Nascono a Piombino gli assistenti civici

· Inserito in Leggi e normative

PIOMBINO 12 agos­to 2018 — La Giun­ta comu­nale di Piom­bi­no ha approva­to  lo schema di con­ven­zione fra il Comune di Piom­bi­no e le asso­ci­azioni di volon­tari­a­to iscritte nel reg­istro di cui all’art. 4 Legge Regione Toscana 26/04/1993 n° 28 (“Isti­tuzione del reg­istro regionale delle orga­niz­zazioni del volon­tari­a­to”) e che abbiano la pro­pria sede legale o sot­tosede oper­a­ti­va nel Comune di Piom­bi­no per la col­lab­o­razione con la polizia locale nel­la sorveg­lian­za e nel pre­sidio del ter­ri­to­rio medi­ante l’is­ti­tuzione del­la figu­ra degli “assis­ten­ti civi­ci”.
Si attua in questo modo quan­to pre­vis­to dal­l’art. 7 del­la Legge Regione Toscana 03/04/2006 n° 12 “Norme in mate­ria di polizia comu­nale e provin­ciale”  che, sot­to il tito­lo Col­lab­o­razione con asso­ci­azioni di volon­tari­a­to, prevede:

1. I comu­ni e le province pos­sono stip­u­lare con­ven­zioni con le asso­ci­azioni di volon­tari­a­to iscritte nel reg­istro di cui all’ar­ti­co­lo 4 del­la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme rel­a­tive ai rap­por­ti delle orga­niz­zazioni di volon­tari­a­to con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pub­bli­ci — Isti­tuzione del reg­istro regionale delle orga­niz­zazioni del volon­tari­a­to) e suc­ces­sive mod­i­fi cazioni, per real­iz­zare col­lab­o­razioni tra queste ultime e le strut­ture di polizia locale riv­olte a favorire l’e­d­u­cazione alla con­viven­za, al sen­so civi­co e al rispet­to del­la legal­ità.
2. In ogni caso, i volon­tari:
a) svol­go­no le loro attiv­ità sul­la base delle indi­cazioni oper­a­tive degli addet­ti alle strut­ture di polizia locale;
b) non pos­sono svol­gere attiv­ità sos­ti­tu­tive rispet­to a quelle di com­pe­ten­za degli addet­ti alle strut­ture di polizia locale;
c) possiedono i req­ui­si­ti di onor­a­bil­ità pre­visti per l’ac­ces­so all’impiego pres­so l’ente locale nonché i req­ui­si­ti di natu­ra psichi­ca e fisi­ca nec­es­sari allo svol­gi­men­to delle azioni di cui al com­ma 1;
d) sono adeguata­mente assi­cu­rati.
3. Le even­tu­ali uni­for­mi e seg­ni dis­tin­tivi uti­liz­za­ti dai volon­tari devono essere tali da esclud­ere la stret­ta somiglian­za con uni­for­mi e seg­ni dis­tin­tivi del­la polizia munic­i­pale e provin­ciale”.

Lo scopo del­la con­ven­zione è sia l’in­nalza­men­to del liv­el­lo di sicurez­za per­cepi­ta tra i cit­ta­di­ni di Piom­bi­no sia la parte­ci­pazione atti­va del “cit­tadi­no-volon­tario” alla vita sociale e cul­tur­ale del­la cit­tà.
A questo fine  volon­tari dell’associazione con­ven­zion­a­ta, facil­mente iden­ti­fi­ca­bili dall’uniforme del­la pro­pria asso­ci­azione di apparte­nen­za, saran­no un pun­to di rifer­i­men­to per la cit­tad­i­nan­za e per con­sen­tire al Comune un raf­forza­men­to:
delle azioni di pre­ven­zione;
delle attiv­ità di infor­mazione ed assis­ten­za riv­olte ai cit­ta­di­ni;
delle attiv­ità di edu­cazione alla legal­ità e sicurez­za stradale;
di una mag­giore pre­sen­za e vis­i­bil­ità del Comune nel­lo spazio pub­bli­co urbano;
del col­lega­men­to tra i cit­ta­di­ni, la polizia locale e gli altri servizi locali;
del sen­so civi­co del­la cit­tad­i­nan­za;
di un mag­gior rispet­to delle regole di cui la comu­nità si dota per assi­cu­rare a tut­ti una civile e ser­e­na con­viven­za.
I volon­tari dell’associazione, denom­i­nati assis­ten­ti civi­ci non han­no poteri sanzion­a­tori e non pos­sono inter­venire con azioni impos­i­tive o repres­sive, né pos­sono richiedere esi­bizione di doc­u­men­ti di iden­tità per­son­ale.
Gli assis­ten­ti civi­ci si lim­i­tano alla sem­plice seg­nalazione delle situ­azioni critiche ril­e­vate, oltre a svol­gere fun­zioni di infor­mazione, ausilio e ras­si­cu­razione a favore del­la cit­tad­i­nan­za.

Commenta il post