Emergenza epidemiologica: nuovo decreto-legge

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PIOMBINO 26 mar­zo 2020 — Il Con­siglio dei Min­istri si è riu­ni­to mart­edì 24 mar­zo 2020, alle ore 14.55 a Palaz­zo Chi­gi, sot­to la pres­i­den­za del Pres­i­dente Giuseppe Con­te ed ha approva­to un nuo­vo decre­to-legge che sta­bilisce mis­ure urgen­ti per fron­teggia­re l’e­mer­gen­za epi­demi­o­log­i­ca da Covid-19.
Il decre­to prevede che, al fine di con­tenere e con­trastare i rischi san­i­tari e il dif­fonder­si del con­ta­gio, pos­sano essere adot­tate, su speci­fiche par­ti del ter­ri­to­rio nazionale o sul­la total­ità di esso, per peri­o­di pre­de­ter­mi­nati, cias­cuno di dura­ta non supe­ri­ore a trenta giorni, reit­er­abili e mod­i­fi­ca­bili anche più volte fino al ter­mine del­lo sta­to di emer­gen­za, fis­sato al 31 luglio 2020 dal­la delib­era assun­ta dal Con­siglio dei Min­istri del 31 gen­naio 2020, una o più tra le mis­ure pre­viste dal decre­to stes­so. L’applicazione delle mis­ure potrà essere mod­u­la­ta in aumen­to ovvero in dimin­uzione sec­on­do l’andamento epi­demi­o­logi­co del pre­det­to virus, una o più tra le mis­ure pre­viste dal decre­to stes­so, sec­on­do cri­teri di adeguatez­za speci­fi­ca e prin­cipi di pro­porzion­al­ità al ris­chio effet­ti­va­mente pre­sente.
Tra le mis­ure adot­ta­bili rien­tra­no:

  • la lim­i­tazione del­la cir­co­lazione delle per­sone, il divi­eto asso­lu­to di allon­ta­nar­si dal­la pro­pria abitazione per i sogget­ti in quar­an­te­na per­ché con­ta­giati e la quar­an­te­na pre­cauzionale per le per­sone che han­no avu­to con­tat­ti stret­ti con sogget­ti con­ta­giati;
  • la sospen­sione dell’attività, la lim­i­tazione dell’ingresso o la chiusura di strut­ture e spazi aper­ti al pub­bli­co quali luoghi des­ti­nati al cul­to, musei, cin­e­ma, teatri, palestre, cen­tri sportivi, piscine, cen­tri nata­tori, impianti sportivi, sale da bal­lo, dis­coteche, sale giochi, sale scommesse e sale bin­go, cen­tri cul­tur­ali, cen­tri sociali, cen­tri ricre­ativi, parchi, aree gio­co, strade urbane;
  • la lim­i­tazione, la sospen­sione o il divi­eto di svol­gere attiv­ità ludiche, ricre­ative, sportive e moto­rie all’aperto o in luoghi aper­ti al pub­bli­co, riu­nioni, assem­bra­men­ti, con­gres­si, man­i­fes­tazioni, inizia­tive o even­ti di qual­si­asi natu­ra;
  • la sospen­sione delle cer­i­monie civili e reli­giose e la lim­i­tazione o la sospen­sione di even­ti e com­pe­tizioni sportive, anche se pri­vati, nonché di dis­ci­pli­nare le modal­ità di svol­gi­men­to degli allena­men­ti sportivi all’interno degli stes­si luoghi;
  • la pos­si­bil­ità di dis­porre o di affi­dare alle com­pe­ten­ti autorità statali e region­ali la riduzione, la sospen­sione o la sop­pres­sione dei servizi di trasporto di per­sone e di mer­ci o del trasporto pub­bli­co locale;
  • la sospen­sione o la chiusura dei servizi educa­tivi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e gra­do e delle isti­tuzioni di for­mazione supe­ri­ore;
  • la lim­i­tazione o la sospen­sione delle attiv­ità delle ammin­is­trazioni pub­bliche, fat­ta sal­va l’erogazione dei servizi essen­ziali e di pub­bli­ca util­ità;
  • la lim­i­tazione, la sospen­sione o la chiusura delle attiv­ità di som­min­is­trazione o con­sumo sul pos­to di bevande e ali­men­ti, delle fiere, dei mer­cati e delle attiv­ità di e di quelle di ven­di­ta al det­taglio, garan­ten­do in ogni caso un’adeguata reperi­bil­ità dei generi ali­men­ta­ri e di pri­ma neces­sità da espletare con modal­ità idonee ad evitare assem­bra­men­ti di per­sone;
  • la lim­i­tazione o la sospen­sione di ogni altra attiv­ità d’impresa o di attiv­ità pro­fes­sion­ali e di lavoro autonomo;
  • la pos­si­bil­ità di appli­care la modal­ità di lavoro agile a ogni rap­por­to di lavoro sub­or­di­na­to anche in dero­ga alla dis­ci­plina vigente;
  • l’obbligo che le attiv­ità con­sen­tite si svol­gano pre­via assun­zione di mis­ure idonee a evitare assem­bra­men­ti di per­sone, di garan­tire il rispet­to del­la dis­tan­za di sicurez­za inter­per­son­ale e, per i servizi di pub­bli­ca neces­sità, lad­dove non sia pos­si­bile rispettare tale dis­tan­za inter­per­son­ale, pre­vi­sione di pro­to­col­li di sicurez­za anti-con­ta­gio, con adozione di stru­men­ti di pro­tezione indi­vid­uale.

Il decre­to, inoltre, dis­ci­plina le pro­ce­dure per l’adozione di tali mis­ure, preve­den­do che siano introdotte con uno o più decreti del Pres­i­dente del Con­siglio dei Min­istri, su pro­pos­ta del Min­istro del­la salute o dei pres­i­den­ti delle regioni inter­es­sate, nel caso in cui riguardi­no una o alcune speci­fiche regioni, ovvero del Pres­i­dente del­la Con­feren­za delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardi­no l’intero ter­ri­to­rio nazionale.
È pre­vis­to che, nelle more dell’adozione dei decreti del Pres­i­dente del Con­siglio dei Min­istri, il Min­istro del­la salute pos­sa intro­durre le mis­ure di con­teni­men­to con pro­prie ordi­nanze. Inoltre, per speci­fiche situ­azioni sopravvenute di aggrava­men­to del ris­chio san­i­tario, i Pres­i­den­ti delle regioni pos­sono emanare ordi­nanze con­te­nen­ti ulte­ri­ori restrizioni, esclu­si­va­mente negli ambiti di pro­pria com­pe­ten­za.
Le ordi­nanze anco­ra vigen­ti all’entrata in vig­ore del decre­to-legge con­tin­u­ano ad appli­car­si nel lim­ite di ulte­ri­ori dieci giorni.
Il Pres­i­dente del Con­siglio o un Min­istro da lui del­e­ga­to riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle mis­ure adot­tate.
Infine, il testo prevede che, sal­vo che il fat­to cos­ti­tu­is­ca reato, il man­ca­to rispet­to delle mis­ure di con­teni­men­to sia puni­to con la sanzione ammin­is­tra­ti­va del paga­men­to di una som­ma da 400 a 3.000 euro e non si appli­cano le sanzioni con­travven­zion­ali pre­viste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra dis­po­sizione di legge attribu­ti­va di poteri per ragioni di san­ità.
Nei casi di man­ca­to rispet­to delle mis­ure pre­viste per pub­bli­ci eser­cizi o attiv­ità pro­dut­tive o com­mer­ciali, si appli­ca altresì la sanzione ammin­is­tra­ti­va acces­so­ria del­la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reit­er­a­ta vio­lazione del­la medes­i­ma dis­po­sizione la sanzione ammin­is­tra­ti­va è rad­doppi­a­ta e quel­la acces­so­ria è appli­ca­ta nel­la misura mas­si­ma.
La vio­lazione inten­zionale del divi­eto asso­lu­to di allon­ta­nar­si dal­la pro­pria abitazione o dimo­ra per le per­sone sot­to­poste a quar­an­te­na per­ché risul­tate pos­i­tive al virus è puni­ta con la pena di cui all’ar­ti­co­lo 452, pri­mo com­ma, n. 2, del codice penale (reclu­sione da uno a cinque anni).

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