Storia e responsabilità di tre bonifiche non fatte

· Inserito in Teoria e pratica

PIOMBINO 15 novem­bre 2015 — Il Sito di Inter­esse Nazionale (SIN) di Piom­bi­no è sta­to cos­ti­tu­ito nel 2000 e riperime­tra­to nel 2006. L’area inquina­ta è di 2.842 ettari ed i prin­ci­pali inquinan­ti risul­tano essere polveri, idro­car­buri poli­ci­cli­ci aro­mati­ci, ben­zene, ossi­di di zol­fo e ossi­di di azo­to.
La doman­da che tut­ti si pon­gono dopo quindi­ci anni riguar­da i motivi per i quali gli inter­ven­ti di bonifi­ca sono sta­ti così lim­i­tati. La rispos­ta è molto com­p­lessa e non abbi­amo inten­zione di eccedere in sem­pli­fi­cazioni. Quel­lo che vogliamo rac­con­tare invece è un caso molto par­ti­co­lare che riguar­da tre pic­cole aree di com­pe­ten­za del Comune di Piom­bi­no per evi­den­ziare quan­to poca impor­tan­za in realtà si è dato al prob­le­ma. Cosa che per la ver­ità ave­va­mo già dimostra­to par­lan­do delle dis­car­i­ca di Pog­gio ai ven­ti e di Cit­tà futu­ra ma che in questo caso fa emerg­ere aspet­ti che si chia­mano da un lato assun­zioni di respon­s­abil­ità e dal­l’al­tro fuga dalle respon­s­abil­ità assunte.
Si trat­ta di tre pic­cole aree denom­i­nate Area pub­bli­ca Demanio 1, Area Pub­bli­ca Canali Cosi­mo Ovest CTE ENEL e Area pub­bli­ca Demanio – Area Pad­ule (Ex Tenaris Dalmine). Per cias­cu­na di esse la Con­feren­za dei servizi pres­so il Min­is­tero dell’ ambi­ente il 24 otto­bre 2014, vis­to lo sta­to di con­t­a­m­i­nazione, ha invi­ta­to il Comune di Piom­bi­no ad atti­vare le anal­isi di ris­chio, il mon­i­tor­ag­gio e le idonee mis­ure di pre­ven­zione. Il Comune di Piom­bi­no ha espres­so ris­erve sulle attribuzioni di com­pe­ten­ze e si è impeg­na­to ad inviare una nota di chiari­men­ti in mer­i­to.
La cosa è strana per­ché gli invi­ti del­la Con­feren­za fan­no segui­to a carat­ter­iz­zazioni dei suoli che evi­den­te­mente il Comune di Piom­bi­no ha ese­gui­to e dunque per anni il Comune di Piom­bi­no ha accetta­to quel­la com­pe­ten­za con rel­a­ti­va respon­s­abil­ità.
Le prime trac­ce del­la vicen­da si trovano nel ver­bale del­la Con­feren­za dei servizi del 12 dicem­bre 2009 quan­do si dis­cute l’ aggior­na­men­to dei piani di carat­ter­iz­zazione delle aree pub­bliche interne al SIN di Piom­bi­no – Aree set­tore Demanio e set­tore Boni­fiche – già approvati dal­la Com­feren­za dei servizi deciso­ria del 26 luglio 2002 ed adeguati a segui­to delle indagi­ni di carat­ter­iz­zazione già effet­tuate dal­la Luc­chi­ni nelle aree imme­di­ata­mente adi­a­cen­ti a quelle ogget­to di indagine. L’ag­gior­na­men­to viene approva­to con molte pre­scrizioni ed il Comune di Piom­bi­no deve trasmet­tere entro 15 giorni un crono­pro­gram­ma delle attiv­ità con la data d’inizio delle stesse.
In un doc­u­men­to del­lo stes­so Comune di Piom­bi­no del 30 dicem­bre 2011, inti­to­la­to “ Sta­to degli accor­di e degli inter­ven­ti del SIN Piom­bi­no Report 2011” Inter­ven­ti del SIN di Piom­bi­no Report 2011”, a propos­i­to del­lo Sta­to di attuazione del­la carat­ter­iz­zazione delle aree dema­niali si affer­ma che «…Nel cor­so del 2009, dopo una ver­i­fi­ca delle indagi­ni già svolte da Luc­chi­ni, il Comune, in accor­do con il Min­is­tero, ha pro­pos­to un aggior­na­men­to del piano di carat­ter­iz­zazione iniziale (il cui cos­to era sti­ma­to in 2,6 ml/euro) con una con­sis­tente riduzione dei sondag­gi. Il cos­to finale del piano, così aggior­na­to, è sta­to quan­tifi­ca­to in 161.474,46 euro.
Il piano è sta­to approva­to nel­la Con­feren­za deciso­ria MATTM [Min­is­tero dell’ ambi­ente] del 10-12-2009 e dato in affi­da­men­to con gara ter­mi­na­ta il 10 agos­to 2010. Il 25 novem­bre 2010 sono sta­ti affi­dati i lavori all’impresa aggiu­di­cataria e il 31 gen­naio 2011 sono iniziati. Il 4 novem­bre 2011 sono sta­ti inviati da parte del Comune al Min­is­tero dell’ambiente gli esi­ti del­la carat­ter­iz­zazione per l’approvazione di com­pe­ten­za…»
Nel­la Con­feren­za dei servizi del 30 novem­bre 2012 le carat­ter­iz­zazioni ven­gono esam­i­nate (le aree ven­gono chia­mate Demanio 1 e Demanio 2) e la con­clu­sione è la seguente: «… La Direzione per la Tutela del ter­ri­to­rio e delle risorse Idriche…chiede al Comune di Piom­bi­no di effet­tuare le indagi­ni richi­este dal Dipar­ti­men­to ARPAT di Piom­bi­no-Elba, al fine del­la val­i­dazione dei risul­tati delle indagi­ni di carat­ter­iz­zazione di entrambe le aree denom­i­nate “Demanio 1” e “Demanio 2”, nonché di pre­sentare, nei tem­pi tec­ni­ci stret­ta­mente nec­es­sari, l’anal­isi di ris­chio ed il suc­ces­si­vo prog­et­to di bonifi­ca dei suoli, ove nec­es­sario, in caso di evi­den­za di supera­men­ti delle CSR sito-super­fi­cie.
Le Ammin­is­trazioni pre­sen­ti con­cor­dano con le con­clu­sioni del­l’istrut­to­ria…».
Il 12 luglio 2013 si riu­nisce di nuo­vo la Con­feren­za dei servizi che prende atto dei risul­tati del­la carat­ter­iz­zazione delle aree e chiede al Comune di Piom­bi­no di effet­tuare indagi­ni inte­gra­tive e di trasmet­tere l’anal­isi di ris­chio ed il suc­ces­si­vo prog­et­to di bonifi­ca dei suoli, ove nec­es­sario, e di pro­cedere al mon­i­tor­ag­gio peri­od­i­co delle acque di fal­da.
Si arri­va al 24 otto­bre 2014 quan­do, come abbi­amo vis­to, la Con­feren­za dei servizi, vis­to lo sta­to di con­t­a­m­i­nazione, ha invi­ta­to il Comune di Piom­bi­no ad atti­vare le anal­isi di ris­chio, il mon­i­tor­ag­gio e le idonee mis­ure di pre­ven­zione. Il Comune di Piom­bi­no ha espres­so ris­erve sulle attribuzioni di com­pe­ten­ze e si è impeg­na­to ad inviare una nota di chiari­men­ti in mer­i­to.
Una sto­ria tor­tu­osa e non chiaris­si­ma sia dal pun­to di vista dei lavori via via svolti sia dal pun­to di vista delle respon­s­abil­ità ammin­is­tra­tive a par­tire dal­l’o­rig­ine.
Un modo comunque, questo è cer­to, per non real­iz­zare le boni­fiche.

Glos­sario
Sito di inter­esse nazionale (SIN)
I siti d’interesse nazionale, ai fini del­la bonifi­ca, sono indi­vidu­a­bili in relazione alle carat­ter­is­tiche del sito, alle quan­tità e peri­colosità degli inquinan­ti pre­sen­ti, al rilie­vo dell’impatto sul­l’am­bi­ente cir­costante in ter­mi­ni di ris­chio san­i­tario ed eco­logi­co, nonché di pregiudizio per i beni cul­tur­ali ed ambi­en­tali. (Art. 252, com­ma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).
I siti d’interesse nazionale sono sta­ti indi­vid­uati con norme di varia natu­ra e di rego­la perime­trati medi­ante decre­to del Min­is­tero dell’ambiente e del­la tutela del ter­ri­to­rio e del mare (MATTM) d’intesa con le Regioni inter­es­sate.
La pro­ce­du­ra di bonifi­ca dei SIN è attribui­ta alla com­pe­ten­za del MATTM, che può avvaler­si anche del­l’Is­ti­tu­to Supe­ri­ore per la Pro­tezione e la Ricer­ca Ambi­en­tale (ISPRA), delle Agen­zie Region­ali o Provin­ciali per la Pro­tezione Ambi­en­tale (ARPA/APPA), dell’Istituto Supe­ri­ore di San­ità ed altri sogget­ti qual­i­fi­cati pub­bli­ci o pri­vati.
L’art. 36-bis del­la Legge 07 agos­to 2012 n. 134 ha appor­ta­to delle modiche ai cri­teri di indi­vid­u­azione dei SIN (art. 252 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). Sul­la base di tali cri­teri è sta­ta effet­tua­ta una ric­og­nizione dei 57 siti clas­si­fi­cati di inter­esse nazionale e, con il D.M. 11 gen­naio 2013, il numero dei SIN è sta­to ridot­to a 39.
La com­pe­ten­za ammin­is­tra­ti­va sui 18 siti che non sod­dis­fano i nuovi cri­teri è pas­sa­ta alle rispet­tive Regioni.

Pro­ce­du­ta per la bion­ifi­ca di aree com­p­rese in un SIN
Le aree ricom­presse all’interno dei SIN, come in gen­erale tut­ti i siti a ris­chio di inquina­men­to, devono essere sot­to­posti ad indagi­ni ambi­en­tali e ad inter­ven­ti di bonifi­ca tesi a rimuo­vere le sor­gen­ti di con­t­a­m­i­nazione e a ripristinare le con­dizioni orig­i­nar­ie delle aree.
La pri­ma fase del pro­ced­i­men­to è cos­ti­tui­ta dal­la carat­ter­iz­zazione, vol­ta definire l’effettivo sta­to di inquina­men­to del sito, l’estensione e la tipolo­gia del­la con­t­a­m­i­nazione; ques­ta fase si real­iz­za attra­ver­so indagi­ni chim­i­co-fisiche che inter­es­sano sia il suo­lo che e le falde acquifere.
La val­u­tazione del­lo sta­to di inquina­men­to è effet­tua­ta medi­ante il con­fron­to delle con­cen­trazioni di alcu­ni para­metri chimi­ci ril­e­vate nel­la matri­ci acqua e suo­lo con i rispet­tivi val­ori lim­ite defin­i­ti dal­la nor­ma­ti­va. Se la carat­ter­iz­zazione non evi­den­zia uno sta­to di con­t­a­m­i­nazione, l’area viene resti­tui­ta agli usi legit­ti­mi; in caso con­trario, qualo­ra l’area risul­ti inquina­ta, occor­rerà pro­cedere agli inter­ven­ti di bonifi­ca o di mes­sa in sicurez­za, al ter­mine dei quali sarà rilas­ci­a­ta a cura del­la Provin­cia una cer­ti­fi­cazione di avvenu­ta bonifi­ca che con­clud­erà il pro­ced­i­men­to.

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