Quanto costano quegli ammortizzatori sociali

· Inserito in Lavoro e lavori, Taglio basso
Annalisa Tonarelli e Paolo Benesperi

PIOMBINO 16 mag­gio 2016 — In un recente arti­co­lo  Stile libero si è occu­pa­to delle con­seguen­ze sul­la bus­ta paga dei lavo­ra­tori di Luc­chi­ni in ammin­is­trazione stra­or­di­nar­ia e di Afer­pi del­l’ap­pli­cazione del­la cas­sa inte­grazione stra­or­di­nar­ia (1) e del con­trat­to di sol­i­da­ri­età (2). Ma quan­to sono costa­ti questi ammor­tiz­za­tori sociali a par­tire dal 1° luglio 2015, cioè da quan­do la Luc­chi­ni è pas­sa­ta ad Afer­pi?
Anticip­i­amo la con­clu­sione.
Il cos­to può vari­are da 16.494.833 euro a 18.228.260 euro nel peri­o­do dal luglio 2015 al 1° aprile 2016.
Vedi­amo per­ché.
A segui­to dei diver­si accor­di sin­da­cali ed isti­tuzion­ali il 1° luglio 2015 1.080 lavo­ra­tori pas­sarono ad Afer­pi ed usufruirono del con­trat­to di sol­i­da­ri­età, altri 1.098 rimasero in Luc­chi­ni ed usufruirono del­la cas­sa inte­grazione stra­or­di­nar­ia.
Da allo­ra la situ­azione è cam­bi­a­ta e cam­bierà fino al 6 novem­bre 2016 nel modo seguente:

dipendenti

Le ore di cas­sa inte­grazione in Luc­chi­ni
Cal­colan­do che le ore di cas­sa inte­grazione siano annual­mente 2.080 ( ore teoriche lavor­a­bili ) e men­sil­mente 173,33 (2080/12) si può affer­mare che

  • nel 2015 dal 1° luglio fino al 31 dicem­bre (1.098 lavo­ra­tori X 6 mesi X 173,33 ore mese) le ore del­la cas­sa inte­grazione sono state 1.141.898,04,
  • nel 2016 dal 1° gen­naio fino al 1° aprile (749 lavo­ra­tori X 3 mesi X 173,33 ore mese) sono state 389.472,51.

Il cos­to del­la cas­sa inte­grazione

La sim­u­lazione che è sta­ta fat­ta è basa­ta su due casi medi:

  • lavo­ra­tore di 5° liv­el­lo in cas­sa inte­grazione al quale viene appli­ca­to il 1° mas­si­male (3), con inden­nità men­sile lor­da di € 971,71,
  • lavo­ra­tore di 5° liv­el­lo in cas­sa inte­grazione al quale viene appli­ca­to il 2° mas­si­male (3), con inden­nità men­sile lor­da di € 1.167,91.

Poiché non è dato sapere in quale pre­ciso peri­o­do i 49 dimis­sion­ari da Luc­chi­ni abbiano dato le dimis­sioni e i 300 siano sta­ti assun­ti da Afer­pi, assumen­do che i 1.098 di Luc­chi­ni e i 1.080 di Afer­pi non siano cam­biati fino al 31 dicem­bre 2015 (6 mesi) e che i 749 di Luc­chi­ni e i 1.380 di Afer­pi siano rimasti inal­terati dal 1° gen­naio 2015 al 1° aprile 2016 (3 mesi), deri­va che
nel caso di 1° mas­si­male

  • nel 2015 dal 1° luglio al 31 dicem­bre il cos­to è sta­to di 6.401.625,48 euro (1098 lavo­ra­tori X 6 mesi X € 971,71),
  • nel 2016 dal 1° gen­naio al 1° aprile di 2.183.432,37 euro (749 lavo­ra­tori X 3 mesi X € 971,71),
  • in totale 8.585.057,77 euro;

nel caso di 2° mas­si­male

  • nel 2015 dal 1° luglio al 31 dicem­bre il cos­to è sta­to di 7.694.191,08 euro (1.098 lavo­ra­tori X 6 mesi X € 1.167,91),
  • nel 2016 dal 1° gen­naio al 1° aprile di 2.624.293,77 euro (749 lavo­ra­tori X 3 mesi X € 1.167,91),
  • in totale di 10.318.484,77 euro.

Il finanzi­a­men­to del­la cas­sa inte­grazione è sta­to ed è tut­to­ra in misura preva­lente a cari­co del­lo Sta­to che vi provvede tramite la “GIAS” (Ges­tione degli inter­ven­ti assis­ten­ziali e di sosteg­no alle ges­tioni prev­i­den­ziali) (4).

Il cos­to dei con­trat­ti di sol­i­da­ri­età
DSC_7609La sim­u­lazione che è sta­ta fat­ta è basa­ta sul­l’ipote­si che i lavo­ra­tori lavorino il 40%, e per ques­ta per­centuale siano pagati da Afer­pi, per il restante 60% siano pagati al 70% dal­lo Sta­to attra­ver­so l’ Inps.
Il caso tipi­co è quel­lo del lavo­ra­tore di 5° liv­el­lo.
Pos­to che la paga base sia 1.774 euro il 60% ammon­ta a 1.064 euro e il 70% di questo diven­ta 744,8 euro e dunque

  • nel 2015 dal 1° luglio al 31 dicem­bre il cos­to a cari­co del­lo Sta­to è sta­to di 4.826.304 euro (1.080 lavo­ra­tori X 6 mesi X € 744,8),
  • nel 2016 dal 1° gen­naio al 1° aprile di 3.083.472 euro (1.380 lavo­ra­tori X 3 mesi X € 744,8).
  • in totale di 7.909.776 euro.

Con­clu­sione
DSC_7578In con­clu­sione nel peri­o­do dal 1° luglio 2015 al 1° aprile 2016, som­man­do la spe­sa statale per la cas­sa inte­grazione e per la sol­i­da­ri­età, si han­no le seguen­ti somme:

  • nel caso di appli­cazione del 1° mas­si­male 16.494.833,7 euro,
  • nel caso del 2° mas­si­male 18.228.260 euro,

che cor­rispon­dono negli ott­to mesi

  • nel caso di appli­cazione del 1° mas­si­male 2.061.854,13 euro al mese,
  • nel caso del 2° mas­si­male 2.278.532,5 euro al mese.

Questi i dati. Nat­u­ral­mente rimane aper­ta la dis­cus­sione se questi ammor­tiz­za­tori sociali siano utili ed effi­caci al mas­si­mo liv­el­lo o pos­sano più profi­cua­mente essere sos­ti­tu­iti nel cor­so del tem­po da altri stru­men­ti. È ques­ta dis­cus­sione che ha ispi­ra­to la revi­sione appor­ta­ta dal jobs act a pre­scindere dal giudizio che su di esso si può dare. I numeri ser­vono ad aiutare la dis­cus­sione e la rif­les­sione. Rimane inoltre del tut­to aper­ta la dis­cus­sione se le politiche di rilan­cio pro­dut­ti­vo del ter­ri­to­rio siano cor­rette ed appro­pri­ate di per sé così come si pen­sa di real­iz­zarle e se potreb­bero essere por­tate avante in man­io­era più val­i­da con altre pri­or­ità e con altri stru­men­ti di polit­i­ca atti­va del lavoro, già pre­visti dal jobs act.. Anche su questo la dis­cus­sione è aper­ta, così come dimostra­no altri esem­pi di crisi indus­tri­ale e rilan­cio pro­dut­ti­vo susseguente ver­i­fi­catisi in altre zone.

(1) Il trat­ta­men­to di inte­grazione salar­i­ale stra­or­di­nario (CIGS) è una prestazione eco­nom­i­ca ero­ga­ta dal­l’Inps per inte­grare o sos­ti­tuire la ret­ribuzione dei lavo­ra­tori al fine di fron­teggia­re le crisi dell’azienda o per con­sen­tire alla stes­sa di affrontare pro­ces­si di ristrut­turazione /riorganizzazione/ ricon­ver­sione.
(2)I con­trat­ti di sol­i­da­ri­età sono accor­di, stip­u­lati tra l’azien­da e le rap­p­re­sen­tanze sin­da­cali, aven­ti ad ogget­to la dimin­uzione dell’orario di lavoro al fine di:
man­tenere l’occupazione in caso di crisi azien­dale e quin­di evitare la riduzione del per­son­ale (con­trat­ti di sol­i­da­ri­età difen­sivi);
favorire nuove assun­zioni attra­ver­so una con­tes­tuale e pro­gram­ma­ta riduzione dell’orario di lavoro e del­la ret­ribuzione (con­trat­ti di sol­i­da­ri­età espan­sivi).
Il con­trat­to di sol­i­da­ri­età dei lavo­ra­tori Afer­pi è di tipo difen­si­vo.
(3) L’am­montare del­l’in­te­grazione salar­i­ale stra­or­di­nar­ia è lo stes­so fis­sato per la CIGO ed è pari all’80% del­la ret­ribuzione glob­ale che sarebbe spet­ta­ta ai lavo­ra­tori sospe­si, per le ore non lavo­rate, com­p­rese tra le 0 e le 40 ore set­ti­manali. L’im­por­to da cor­rispon­dere è sogget­to ad un lim­ite men­sile, introdot­to per la CIG stra­or­di­nar­ia dal 1980. Tale lim­ite mas­si­mo è riva­l­u­ta­to annual­mente in relazione all’au­men­to del­l’indice dei prezzi al con­sumo per le famiglie degli operai e degli imp­ie­gati, accer­tati dal­l’I­S­TAT.
Dal 3/1/1994 si appli­cano due mas­si­mali diver­si a sec­on­da che la ret­ribuzione lor­da men­sile del lavo­ra­tore, mag­gio­ra­ta dei ratei di 13° e 14°, sia minore/uguale o mag­giore del­la ret­ribuzione men­sile di rifer­i­men­to fis­sa­ta per legge.
(4) Dal set­tem­bre 2015 col decre­to leg­isla­ti­vo «Dis­po­sizioni per il riordi­no del­la nor­ma­ti­va in mate­ria di ammor­tiz­za­tori sociali in costan­za di rap­por­to di lavoro» è sta­to mod­i­fi­ca­to il sis­tema degli ammor­tiz­za­tori sociali e del loro finazi­a­men­to.
Il finanzi­a­men­to dei nuovi ammor­tiz­za­tori sociali avver­rà con un con­trib­u­to ordi­nario e addizionale.
Il con­trib­u­to ordi­nario (scon­ta­to del­lo 0,20% rispet­to al pas­sato) ver­rà ver­sato, come in pas­sato, dall’azienda ordi­nar­i­a­mente e men­sil­mente e indipen­den­te­mente dall’utilizzo o meno dell’ammortizzatore.
In caso di uti­liz­zo di qual­si­asi ammor­tiz­za­tore, l’azienda sarà tenu­to al ver­sa­men­to di un con­trib­u­to addizionale, in misura pari a:
9% del­la ret­ribuzione glob­ale che sarebbe spet­ta­ta al lavo­ra­tore per le ore non lavo­rate, rel­a­ti­va­mente ai peri­o­di di inte­grazione ordi­nar­ia o stra­or­di­nar­ia fruiti attra­ver­so anche più inter­ven­ti fino ad un mas­si­mo di 52 set­ti­mane in un quin­quen­nio mobile;
12% oltre le 52 set­ti­mane, sino ad un mas­si­mo di 104 in un quin­quen­nio mobile;
15% oltre le 104 set­ti­mane in un quin­quen­nio mobile.
Anche per accedere ai con­trat­ti di sol­i­da­ri­età come causale del­la CIGS l’azienda è ora obbli­ga­ta a ver­sare un con­trib­u­to addizionale pari al 9% del­la
ret­ribuzione glob­ale spet­tante per le ore non prestate per effet­to del­la riduzione di orario.
Prece­den­te­mente era pre­vis­to un con­trib­u­to ordi­nario pari allo 0,90% delle ret­ribuzioni men­sili soggette a con­tribuzione, così ripar­ti­to: 0,30% a cari­co dei lavo­ra­tori ben­e­fi­cia­ri e 0,60% a cari­co dei datori di lavoro des­ti­natari del trat­ta­men­to CIGS.
Le aziende era­no, inoltre, soggette a un con­trib­u­to addizionale del 4,5% del­l’in­te­grazione salar­i­ale cor­rispos­ta ai lavo­ra­tori o del 3% per le aziende fino a 50 dipen­den­ti.
Era­no escluse dal ver­sa­men­to del con­trib­u­to addizionale le aziende assogget­tate a pro­ce­dure con­cor­su­ali e le aziende che ricor­re­vano all’in­ter­ven­to stra­or­di­nario in segui­to alla stip­u­la di con­trat­ti di sol­i­da­ri­età.
I con­trat­ti di sol­i­da­ri­età non com­por­ta­vano costi aggiun­tivi per l’azienda, per­ché il con­trib­u­to addizionale era richiesto solo per la cas­sa inte­grazione
stra­or­di­nar­ia

Annal­isa Tonarel­li è tito­lare del­l’in­seg­na­men­to di Povertà ed inclu­sione sociale pres­so l’U­ni­ver­sità di Firen­ze

(Foto di Pino Bertel­li)

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