1032 euro e la vicenda dei Pozzetti è chiusa

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PIOMBINO 10 mag­gio 2017 — È fini­ta con un “Per­me­s­so a costru­ire in sana­to­ria” rilas­ci­a­to dal Comune il 6 aprile 2016 e col paga­men­to di 1.032 euro da parte del costrut­tore la vicen­da delle palazz­ine dei Pozzetti che tan­to ha fat­to dis­cutere la cit­tà di Piom­bi­no  a par­tire dal 2013. La dis­cus­sione riguar­da­va il fat­to che l’al­tez­za di quelle costruzioni fini­va con il rov­inare  il pun­to panoram­i­co su via del­la Pace.
Il Comune di Piom­bi­no ave­va con­tes­ta­to al costrut­tore che tut­ti e tre gli edi­fi­ci lì pre­sen­ti sareb­bero sta­ti real­iz­za­ti ad una quo­ta di stac­co rispet­to al liv­el­lo del mare supe­ri­ore a quel­la pre­vista dai per­me­s­si edilizi e per questo a par­tire dal feb­braio 2013 ave­va emes­so dei provved­i­men­ti di sospen­sione dei lavori e di irrogazione di una sanzione pecu­nar­ia pari a 100.628,80 euro ed ave­va nega­to un accer­ta­men­to di con­for­mità e il rilas­cio di una con­ces­sione in sana­to­ria richi­esti dal­la soci­età costrut­trice.
L’im­pre­sa Gior­gi pre­sen­tò ricor­so al Tri­bunale Ammin­is­tra­ti­vo Regionale che giu­dicò essere doppi­a­mente erra­ta la moti­vazione sul­la cui base il Comune di Piom­bi­no ave­va nega­to l’accertamento di con­for­mità.
In pri­mo luo­go per­ché si riferi­va alla dis­ci­plina del piano rego­la­tore gen­erale sen­za con­sid­er­are la autono­ma effi­ca­cia del­lo stru­men­to attua­ti­vo nel­la dis­ci­plina degli inter­ven­ti edilizi real­iz­z­abili nel­la zona.
In sec­on­do luo­go (e con­seguente­mente) per­ché non ave­va con­sid­er­a­to che il piano di lot­tiz­zazione approva­to dal Con­siglio comu­nale di Piom­bi­no il 2 mar­zo 2011 deman­da­va al momen­to del rilas­cio del per­me­s­so edilizio la val­u­tazione del­la ammis­si­bil­ità di even­tu­ali scosta­men­ti.
In effet­ti il piano pur preve­den­do, a det­ta del­lo stes­so Comune, una definizione accu­ra­ta delle quote e delle quote nat­u­rali dei ter­reni rispet­to al liv­el­lo del mare nel­lo sta­to antecedente alla real­iz­zazione degli inter­ven­ti, nondi­meno dichiar­a­va tali pre­vi­sioni come “non pre­scrit­tive” poten­do le quote stra­da essere cor­ret­ta­mente indi­vid­u­ate con la pre­sen­tazione dei sin­goli per­me­s­si.
Nel­lo stes­so tem­po il piano medes­i­mo con­sen­ti­va la pos­si­bil­ità di apportare lievi mod­i­fiche ai trac­cia­men­ti ed agli allinea­men­ti neces­si­tati da cause di forza mag­giore.
Il Comune avrebbe potu­to annullare il piano di lot­tiz­zazione in via di auto­tutela ma non l’ave­va fat­to.
E così il Tri­bunale sta­bilì che la ver­i­fi­ca di con­for­mità delle dif­for­mità riscon­trate dove­va essere rin­no­va­ta sul­la base di quan­to scrit­to nel­la sen­ten­za. E annul­lò sia il diniego di accer­ta­men­to di con­for­mità sia la sanzione pecu­niaria irro­ga­ta sul pre­sup­pos­to del­la non san­abil­ità dell’intervento.
Il Comune non ha potu­to che riesam­inare la ver­i­fi­ca di con­for­mità delle dif­for­mità riscon­trate alla luce delle norme tec­niche di attuazione del piano di lot­tiz­zazione e con­venire che le opere ese­gui­te non con­trastano con le nor­ma­tive, i rego­la­men­ti e con gli stru­men­ti urban­is­ti­ci ed edilizi vigen­ti attual­mente ed al momen­to del­la loro real­iz­zazione.
Di qui il rilas­cio del per­me­s­so a costru­ire in sana­to­ria.
Il Tri­bunale Regionale Ammin­is­tra­ti­vo ha com­pen­sato le spese per cui a cari­co del Comune è rimas­to il paga­men­to di 3.568,50 euro a favore del­l’avvo­ca­to Ren­zo Gras­si e 1.500 euro a favore del­l’ar­chitet­to Ste­fa­nia Fan­cel­li.

 

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