Il Tribunale: “Da Lucchini non un soldo a RIMateria”

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PIOMBINO 17 aprile 2020 — Luc­chi­ni in Ammin­is­trazione Stra­or­di­nar­ia niente deve a RIMa­te­ria per la chiusura e la ges­tione post oper­a­ti­va del­la dis­car­i­ca autor­iz­za­ta con Autor­iz­zazione Inte­gra­ta Ambi­en­tale (AIA)  276/2007 e voltur­a­ta a RIMa­te­ria con Decre­to Diri­gen­ziale 10791/2019.
Si trat­ta del­la dis­car­i­ca azien­dale di rifiu­ti derivan­ti da lavo­razioni siderur­giche, ubi­ca­ta in Comune di Piom­bi­no Loc. Ischia di Cro­ciano, rica­dente nel­la sot­to­cat­e­go­ria di dis­car­i­ca per rifiu­ti non peri­colosi inor­gani­ci a bas­so con­tenu­to organ­i­co o biodegrad­abili, anche defini­ta “dis­car­i­ca ex Luc­chi­ni”.

Lo ha deciso il Tri­bunale di Livorno (Giu­dice del­e­ga­to dott. Mas­si­mo Orlan­do) il 7 aprile 2020 resp­in­gen­do la doman­da di ammis­sione al pas­si­vo nel fal­li­men­to Luc­chi­ni pre­sen­ta­ta da RIMa­te­ria per una cifra pari a 4.345.678,34 euro per oneri per la chiusura e la ges­tione post oper­a­ti­va del­la stes­sa dis­car­i­ca.
Evi­den­te­mente RIMa­te­ria ritene­va di essere cred­i­tore nei con­fron­ti del­l’azien­da fal­li­ta e per ques­ta ave­va pre­sen­ta­to una richi­es­ta al Tri­bunale det­ta “doman­da d’insinuazione al pas­si­vo”. La doman­da è sta­ta val­u­ta­ta dal Tri­bunale insieme al cura­tore per sta­bilire se le somme era­no effet­ti­va­mente dovute.

Il cura­tore si è oppos­to all’ammissione, deducen­do che

  1. era inam­mis­si­bile per­ché tar­di­va,
  2. non vi è alcun onere a cari­co del gestore del­la dis­car­i­ca di effet­tuare accan­ton­a­men­ti o cos­ti­tuire fon­di a cop­er­tu­ra delle spese per la ges­tione post oper­a­ti­va,
  3. RIMa­te­ria ha stip­u­la­to con Agen­zia del Demanio una “nuo­va e total­mente autono­ma con­ces­sione per l’area del­la dis­car­i­ca, all’esito di una gara pub­bli­ca”,
  4. gli obb­lighi derivan­ti dal­la con­ces­sione “fan­no esclu­si­va­mente capo a RIMa­te­ria (quale nuo­vo con­ces­sion­ario e nuo­vo tito­lare dell’AIA) per essere sta­ti diret­ta­mente e autono­ma­mente imposti a quest’ultima dal­la com­pe­ten­ti autorità”.

Il Giu­dice ha  ritenu­to che la doman­da di ammis­sione al pas­si­vo fos­se infon­da­ta e andasse respin­ta, per le seguen­ti ragioni:

  1. nes­suna nor­ma pone l’obbligo di accan­ton­a­men­to a cari­co del gestore,
  2. la Luc­chi­ni ha rin­un­ci­a­to alla tito­lar­ità dell’AIA 276/2007 (rel­a­ti­va a dis­car­i­ca azien­dale di rifiu­ti non peri­colosi), scadu­ta il 29 luglio 2013, con dichiarazione del 14 giug­no 2016,
  3. la soci­età Asiu è suben­tra­ta nel­la tito­lar­ità del­la ges­tione dell’impianto, come espres­samen-te affer­ma­to dal­la stes­sa soci­età nel­la comu­ni­cazione fat­ta alla Regione Toscana il 14 giug­no 2016;
  4. l’AIA è sta­ta rilas­ci­a­ta dal­la Regione Toscana, come “voltur­azione” dell’AIA 276/2007 e solo dopo ques­ta voltur­azione la RIMa­te­ria ha potu­to chiedere un ampli­a­men­to dell’autorizzazione,
  5. la voltur­azione (dis­pos­ta dal­la Regione Toscana il 1° luglio 2019) è sta­ta sub­or­di­na­ta al rilas­cio delle garanzie finanziarie di cui all’art. 14 decre­to leg­isla­ti­vo 36/2003 e, quin­di, è da ricon­durre ad una scelta di RIMa­te­ria (che è suben­tra­ta alla soci­età Asiu).

Inoltre il Giu­dice ha osser­va­to che non vi era nes­suna ragione per cui la som­ma venisse prete­sa da RIMa­te­ria dato che non è sta­ta anco­ra spe­sa, né anco­ra prete­sa dal­la Regione Toscana.
Ad ogni modo, ha aggiun­to il Giu­dice, anche ipo­tiz­zan­do l’esistenza del dirit­to di RIMa­te­ria ad ottenere l’ammissione al pas­si­vo come cred­i­to pred­e­ducibile, la quan­tifi­cazione del­la som­ma occor­rente per “oneri post ges­tione”, autono­ma­mente sta­bili­ta in 4.345.678,34 euro , va ovvi­a­mente sogget­ta ad una ver­i­fi­ca da deman­dare ad una con­sulen­za tec­ni­ca con una com­p­lessità delle oper­azioni cer­ta­mente incom­pat­i­bile con la natu­ra pro­pria del pro­ced­i­men­to di ver­i­fi­ca del pas­si­vo.

E per tut­to questo la doman­da è apparsa al Giu­dice del tut­to infon­da­ta.

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