PIANO NON COGENTE, AUTORIZZAZIONE INCOMPLETA, PARERE MANCANTE

A Baratti tra responsabilità, errori ed omissioni

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PIOMBINO 17 feb­braio 2020 — È in cor­so da diver­si giorni a Piom­bi­no un acce­so dibat­ti­to sul­la costruzione, anco­ra  in cor­so, di mag­a­zz­i­ni a servizio del­la nau­ti­ca a Barat­ti. L’ac­cusa più edu­ca­ta par­la di “costruzioni trop­po impat­tan­ti visi­va­mente” per un gol­fo così del­i­ca­to ed effet­ti­va­mente, pur nelle dimen­sioni ridotte, esam­i­na­to l’in­ter­ven­to da vici­no e da lon­tano di questo si trat­ta. Che il dibat­ti­to abbia por­ta­to una chiarez­za defin­i­ti­va non si può cer­ta­mente dire, anche per­ché tra i diver­si stru­men­ti urban­is­ti­ci che ne han­no per­me­s­so l’au­tor­iz­zazione è ben dif­fi­cile destreg­gia­r­si. In realtà, come spes­so accade, a dover essere chia­mate in causa, per il risul­ta­to almeno dis­cutibile, sono diverse deci­sioni e autor­iz­zazioni e pareri, espres­si o man­can­ti. E per gli stru­men­ti sia il Piano Par­ti­co­lareg­gia­to del Par­co Arche­o­logi­co di Barat­ti e Pop­u­lo­nia, adot­ta­to  il 29 feb­braio 2012 e approva­to il 13 mag­gio 2013 (tut­ti gli atti pos­sono o essere scar­i­cati dal sito https://www.comune.piombino.li.it/pagina1307_piano-particolareggiato-del-parco-archeologico-di-baratti-e-populonia.html), sia l’Au­tor­iz­zazione Uni­ca SUAP rilas­ci­a­ta il 14 dicem­bre 2017 richieden­do il rispet­to delle seguen­ti con­dizioni sca­turen­ti dal piano par­ti­co­lareg­gia­to:

  • il leg­no uti­liz­za­to per i man­u­fat­ti deve essere trat­ta­to al nat­u­rale,
  • le strut­ture ombreg­gianti devono essere cos­ti­tu­ite da ele­men­ti leg­geri non pieni,
  • gli elab­o­rati dovran­no essere inte­grati con un prog­et­to delle illu­mi­nazioni esterne,
  • le altez­za utili interne dei man­u­fat­ti non potran­no eccedere i 3 metri,
  • gli inter­ven­ti dovran­no essere ese­gui­ti nel rispet­to delle con­dizioni sta­bilite all’art. 11 del vigente PP di Barat­ti e Pop­u­lo­nia per le aree a ris­chio arche­o­logi­co estrema­mente ele­va­to.

Le pre­scrizioni del Piano Par­ti­co­lareg­gia­to
È pro­prio inap­pro­pri­a­to par­lare di regole pre­scrit­tive, nel caso speci­fi­co det­tate dal piano par­ti­co­lareg­gia­to, per­ché in realtà si trat­ta di definizioni, mag­a­ri espres­sioni di volon­tà, per­lop­iù non cogen­ti o comunque tali da las­cia­re ampio mar­gine di dis­crezion­al­ità, sal­vo una impor­tante di cui par­lere­mo in segui­to.
Nelle SCHEDE PR 04 AREA TEMATICA PROGETTO TITOLO LE REGOLE DEL PROGETTO del piano par­ti­co­lareg­gia­to per quel che riguar­da “Chioschi e man­u­fat­ti per le fun­zioni e i servizi nel Gol­fo di Barat­ti e Promon­to­rio di Pop­u­lo­nia” ci si limi­ta a dire che “Si trat­ta di strut­ture in leg­no, gen­eral­mente a base quadra­ta e ret­tan­go­lare, prive di ver­ni­ciatu­ra (col­ore leg­no nat­u­rale, sono pre­visti trat­ta­men­ti per la protezione/manutenzione del mate­ri­ale) con un’altezza utile inter­na di 2,40–3,00 metri”.

L’art. 7 del­la Norme Tec­niche di Attuazione affer­ma che “Per le aree e gli edi­fi­ci di pro­pri­età pri­va­ta, le pre­vi­sioni del pre­sente Piano si attuano diret­ta­mente tramite prog­et­to uni­tario accom­pa­g­na­to da con­ven­zione o tito­lo abil­i­ta­ti­vo diret­to, defini­to dalle leg­gi vigen­ti in mate­ria.
Tut­ti i prog­et­ti che attuano gli inter­ven­ti ammes­si dal pre­sente Piano devono riferir­si all’unità min­i­ma cos­ti­tui­ta dall’ambito ogget­to di ogni sche­da del fas­ci­co­lo Le regole di prog­et­to ‑elab­o­ra­to PR04 del pre­sente Piano.
E’ facoltà del Comune richiedere con­ven­zione o atto d’obbligo di accom­pa­g­na­men­to al prog­et­to, anche quan­do ciò non sia defini­to obbli­ga­to­rio dalle pre­sen­ti Norme.
Sono obbli­ga­to­ri­a­mente assogget­tati a prog­et­to uni­tario con­ven­zion­a­to i seguen­ti inter­ven­ti:

  • restau­ro del Casone, sche­da B4 del fas­ci­co­lo Le regole del prog­et­to ‑elab­o­ra­to P04
  • riqual­i­fi­cazione for­male e fun­zionale delle attrez­za­ture esisten­ti di servizio al cam­po boe e del lun­go mare pub­bli­co, sche­da B5-B6 del fas­ci­co­lo Le regole del prog­et­to — elab­o­ra­to PR04″.

Per quel che riguar­da il Cam­po Boe sem­pre nelle SCHEDE PR 04 AREA TEMATICA PROGETTO TITOLO LE REGOLE DEL PROGETTO (nel­la foto a sin­is­tra la zona da rior­dinare, ndr) si affer­ma: “La razion­al­iz­zazione e il riordi­no dell’area occu­pa­ta dal cam­po boe con­cor­rono al persegui­men­to dell’obiettivo di pro­tezione dei val­ori ambi­en­tali e pae­sag­gis­ti­ci dimin­u­en­do la pres­sione sull’integrità fisi­ca dell’area e pae­sag­gis­ti­ca cor­ret­ta­mente uti­liz­za­ta, sec­on­do forme diver­sifi­cate di ges­tione delle risorse, a fini cul­tur­ali e tur­is­ti­ci, tramite l’incentivazione dell’incremento del­la qual­ità dei servizi nau­ti­ci offer­ti.
A tal fine sono ammes­si servizi, da gestire in for­ma con­sor­tile, per le attiv­ità di ormeg­gio, lo scivo­lo di alag­gio, il man­ten­i­men­to del pon­tile esistente lato ovest, i servizi igien­i­ci da local­iz­zare e pic­cole strut­ture per il depos­i­to delle attrez­za­ture nau­tiche, che devono essere real­iz­zate in sos­ti­tuzione delle attuali strut­ture pre­carie.
Gli inter­ven­ti ammes­si per quest’area devono essere real­iz­za­ti tramite prog­et­to uni­tario con­ven­zion­a­to, con esten­sione delle descrizioni all’intero lun­go mare, ed esplici­ta dimostrazione che sono uti­liz­za­ti mate­ri­ali, forme e arre­di pre­scrit­ti per tut­to il lun­go mare del quale fan­no parte. Al propos­i­to si rin­via alla sche­da B6 Lun­go mare Pub­bli­co riqual­i­fi­cazione for­male e fun­zionale.…
…La demolizione e la ricol­lo­cazione di nuovi man­u­fat­ti ad uso dei pesca­tori e per attiv­ità di servizio al cam­po boe sono ogget­to di prog­et­to uni­tario con­ven­zion­a­to e indi­vid­uati dal pre­sente Piano con sigla B5. Essi sono attua­bili sep­a­rata­mente dall’intero lun­go mare ma con carat­ter­is­tiche che ne man­tengano l’unitarietà (pavi­men­tazione in leg­no, arre­di)”.
In altre parole si pos­sono demolire e ricostru­ire nuovi man­u­fat­ti ad uso pesca­tori ma con “prog­et­to uni­tario con­ven­zion­a­to”, anche solo lega­to ad essi,  e altez­za utile inter­na di 2,40–3,00 metri.
Ci sem­bra di pot­er dire che la pri­ma nor­ma non è sta­ta rispet­ta­ta, dato che l’au­tor­iz­zazione è sta­ta rilas­ci­a­ta come sem­plice autor­iz­zazione SUAP sen­za che tra Comune e pri­vati sia sta­ta fir­ma­ta nes­suna con­ven­zione (e quan­to siano impor­tan­ti le con­ven­zioni da portare all’at­ten­zione del Con­siglio Comu­nale, cer­ta­mente non legate solo all’aspet­to degli oneri di urban­iz­zazione,  lo sa bene qualunque ammin­is­trazione pub­bli­ca o oper­a­tore pri­va­to) e che la sec­on­da non ha imped­i­to alle costruzioni di essere molto più alte, almeno alla vista.
Il non aver approva­to una con­ven­zione lede una nor­ma del piano 
par­ti­co­lareg­gia­to, la nor­ma sul­l’al­tez­za inter­na poi non ha imped­i­to che l’al­tez­za vis­i­bile sia ben più alta.
Il piano par­ti­co­lareg­gia­to di per sé non ha garan­ti­to sul risul­ta­to urban­is­ti­co ed edilizio, dato che in esso non c’er­a­no norme cogen­ti ed esaus­tive ed addirit­tura non è sta­ta rispet­ta­ta, almeno for­mal­mente, l’u­ni­ca chiara.
Del resto bas­ta vedere la dif­feren­za tra i dis­eg­ni che, ripeti­amo sen­za cogen­za, si pos­sono vedere accan­to alle norme che abbi­amo cita­to e la realtà delle costruzioni. E poco impor­ta se la volon­tà di chi ha approva­to il piano par­ti­co­lareg­gia­to fos­se quel­la illus­tra nei dis­eg­ni dal momen­to che la volon­tà non è sta­ta sup­por­t­a­ta da norme:

L’au­tor­iz­zazione uni­ca SUAP
L’is­tan­za di autor­iz­zazione è sta­ta sot­to­pos­ta a diver­si sogget­ti pub­bli­ci:

  • l’Uf­fi­cio SUAP ha rilas­ci­a­to l’ac­cer­ta­men­to di con­for­mità urban­is­ti­ca-edilizia, l’Azien­da USL Toscana Nord Ovest, l’A.S.A., la Parechi Val di Cor­nia S.p.A. han­no dato un assen­zo non con­dizion­a­to, l’A­gen­zia delle dogane e la Soprint­en­den­za Arche­olo­gia, Belle Arti e Pae­sag­gio non han­no espres­so nes­sun parere.

Soprat­tut­to il fat­to che la Soprint­en­den­za sia sta­ta silente non può non destare una qualche sor­pre­sa.

L’Au­tor­iz­zazione Uni­ca SUAP è sta­ta poi rilas­ci­a­ta il 14 dicem­bre 2017 richieden­do il rispet­to delle seguen­ti con­dizioni sca­turen­ti dal piano par­ti­co­lareg­gia­to:

  • il leg­no uti­liz­za­to per i man­u­fat­ti deve essere trat­ta­to al nat­u­rale,
  • le strut­ture ombreg­gianti devono essere cos­ti­tu­ite da ele­men­ti leg­geri non pieni,
  • gli elab­o­rati dovran­no essere inte­grati con un prog­et­to delle illu­mi­nazioni esterne,
  • le altezze utili interne dei man­u­fat­ti non potran­no eccedere i 3 metri,
  • gli inter­ven­ti dovran­no essere ese­gui­ti nel rispet­to delle con­dizioni sta­bilite all’art. 11 del vigente Piano Par­ti­co­lareg­gia­to di Barat­ti e Pop­u­lo­nia per le aree a ris­chio arche­o­logi­co estrema­mente ele­va­to.

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