Come è difficile stipulare la fideiussione giusta!

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PIOMBINO 16 novem­bre 2019 — Nel decre­to diri­gen­ziale con cui RIMa­te­ria è sta­ta dif­fi­da­ta a rispettare le regole di ges­tione del­la dis­car­i­ca ex Asiu e a sospendere il con­fer­i­men­to dei rifiu­ti si può leg­gere anche la sto­ria davvero curiosa di una fideius­sione (cfr l’ar­ti­co­lo di Stile libero Idee dal­la Val di Cor­nia Sospen­sione con­fer­i­men­ti fino al 31 gen­naio 2020, ndr). Curiosa per­ché dal­la let­tura si evince che RIMa­te­ria dal­l’agos­to 2019 ad oggi non è anco­ra rius­ci­ta a stip­u­larne una come dio coman­da, o meglio come det­tano le regole region­ali fin dal 2012.

Seguiamo la sto­ria a par­tire da quan­do la Regione il 12 aprile 2019 in sede di rilas­cio dell’ Autor­iz­zazione Inte­gra­ta Ambi­en­tale per “DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA A PIOMBINO, LOC. ISCHIA DI CROCIANOPROGETTO: IV VARIANTE OPERE DI CHIUSURA. PROGETTO DI MODIFICA SOSTANZIALE SETTORI B E C” (siamo sem­pre a par­lare del­la dis­car­i­ca ex Asiu ampli­a­ta con il “cono rovescio”, ndr) det­tò una pre­scrizione con la quale sta­bili­va che “entro il 30 giug­no 2019, ai fini del pros­egui­men­to dell’esercizio del­l’at­tiv­ità, il gestore deve pro­rog­a­re la valid­ità del­la garanzia presta­ta per la post-ges­tione del­la dis­car­i­ca, come pre­vis­to al prece­dente para­grafo B2″. Il para­grafo B2 spie­ga che “la garanzia finanziaria da prestare per l’attivazione e ges­tione oper­a­ti­va, com­p­rese le pro­ce­dure di chiusura, deve garan­tire la cop­er­tu­ra delle spese nec­es­sarie, comunque iner­en­ti o con­nesse:
  alle oper­azioni di smal­ti­men­to o recu­pero rifiu­ti com­pre­si quel­li prodot­ti dall’impianto (quali, ad esem­pio bio­gas; per­co­la­to etc..), com­pre­so il trasporto;
  alla chiusura dell’impianto;
  alla bonifi­ca, al ripristi­no ambi­en­tale, alla mes­sa in sicurez­za per­ma­nente nonché al ris­arci­men­to di ulte­ri­ori dan­ni derivan­ti all’ambiente in dipen­den­za dell’attività svol­ta e deter­mi­nate da inadem­pien­ze o da qual­si­asi atto o fat­to col­poso, doloso o acci­den­tale, ver­i­fi­catosi nel peri­o­do di effi­ca­cia del­la garanzia stes­sa”.
In par­ti­co­lare ril­e­va­va che per la ges­tione post-oper­a­ti­va esiste­vano due polizze

  • Poliz­za n. 766502001 del 13/10/2016, emes­sa da Gen­er­ali Italia SpA, val­i­da dal 31/08/2014 al 31/08/2019 di impor­to pari a 3.148.161,00 euro,
  • Poliz­za fide­jus­so­ria n. A20191800103012504 del 29/01/2019, emes­sa da ArgoGlob­al SE, val­i­da dal 21/08/2018 al 31/12/2019 di impor­to pari a 388.894,96 euro

e che la garanzia per la ges­tione post-oper­a­ti­va dove­va essere rin­no­va­ta o pro­ro­ga­ta di valid­ità per l’importo indi­ca­to nei con­teg­gi trasmes­si dal gestore.

Il 23 luglio 2019 un decre­to regionale (12403 del 23/07/2019)

  • ritenu­to impre­scindibile, per il pros­eguo del­l’e­ser­cizio del­l’at­tiv­ità, l’acquisizione agli atti region­ali del­la dovu­ta doc­u­men­tazione attes­tante l’avvenuta pro­ro­ga del­la valid­ità del­la poliz­za fideius­so­ria per la post ges­tione, emes­sa da Gen­er­ali Italia spa o la pre­sen­tazione di nuo­va poliz­za, con­sid­er­a­to che la poliz­za n. 03400653.763 emes­sa da Gen­er­ali Italia spa con effet­to dal 31/08/2014 ha sca­den­za il 31/08/2019 ed è sta­ta presta­ta per un impor­to pari a 3.148.161,00 € men­tre la sec­on­da poliz­za acce­sa a inte­grazione di det­ta som­ma, emes­sa da ArgoGlob­al SE, di impor­to pari a 388.894,96 € ha sca­den­za al 31/12/2019…
  • dif­fi­da­va Rima­te­ria spa a prestare le dovute garanzie per la post-ges­tione del­la dis­car­i­ca entro 15 giorni e con­tem­po­ranea­mente dispone­va la sospen­sione delle attiv­ità di con­fer­i­men­to di rifiu­ti pres­so l’installazione…”.

L’ 1 agos­to 2019, RIMa­te­ria, in adem­pi­men­to alla dif­fi­da, trasmet­te­va  una vari­azione alla poliz­za 766502001 emes­sa da Gen­er­ali Italia SpA il 31 agos­to 2014 a favore del­la Provin­cia di Livorno, richieden­do con­tem­po­ranea­mente il rilas­cio del nul­la osta all’esercizio del­la dis­car­i­ca.

Il 9 agos­to 2019 la Regione comu­ni­ca­va a RIMa­te­ria che:

  • pote­va  ripren­dere i con­fer­i­men­ti,
  • pote­va avviare le oper­azioni di smal­ti­men­to dei rifiu­ti nei set­tori B e C (il cono rovescio, ndr), a segui­to di alcune con­dizioni tra le quali la seguente:
    entro il 30 set­tem­bre 2019 il testo del­la garanzia finanziaria rel­a­ti­va alla ges­tione post­op­er­a­ti­va (Poliz­za n. 766502001 emes­sa da Gen­er­ali Italia SpA, e rel­a­tive appen­di­ci) dovrà essere for­mal­mente adegua­to a quan­to pre­vis­to dal­la DGRT 6 agos­to 2012, n. 743 e agli sche­mi di poliz­za adot­tati nel­la pras­si dal­la Regione Toscana.
    Il pros­egui­men­to dell’esercizio dell’attività di dis­car­i­ca rimane con­dizion­a­to all’adeguamento delle garanzie finanziarie, come pre­scrit­to alla prece­dente let­tera c) e dall’autorizzazione inte­gra­ta ambi­en­tale, nonché come pre­vis­to dal­la nor­ma­ti­va vigente in mate­ria.”.

Com­in­ci­a­va a quel pun­to una fit­ta cor­rispon­den­za tra Regione e RIMa­te­ria avente come argo­men­to le garanzie finanziarie:

Θ nota di RIMa­te­ria del 9 set­tem­bre 2019 con la quale il gestore trasmet­te­va una nuo­va boz­za di garanzia fideius­so­ria per la ges­tione post-oper­a­ti­va del­la dis­car­i­ca in ogget­to del­la soc. Gen­er­ali – ramo cauzioni;

Θ nota del­la Regione del 17 set­tem­bre 2019 con la quale si evi­den­zi­a­va il per­manere del­la non con­for­mità del­la suc­c­i­ta­ta boz­za di garanzia finanziaria a quan­to richiesto;

Θ nota di RIMa­te­ria del 30 set­tem­bre 2019 con la quale, pre­so atto del­la indisponi­bil­ità di Gen­er­ali ad adeguare il testo del­la garanzia rispet­to a quan­to adot­ta­to nel­la pras­si dal­la Regione Toscana, comu­ni­ca­va che avrebbe provve­du­to a per­fezionare con altro sogget­to autor­iz­za­to una garanzia finanziaria redat­ta sec­on­do l’esatto testo for­ni­to da questo Ente, richieden­do a tal fine una pro­ro­ga del ter­mine di con­seg­na al 31 otto­bre 2019;

Θ nota di Gen­er­ali Italia del 3 otto­bre 2019  con la quale la com­pag­nia assi­cu­ra­ti­va comu­ni­ca­va for­mal­mente a RIMa­te­ria l’impossibilità a ottem­per­are a quan­to pre­vis­to dal­la DGRT 743/2012 e agli sche­mi di con­seguen­za adot­tati, ren­den­dosi disponi­bile al rim­bor­so del pre­mio paga­to, pre­via resti­tuzione dell’originale del ben­e­fi­cia­rio e del­la copia del con­traente dell’appendice di vari­azione entro 15 giorni;

Θ nota di RIMa­te­ria del 16 otto­bre 2019  con la quale comu­ni­ca­va:

  • di ritenere val­i­da e legit­ti­ma la garanzia già invi­a­ta;
  • qualo­ra la Regione rite­nesse di con­fer­mare l’inadeguatezza del­la poliz­za, la man­ca­ta resti­tuzione degli orig­i­nali a Gen­er­ali entro il ter­mine del 18 otto­bre 2019 avrebbe cos­ti­tu­ito un atto arbi­trario e forte­mente lesi­vo dei dirit­ti di RIMa­te­ria;
  • decor­so il ter­mine per la resti­tuzione degli orig­i­nali del­la poliz­za a Gen­er­ali, RIMa­te­ria avrebbe con­sid­er­a­to acquisi­ta e accetta­ta la poliz­za da parte del­la Regione e ritenu­ta adem­pi­u­ta la pre­scrizione di cui al pun­to 2, let­tera c) del­la comu­ni­cazione di ripresa dei con­fer­i­men­ti, ris­er­van­dosi, diver­sa­mente, di tute­lare le pro­prie ragioni din­nanzi ai com­pe­ten­ti organi giuris­dizion­ali, anche facen­do valere even­tu­ali respon­s­abil­ità omis­sive e/o di natu­ra erar­i­ale;

Θ nota del­la Regione del 18 otto­bre 2019, con la quale si pre­cisa­va a RIMa­te­ria che nul­la pote­va essere addeb­i­ta­to alla Regione, in quan­to:

  • l’onere di porre in atto quan­to nec­es­sario per la resti­tuzione del­la poliz­za a Gen­er­ali ai fini del rim­bor­so del pre­mio era in capo a RIMa­te­ria;
  • la Regione  pote­va svin­co­lare una garanzia solo qualo­ra la medes­i­ma fos­se sta­ta sos­ti­tui­ta da idonea garanzia che assi­curasse l’adem­pi­men­to delle pre­scrizioni con­tenute nel­l’A­IA,;
  • RIMa­te­ria, non rispet­tan­do gli impeg­ni assun­ti  non ave­va mes­so in con­dizione la Regione Toscana di pro­cedere allo svin­co­lo del­la garanzia finanziaria stip­u­la­ta con la Soc. Gen­er­ali Italia spa.

Con la medes­i­ma nota si rib­adi­va la non con­for­mità del­la poliz­za pre­sen­ta­ta, in quan­to con­trastante con quan­to sta­bil­i­to al com­ma 3, let­tera b) del­l’art. 14 del dlgs 36/2003 e al pun­to 7.2 c. 4, dell’allegato A alla DGRT 6 agos­to 2012, n. 743 e smi, che quin­di non pote­va riten­er­si accetta­ta e, al fine di con­sen­tire al gestore di adeguare la garanzia finanziaria per la post-ges­tione del­la dis­car­i­ca, come da impeg­no assun­to con la nota del 30 set­tem­bre 2019, si con­cede­va la pro­ro­ga richi­es­ta al 31 otto­bre 2019;

Θ nota di RIMa­te­ria il 29 otto­bre 2019 con la quale ha richiesto di val­utare l’opportunità di un ter­mine più ampio del 31 otto­bre 2019 per l’adeguamento del­la garanzia, evi­den­zi­ate le inter­locuzioni in cor­so con com­pag­nie assi­cu­ra­tive, suc­ces­si­va­mente con­ces­sa

Θ nota del­la Regione del 4 novem­bre 2019 con la quale il ter­mine per l’adeguamento del­la garanzia è sta­to pro­roga­to fino al 15 novem­bre 2019 ;

Θ nota di RIMa­te­ria del 5 novem­bre 2019 con la quale il gestore ha trasmes­so una boz­za di garanzia finanziaria rispet­to alla quale ha chiesto riscon­tro al fine di pot­er pro­cedere al suc­ces­si­vo per­fezion­a­men­to

Rispet­to a ques­ta boz­za, dice la Regione oggi, sono tutt’ora in cor­so le rel­a­tive val­u­tazioni dell’ufficio.
Insom­ma, la fideius­sione non c’è anco­ra.

 

 

 

 

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