Il ministro: «Subito massima trasparenza in rete»

· Inserito in Leggi e normative

Il Min­istro Gian­piero D’Alia ha ind­i­riz­za­to alle pub­bliche ammin­is­trazioni, agli enti pub­bli­ci eco­nomi­ci e alle soci­età a parte­ci­pazione pub­bli­ca una cir­co­lare (per leg­gere clic­ca qui) riguardante l’at­tuazione del­la trasparen­za sec­on­do quan­to pre­vis­to dal decre­to leg­isla­ti­vo 33 del 2013. Il Min­istro rac­co­man­da alle ammin­is­trazioni e agli enti “di dedi­care la mas­si­ma atten­zione affinché gli adem­pi­men­ti di trasparen­za siano curati in maniera tem­pes­ti­va e fun­zionale alle esi­gen­ze dei cit­ta­di­ni”.

 Una parte del­la cir­co­lare è ded­i­ca­ta agli obb­lighi di pub­bli­cazione riguardan­ti i com­po­nen­ti degli organi di ind­i­riz­zo politi­co: pub­bli­cazione sul sito inter­net del­l’at­to di nom­i­na o di procla­mazione, del cur­ricu­lum, dei com­pen­si con­nes­si all’as­sun­zione del­la car­i­ca e tutte le infor­mazioni pat­ri­mo­ni­ali (pro­pri­età immo­bil­iari, beni mobili reg­is­trati, pos­ses­so di azioni, dichiarazioni dei red­di­ti ed even­tu­ali altri incar­ichi), queste ultime estese anche a coni­u­gi e par­en­ti entro il sec­on­do gra­do.

 Nel testo viene inoltre spie­ga­to il fun­zion­a­men­to e sot­to­lin­ea­ta l’im­por­tan­za dell’ ”acces­so civi­co”, stru­men­to introdot­to dal decre­to che con­sente a chi­unque di chiedere la pub­bli­cazione di doc­u­men­ti, infor­mazioni o dati che l’am­min­is­trazione avrebbe dovu­to pub­bli­care in base alla legge. Le infor­mazioni — spie­ga anco­ra la cir­co­lare — devono essere pub­bli­cate tem­pes­ti­va­mente e aggior­nate peri­odica­mente. Devono essere com­plete, di facile con­sul­tazione e com­pren­si­bili, nel rispet­to del­la nor­ma­ti­va sul­la pri­va­cy”. Il doc­u­men­to (per leg­gere clic­ca qui)  indi­ca anche le sanzioni pre­viste dal decre­to in caso di inadem­pi­men­to rispet­to all’ob­bli­go di pub­bli­cazione, che dà luo­go a respon­s­abil­ità diri­gen­ziale, dis­ci­pli­nare, ammin­is­tra­ti­va e all’ap­pli­cazione di sanzioni ammin­is­tra­tive a cari­co dei sogget­ti tenu­ti a col­lab­o­rare per l’at­tuazione.

 

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