Riecco le preferenze, addio alle primarie

· Inserito in Teoria e pratica

PIOMBINO 1 set­tem­bre 2014 — A set­tem­bre il Con­siglio regionale toscano sarà impeg­na­to a val­utare una pro­pos­ta di legge (per leg­gere clic­ca qui) che con­tiene nuove norme per l’elezione del Con­siglio regionale e del Pres­i­dente del­la Giun­ta. Già si è pro­nun­ci­a­ta favorevol­mente la com­mis­sione com­pe­tente e prob­a­bil­mente sarà approva­ta a grande mag­gio­ran­za.
Il testo in dis­cus­sione mod­i­fi­ca rad­i­cal­mente le modal­ità attuali, basti pen­sare che ven­gono rein­trodotte le pref­eren­ze ed addirit­tura abro­ga­ta la legge regionale sulle pri­marie.
Ma andi­amo per ordine.
Il Pres­i­dente viene elet­to diret­ta­mente dai cit­ta­di­ni con even­tuale doppio turno. E’ proclam­a­to elet­to il can­dida­to Pres­i­dente che ha ottenu­to il mag­gior numero di voti vali­di, purché cor­rispon­dente ad almeno il 40% del rel­a­ti­vo totale. Qualo­ra nes­sun can­dida­to otten­ga tale per­centuale di con­sen­so si pro­cede ad un sec­on­do turno elet­torale tra i due can­di­dati che al pri­mo turno han­no ottenu­to il mag­gior numero­di voti.
I seg­gi in Con­siglio regionale, che sono 40 men­tre attual­mente sono 55 (per leg­gere clic­ca qui), sono attribuiti facen­do scattare un pre­mio di mag­gio­ran­za: la coal­izione di liste o il grup­po di liste non uni­to in coal­izione, col­le­gate al can­dida­to proclam­a­to elet­to pres­i­dente ottiene
a) almeno il 60 per cen­to dei seg­gi (24 su 40) se il can­dida­to elet­to pres­i­dente ha con­se­gui­to più del 45 per cen­to dei voti vali­di nel pri­mo turno di votazione;
b) almeno il 57,5% per cen­to dei seg­gi (23 su 40) se il can­dida­to elet­to pres­i­dente ha con­se­gui­to almeno il 40% e non oltre il 45% dei voti vali­di nel pri­mo turno di votazione.
Il ter­ri­to­rio regionale è sud­di­vi­so in cir­co­scrizioni cor­rispon­den­ti ai ter­ri­tori provin­ciali sal­vo quel­lo di Firen­ze che è sud­di­vi­so in quat­tro cir­co­scrizioni. Ogni cir­co­scrizione elegge un numero di con­siglieri pro­porzionale al numero degli abi­tan­ti. La cir­co­scrizione di Livorno, dunque, elegge quat­tro con­siglieri region­ali.
In ogni cir­co­scrizione cias­cu­na lista non può con­tenere un numero di can­di­dati e can­di­date cir­co­scrizion­ali infe­ri­ore al numero dei con­siglier­ri eleg­gi­bili e non può super­are il suo doppio. Nel­la cir­co­scrizione di Livorno dunque varia da quat­tro a otto.
Il voto alla lista può essere accom­pa­g­na­to dall’espressione di uno o due voti di pref­eren­za. In caso di espres­sione di due voti di pref­eren­za essi devono essere espres­si in favore di can­di­dati di genere diver­so pena la nul­lità del­la sec­on­da pref­eren­za.
Pos­sono esser­ci can­di­da­ture region­ali facolta­tive, cioè è pre­vista la pos­si­bil­ità, per cias­cu­na forza polit­i­ca, di esprimere fino ad un mas­si­mo di tre can­di­da­ture region­ali in ordine alter­na­to di genere.
Sul­l’in­com­pat­i­bil­ità tra la car­i­ca di con­sigliere regionale e asses­sore viene con­fer­ma­ta la dis­po­sizione del­la legge elet­torale vigente che prevede l’incompatibilità tra la car­i­ca di con­sigliere regionale e quel­la di asses­sore. Attual­mente la Giun­ta è com­pos­ta dal pres­i­dente e da 10 asses­sori (per leg­gere clic­ca qui).
Essendo la legge incen­tra­ta sul sis­tema delle pref­eren­ze viene meno per l’ordinamento regionale la neces­sità di dis­porre di una nor­ma­ti­va speci­fi­ca per la selezione dei can­di­dati e delle can­di­date alle cariche elet­tive. Si prevede per­tan­to l’abrogazione del­la legge regionale 17 dicem­bre 2004, n. 70 cioè la legge che regola­va le pri­marie.

 

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