen­tazione del fon­do di cas­sa nel con­to pre­sen­ta­to dal tesoriere del Comune che deter­mi­na, oltre all’inosservanza dei prin­cipi con­tabili di attendibil­ità, veridic­ità e integrità del bilan­cio, anche vio­lazioni in mer­i­to alla ges­tione dei flus­si di cas­sa e alla loro ver­i­fi­ca­bil­ità,
la man­ca­ta con­cil­i­azione del con­to del tesoriere con le scrit­ture con­tabili dell’ente ed il fat­to che il fenom­e­no non è sta­to ogget­to di cor­rezione né nel cor­so del­la ges­tione né in sede di ren­di­con­to di ges­tione ma il fenom­e­no ril­e­va­to è con­sid­er­a­to grave in sé, per­ché viene ren­di­con­ta­to un risul­ta­to di ammin­is­trazione non ver­i­tiero, ma soprat­tut­to per gli effet­ti che esso può pro­durre sui bilan­ci degli eser­cizi suc­ces­sivi, se e nel­la misura in cui tale risul­ta­to sia sta­to reimp­ie­ga­to nelle ges­tioni suc­ces­sive,
la pre­sen­za con­sis­tente di residui attivi vetusti, cos­ti­tu­iti in anni prece­den­ti il 2008, trop­po ele­vati (supe­ri­ori al 18 per cen­to ed esat­ta­mente pari al 24,89 per cen­to) dato che il supera­men­to del­la soglia del 18 per cen­to è con­sid­er­a­to una grave irre­go­lar­ità in quan­to soll­e­va for­ti dub­bi sul­la veridic­ità e sull’attendibilità delle par­tite con­ser­vate nel­la ges­tione residui e, con­seguente­mente, del risul­ta­to di ammin­is­trazione e ciò com­por­ta un poten­ziale ris­chio per la tenu­ta degli equi­lib­ri di bilan­cio dell’ente degli eser­cizi suc­ces­sivi,
il man­ca­to accan­ton­a­men­to del fon­do sva­l­u­tazione cred­i­ti, nel­la misura di almeno il 25 per cen­to dei residui aven­ti anzian­ità supe­ri­ore a cinque anni, fenom­e­no con­sid­er­a­to grave in quan­to, oltre a cos­ti­tuire una vio­lazione di legge, pregiu­di­ca il man­ten­i­men­to dell’equilibrio finanziario nel lun­go peri­o­do,
la con­sis­ten­za dei deb­iti di finanzi­a­men­to, non assis­ti­ti da con­tribuzioni, supe­ri­ore al 120 per cen­to rispet­to alle entrate cor­ren­ti del­lo stes­so eser­cizio, in pre­sen­za di un risul­ta­to con­tabile di ges­tione neg­a­ti­vo, cui è inoltre asso­ci­a­to un aumen­to del­lo stock di deb­ito nel 2012 rispet­to al prece­dente eser­cizio, con­sis­ten­za da con­sid­er­ar­si ele­va­ta, in analo­gia con le dis­po­sizioni pre­viste in tema di val­u­tazione delle con­dizioni di defici­ta­ri­età e in relazione al peso che ques­ta espo­sizione fa gravare sul bilan­cio del Comune.
Viene infine rias­sun­ta la sto­ria del­la riac­qui­sizione di immo­bili da parte del Comune di Piom­bi­no dal­la soci­età Pat­ri­mo­ni­ale a cui era­no sta­ti prece­den­te­mente ven­du­ti. Il dis­sidio sul­la cor­ret­tez­za e sul­la eco­nomic­ità del­l’­op­er­azione era sta­ta con­tes­ta­ta dai revi­sori in dis­ac­cor­do con il Comune. La Corte di con­ti al momen­to non emette giudizi ris­er­van­dosi di pro­cedere ad ulte­ri­ori appro­fondi­men­ti.

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