Via, Vas e Aia: tre istituti del Codice dell’ambiente

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Giada Lo Cascio

PIOMBINO 15 aprile 2015 — Negli ulti­mi decen­ni, anche gra­zie all’at­ten­zione ded­i­ca­ta all’ar­go­men­to da parte del­l’U­nione Euro­pea, che ha ori­en­ta­to le dis­ci­pline nazion­ali attra­ver­so i Trat­tati e le diret­tive, abbi­amo assis­ti­to ad un pro­gres­si­vo ampli­a­men­to del­la nor­ma­ti­va in tema di tutela del­l’am­bi­ente, inte­so «come sis­tema di relazioni fra i fat­tori antrop­i­ci, nat­u­ral­is­ti­ci, chim­i­co-fisi­ci, cli­mati­ci, pae­sag­gis­ti­ci, architet­toni­ci, cul­tur­ali, agri­coli ed eco­nomi­ci». La mate­ria, dis­ci­plina­ta dal d.lgs. 152/2006 e suc­ces­si­va­mente mod­i­fi­ca­ta da svariati inter­ven­ti (l’ul­ti­mo dei quali attra­ver­so il d. lgs. 46/2014) si basa su una serie di prin­cipi car­dine, espres­sione del­l’in­ter­esse pub­bli­co a cui è ispi­ra­ta, col­lo­cati nel­la parte pri­ma:

  • Prin­ci­pio del­l’azione ambi­en­tale (art. 3‑ter): riv­olto a tut­ti gli enti pub­bli­ci e pri­vati, nonché alle per­sone fisiche e giuridiche, pub­bliche e pri­vate, ricom­prende i prin­cipi di pre­cauzione, azione pre­ven­ti­va, cor­rezione in via pri­or­i­taria alla fonte dei dan­ni causati all’am­bi­ente, nonché il prin­ci­pio «chi inquina paga»;
  • Prin­ci­pio del­lo svilup­po sosteni­bile (art. 3‑quater): prevede che ogni attiv­ità umana ril­e­vante ai sen­si del decre­to in ques­tione vi si con­for­mi. Tale prin­ci­pio è ispi­ra­to ad un con­tem­pera­men­to tra i bisog­ni delle gen­er­azioni attuali e quel­li delle gen­er­azioni future: in par­ti­co­lare, i com­por­ta­men­ti delle prime non pos­sono in alcun modo inter­venire sul­l’am­bi­ente in modo da com­pro­met­tere la qual­ità del­la vita e le pos­si­bil­ità delle sec­onde. Ciò sig­nifi­ca che la pub­bli­ca ammin­is­trazione è chia­ma­ta ad attribuire pri­or­i­taria con­sid­er­azione alla tutela ambi­en­tale e del pat­ri­mo­nio cul­tur­ale, nonché ad effet­tuare un’adegua­ta val­u­tazione delle risorse disponi­bili, al fine di selezionare quelle da sal­va­guardare e trasmet­tere in vista del­la con­ser­vazione e del miglio­ra­men­to del­la qual­ità ambi­en­tale anche futu­ra;
  • Prin­ci­pio di sus­sidia­ri­età e leale col­lab­o­razione (art. 3‑quinquies): prin­ci­pio gen­erale del dirit­to ammin­is­tra­ti­vo, sostanzial­mente con­siste nel­la lim­i­tazione del­l’in­ter­ven­to statale ai casi in cui le dimen­sioni o le con­seguen­ze del­l’im­pat­to ambi­en­tale di una o più attiv­ità ren­dano inadeguate le ammin­is­trazioni region­ali e/o ter­ri­to­ri­ali a farvi fronte;
  • Dirit­to di acces­so alle infor­mazioni ambi­en­tali e di parte­ci­pazione a scopo col­lab­o­ra­ti­vo (art. 3‑sexies): con­sente a chi­unque di accedere alle infor­mazioni riguar­do alle con­dizioni del­l’am­bi­ente nel ter­ri­to­rio nazionale sen­za che vi sia neces­sità di dimostrare la sus­sis­ten­za di un inter­esse giuridica­mente ril­e­vante.

Tut­to questo dev’essere inquadra­to nel­l’am­bito del­l’art. 32 del­la Cos­ti­tuzione, che ele­va la tutela del­la salute nel suo com­p­lesso a final­ità pri­maria del nos­tro ordi­na­men­to giuridi­co.
Nel­la Parte Sec­on­da del decre­to tro­vi­amo invece la dis­ci­plina delle autor­iz­zazioni ambi­en­tali: la Val­u­tazione d’Im­pat­to Ambi­en­tale, la Val­u­tazione Ambi­en­tale Strate­gi­ca e l’Au­tor­iz­zazione Inte­gra­ta Ambi­en­tale.
Val­u­tazione Ambi­en­tale Strate­gi­ca – VAS (Parte Sec­on­da, Tito­lo II): ai sen­si del­l’art. 5, «il proces­so che com­prende, sec­on­do le dis­po­sizioni di cui al tito­lo II del­la sec­on­da parte del pre­sente decre­to, lo svol­gi­men­to di una ver­i­fi­ca di assogget­ta­bil­ità, l’e­lab­o­razione del rap­por­to ambi­en­tale, lo svol­gi­men­to di con­sul­tazioni, la val­u­tazione del piano o del pro­gram­ma, del rap­por­to e degli esi­ti delle con­sul­tazioni, l’e­spres­sione di un parere moti­va­to, l’in­for­mazione sul­la deci­sione ed il mon­i­tor­ag­gio». Per piano o pro­gram­ma, si inten­dono «gli atti e provved­i­men­ti di piani­fi­cazione e di pro­gram­mazione comunque denom­i­nati, com­pre­si quel­li cofi­nanziati dal­la Comu­nità euro­pea, nonché le loro mod­i­fiche», che siano «elab­o­rati e/o adot­tati da un’au­torità a liv­el­lo nazionale, regionale o locale oppure pre­dis­posti da un’au­torità per essere approvati, medi­ante una pro­ce­du­ra leg­isla­ti­va, ammin­is­tra­ti­va o negoziale» ovvero «pre­visti da dis­po­sizioni leg­isla­tive, rego­la­men­tari o ammin­is­tra­tive». Gen­eral­mente, il rel­a­ti­vo proces­so si apre con l’e­lab­o­razione di un “rap­por­to ambi­en­tale”, ossia il doc­u­men­to del piano o del pro­gram­ma in cui devono «essere indi­vid­uati, descrit­ti e val­u­tati gli impat­ti sig­ni­fica­tivi che l’at­tuazione del piano o del pro­gram­ma pro­pos­to potrebbe avere sul­l’am­bi­ente e sul pat­ri­mo­nio cul­tur­ale, nonché le ragionevoli alter­na­tive che pos­sono adot­tar­si in con­sid­er­azione degli obi­et­tivi e del­l’am­bito ter­ri­to­ri­ale del piano o del pro­gram­ma stes­so» (art. 13), a meno che non si trat­ti dei piani o pro­gram­mi di cui all’art. 6, co. 3 e 3‑bis: in tal caso, pri­ma di redi­gere il rap­por­to è nec­es­sario pro­cedere ad una “ver­i­fi­ca di assogget­ta­bil­ità”, che prevede una sin­er­gia tra l’au­torità proce­dente e quel­la com­pe­tente per indi­vid­uare i sogget­ti com­pe­ten­ti in mate­ria ambi­en­tale ed acquisirne il parere (non vin­colante). Pri­ma del­la deci­sione sul rap­por­to devono essere atti­vate con­sul­tazioni attra­ver­so la pub­bli­cazione di un avvi­so nel­la Gazzetta Uffi­ciale del­la Repub­bli­ca ital­iana o nel Bol­let­ti­no Uffi­ciale del­la regione o provin­cia autono­ma inter­es­sa­ta con­te­nente tutte le infor­mazioni atti­nen­ti al piano o pro­gram­ma assogget­ta­to a VAS. Per assi­cu­rare adeguate forme di pub­blic­ità, la deci­sione finale è pub­bli­ca­ta sui siti web delle autorità inter­es­sate con l’indi­cazione del­la sede ove si pos­sa pren­dere visione del piano o pro­gram­ma adot­ta­to e di tut­ta la doc­u­men­tazione prodot­ta nel cor­so del pro­ced­i­men­to. Sui siti web delle autorità inter­es­sate ven­gono inoltre pub­bli­cati il parere moti­va­to espres­so dal­l’au­torità com­pe­tente, una dichiarazione di sin­te­si in cui si illus­tra come le con­sid­er­azioni ambi­en­tali abbiano con­dizion­a­to il piano e i con­tribuiti rice­vu­ti, nonché le ragioni per le quali è sta­to scel­to il piano o il pro­gram­ma adot­ta­to, alla luce delle alter­na­tive pos­si­bili che era­no state indi­vid­u­ate. Uguali forme di pub­blic­ità sono infine pre­viste per le mis­ure adot­tate in mer­i­to al mon­i­tor­ag­gio, che «assi­cu­ra il con­trol­lo sug­li impat­ti sig­ni­fica­tivi sul­l’am­bi­ente derivan­ti dal­l’at­tuazione dei piani e dei pro­gram­mi approvati e la ver­i­fi­ca del rag­giung­i­men­to degli obi­et­tivi di sosteni­bil­ità pre­fis­sati, così da indi­vid­uare tem­pes­ti­va­mente gli impat­ti neg­a­tivi impre­visti e da adottare le oppor­tune mis­ure cor­ret­tive. Il mon­i­tor­ag­gio è effet­tua­to dal­l’Au­torità proce­dente in col­lab­o­razione con l’Au­torità com­pe­tente anche avval­en­dosi del sis­tema delle Agen­zie ambi­en­tali e del­l’Is­ti­tu­to Supe­ri­ore per la Pro­tezione e la Ricer­ca Ambi­en­tale.»
Val­u­tazione d’Im­pat­to Ambi­en­tale – VIA (Parte Sec­on­da, Tito­lo III): la VIA si dis­tingue dal­la VAS in quan­to, men­tre quest’ul­ti­ma è nec­es­saria con rifer­i­men­to a piani, prog­et­ti o vari­anti di natu­ra stret­ta­mente pub­blicis­ti­ca e quin­di di per­ti­nen­za del­l’am­min­is­trazione, la pri­ma è pre­vista tan­to in relazione a prog­et­ti pub­blicis­ti­ci quan­to pro­mossi o gesti­ti da pri­vati. Il pro­ced­i­men­to final­iz­za­to ad otten­er­la viene defini­to dal­l’art. 5 come «il pro­ced­i­men­to medi­ante il quale ven­gono pre­ven­ti­va­mente indi­vid­uati gli effet­ti sul­l’am­bi­ente di un prog­et­to», dove per prog­et­to s’in­tende «la real­iz­zazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri inter­ven­ti sull’ambiente nat­u­rale o sul pae­sag­gio, com­pre­si quel­li des­ti­nati allo sfrut­ta­men­to delle risorse del suo­lo». Anche in questo caso la pri­ma fase, rel­a­ti­va alla ver­i­fi­ca di assogget­ta­bil­ità, riguar­da solo i prog­et­ti iden­ti­fi­cati dal­l’art. 6 co.7. Il sogget­to pro­po­nente è tenu­to ad avviare uno scam­bio di infor­mazioni con l’au­torità com­pe­tente, met­ten­do a dis­po­sizione di quest’ul­ti­ma sia il prog­et­to, che uno stu­dio pre­lim­inare ambi­en­tale e un piano di lavoro per la redazione di uno stu­dio di impat­to ambi­en­tale, corre­dati del­l’e­len­co delle rel­a­tive autor­iz­zazioni, intese, con­ces­sioni, licen­ze, pareri, nul­la osta e assen­si comunque denom­i­nati nec­es­sari alla real­iz­zazione ed eser­cizio del prog­et­to. Lo stu­dio d’im­pat­to ambi­en­tale con­siste nel­lo stu­dio tec­ni­co-sci­en­tifi­co con­te­nente una descrizione del prog­et­to con tutte le infor­mazioni ad esso rel­a­tive (ad esem­pio, alla sua ubi­cazione e alla val­u­tazione degli effet­ti sig­ni­fica­tivi che avrebbe la real­iz­zazione del prog­et­to sul­l’am­bi­ente), nonché un con­fron­to con le alter­na­tive ragionevoli e disponi­bili. Ai fini di un’adegua­ta pub­blic­ità, del prog­et­to deve essere data notizia a mez­zo stam­pa e sul sito web del­l’au­torità com­pe­tente, a cura e spese di chi pro­pone il prog­et­to: ciò con­sen­tirà, a chi sia inter­es­sato, di pro­porre le pro­prie osser­vazioni e val­u­tazioni nel ter­mine di 30 giorni dal­la pre­sen­tazione del­l’is­tan­za. Inoltre, «l’au­torità com­pe­tente può dis­porre che la con­sul­tazione avven­ga medi­ante lo svol­gi­men­to di un’inchi­es­ta pub­bli­ca per l’e­same del­lo stu­dio di impat­to ambi­en­tale, dei pareri for­ni­ti dalle pub­bliche ammin­is­trazioni e delle osser­vazioni dei cit­ta­di­ni». Nel caso in cui tale inchi­es­ta non si ver­i­fichi, il com­mit­tente o pro­po­nente, può essere chiam­a­to dal­l’au­torità com­pe­tente, pri­ma del­la con­clu­sione del­la pro­ce­du­ra, ad un sin­teti­co con­trad­dit­to­rio con i sogget­ti che han­no pre­sen­ta­to pareri o osser­vazioni. L’in­tero pro­ced­i­men­to non può super­are i 90 giorni, sal­va l’even­tu­al­ità che non si siano ver­ifi­cate le inter­ruzioni o sospen­sioni espres­sa­mente richia­mate dal tito­lo III. L’art. 33 prevede che «per prog­et­ti di opere ed inter­ven­ti da real­iz­zarsi in attuazione di piani o pro­gram­mi già sot­to­posti a val­u­tazione ambi­en­tale strate­gi­ca, e che rien­tri­no tra le cat­e­gorie per le quali è pre­scrit­ta la val­u­tazione di impat­to ambi­en­tale, in sede di esper­i­men­to di quest’ul­ti­ma cos­ti­tu­is­cono dati acquisi­ti tut­ti gli ele­men­ti pos­i­ti­va­mente val­u­tati in sede di val­u­tazione di impat­to strate­gi­co o comunque decisi in sede di approvazione del piano o pro­gram­ma». Una vol­ta con­clusa la fase di val­u­tazione degli ele­men­ti così acquisi­ti, l’au­torità com­pe­tente con­clude con provved­i­men­to espres­so e moti­va­to il pro­ced­i­men­to di val­u­tazione del­l’im­pat­to ambi­en­tale. Ciò avviene di rego­la nei cen­tocinquan­ta giorni suc­ces­sivi alla pre­sen­tazione del­l’is­tan­za, ma è pos­si­bile una pro­ro­ga da parte del­l’au­torità com­pe­tente, attra­ver­so un atto moti­va­to, nel­l’ipote­si in cui sia nec­es­sario pro­cedere ad accer­ta­men­ti ed indagi­ni di par­ti­co­lare com­p­lessità. Anche in questo caso è pre­vista una fase di mon­i­tor­ag­gio da parte del­l’IS­PRA e delle Agen­zie ambi­en­tali.

Impianti Aia - Procedure in corso e concluse

Impianti Aia — Pro­ce­dure in cor­so e con­cluse

Autor­iz­zazione Inte­gra­ta Ambi­en­tale – AIA (Parte Sec­on­da, Tito­lo III-bis): l’A­IA viene rilas­ci­a­ta, a segui­to di doman­da «ai fini del­l’e­ser­cizio delle nuove instal­lazioni di nuovi impianti, del­la mod­i­fi­ca sostanziale e del­l’adegua­men­to del fun­zion­a­men­to degli impianti delle instal­lazioni esisten­ti alle dis­po­sizioni del pre­sente decre­to [d. Lgs. 152/2006]». Tale provved­i­men­to deve includ­ere val­ori lim­ite di emis­sione fis­sati per le sostanze inquinan­ti che pos­sono essere emesse dal­l’in­stal­lazione inter­es­sa­ta in quan­tità sig­ni­fica­ti­va «in con­sid­er­azione del­la loro natu­ra e delle loro poten­zial­ità di trasfer­i­men­to delprocedure aial’in­quina­men­to da un ele­men­to ambi­en­tale all’al­tro, acqua, aria e suo­lo, nonché i val­ori lim­ite ai sen­si del­la vigente nor­ma­ti­va in mate­ria di inquina­men­to acus­ti­co. I val­ori lim­ite di emis­sione fis­sati nelle autor­iz­zazioni inte­grate ambi­en­tali non pos­sono comunque essere meno rig­orosi di quel­li fis­sati dal­la nor­ma­ti­va vigente nel ter­ri­to­rio in cui è ubi­ca­ta l’in­stal­lazione.» Inoltre, essa con­tiene le ulte­ri­ori dis­po­sizioni per la pro­tezione del suo­lo e delle acque sot­ter­ra­nee, per la ges­tione dei rifiu­ti prodot­ti dal­l’impianto e per la riduzione del­l’im­pat­to acus­ti­co, nonché dis­po­sizioni adeguate per la manuten­zione e la ver­i­fi­ca peri­odiche delle mis­ure adot­tate. Infat­ti, l’au­torità com­pe­tente è tenu­ta a provvedere peri­odica­mente al riesame del­la situ­azione per con­fer­mare o negare il rin­no­vo (la dura­ta è gen­eral­mente quin­quen­nale, ma la legge può derog­a­r­la per speci­fiche materie). A segui­to del­la pre­sen­tazione del­la doman­da, ques­ta viene val­u­ta­ta dal­l’au­torità com­pe­tente entro un ter­mine di trenta giorni. Ai fini del rilas­cio, i para­metri di rifer­i­men­to sono deter­mi­nati sulle c.d. “BAT” (Best Avail­able Tech­niques), ossia le migliori tec­niche disponi­bili, def­i­nite dal­l’art. 5, co. 1, lett. I‑ter) come «la più effi­ciente e avan­za­ta fase di svilup­po di attiv­ità e rel­a­tivi meto­di di eser­cizio indi­can­ti l’i­doneità prat­i­ca di deter­mi­nate tec­niche a cos­ti­tuire, in lin­ea di mas­si­ma, la base dei val­ori lim­ite di emis­sione e delle altre con­dizioni di autor­iz­zazione inte­si ad evitare oppure, ove ciò si riv­eli impos­si­bile, a ridurre in modo gen­erale le emis­sioni e l’im­pat­to sul­l’am­bi­ente nel suo com­p­lesso». Le stesse ven­gono indi­vid­u­ate sul­la base di una serie di cri­teri elen­cati nel­l’Al­le­ga­to XI alla Parte Sec­on­da del decre­to. Anche in questo caso, a segui­to del­la doman­da ven­gono atti­vate adeguate pro­ce­dure per la pub­bli­cazione ai fini del rag­giung­i­men­to di obi­et­tivi di trasparen­za. Per quan­to riguar­da il rilas­cio del­l’A­IA, l’au­torità com­pe­tente è tenu­ta a con­vo­care l’ap­posi­ta Con­feren­za di servizi, alla quale sono invi­tate le ammin­is­trazioni com­pe­ten­ti in mate­ria ambi­en­tale e, nel caso di impianti di com­pe­ten­za statale, i Min­is­teri del­l’in­ter­no, del lavoro e delle politiche sociali, del­la salute e del­lo svilup­po eco­nom­i­co, oltre al sogget­to richiedente l’au­tor­iz­zazione. Per le instal­lazioni di com­pe­ten­za regionale ven­gono con­vo­cate le altre ammin­is­trazioni com­pe­ten­ti per il rilas­cio dei titoli abil­i­ta­tivi richi­esti con­tes­tual­mente al rilas­cio del­l’A­IA. A dif­feren­za del­la VIA e del­la VAS, viene riconosci­u­to un ruo­lo car­dine al sin­da­co che «in pre­sen­za di cir­costanze inter­venute suc­ces­si­va­mente al rilas­cio del­l’au­tor­iz­zazione di cui al pre­sente tito­lo, il sin­da­co, qualo­ra lo riten­ga nec­es­sario nel­l’in­ter­esse del­la salute pub­bli­ca, può, con pro­prio moti­va­to provved­i­men­to, correda­to dal­la rel­a­ti­va doc­u­men­tazione istrut­to­ria e da pun­tu­ali pro­poste di mod­i­fi­ca del­l’au­tor­iz­zazione, chiedere all’au­torità com­pe­tente di riesam­inare l’au­tor­iz­zazione rilas­ci­a­ta ai sen­si del­l’ar­ti­co­lo 29-octies». Il com­ma 9‑quinquies del­l’art. 29-sex­ies pone tut­ta una serie di obi­et­tivi che l’au­torità proce­dente deve assi­cu­rare richieden­do al gestore il rispet­to di deter­mi­nate con­dizioni, deter­mi­nate di vol­ta in vol­ta in ragione delle par­ti­co­lar­ità del caso. Il com­ma 9‑septies pre­cisa che a garanzia di tali obb­lighi «l’au­tor­iz­zazione inte­gra­ta ambi­en­tale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilas­cio in favore del­la regione o del­la provin­cia autono­ma ter­ri­to­rial­mente com­pe­tente.» I cri­teri che l’au­torità com­pe­tente dovrà tenere in con­to per deter­minare l’im­por­to di tali garanzie finanziarie sono sta­bil­i­ti con uno o più decreti del Min­istro del­l’am­bi­ente e del­la tutela del ter­ri­to­rio e del mare.
Se VAS e VIA rap­p­re­sen­tano, rispet­ti­va­mente, un momen­to essen­ziale dei pro­ced­i­men­ti volti all’ap­provazione di piani e pro­gram­mi e un sub-pro­ced­i­men­to che si incar­di­na nel­l’am­bito di quel­lo prin­ci­pale volto a pro­muo­vere un prog­et­to, l’A­IA è un’au­tor­iz­zazione final­iz­za­ta a pre­venire rischi di dan­ni sig­ni­fica­tivi alla salute e quin­di prin­ci­pal­mente riv­ol­ta a pon­der­are in via prog­nos­ti­ca l’im­pat­to ambi­en­tale di deter­mi­nate instal­lazioni o inter­ven­ti di tipo anal­o­go. Per­tan­to, l’assen­za delle prime due, ove pre­vista, è des­ti­na­ta a tradur­si in un annul­la­men­to dei provved­i­men­ti rel­a­tivi a piani, pro­gram­mi o prog­et­ti. Al con­trario, nel caso del­l’A­IA, la vio­lazione del­la rel­a­ti­va dis­ci­plina può com­portare sanzioni ammin­is­tra­tive, più o meno gravi (dif­fi­da, dif­fi­da e con­tes­tuale sospen­sione del­l’at­tiv­ità per un tem­po deter­mi­na­to, revo­ca del­l’au­tor­iz­zazione e chiusura del­l’in­stal­lazione, chiusura del­l’in­stal­lazione) o l’ap­pli­cazione di sanzioni penali (art. 16 d.lgs. 59/2005).

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