Navarra invita Asiu a firmare vendita azioni

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PIOMBINO 12 feb­braio 2019 — Navar­ra con­tes­ta il dirit­to di prelazione van­ta­to da Unire­cu­peri sul­la ven­di­ta del sec­on­do lot­to di azioni di RIMa­te­ria da parte di Asiu e, tramite lo stu­dio legale Gar­gani, invi­ta ASIU S.p.a., anco­ra una vol­ta, ai fini del­la stip­u­la del con­trat­to di ces­sione, a com­par­ire pres­so lo stu­dio del notaio Gian Luca  Cris­tiani in Campiglia Marit­ti­ma il giorno 19 feb­braio 2019, alle ore 15,30, o, in alter­na­ti­va, per il giorno 21 feb­braio 2019, alla stes­sa ora. A tale scopo e per evitare even­tu­ali ulte­ri­ori ten­ta­tivi di dif­fer­i­men­to, invi­ta la stes­sa Asiu
ad inviare nel più breve tem­po pos­si­bile al notaio Gian Luca Cris­tiani copia dei doc­u­men­ti  da alle­gare all’at­to di ces­sione del­la parte­ci­pazione;
a seg­nalare even­tu­ali inte­grazioni e/o mod­i­fiche al testo del­l’ac­cor­do già in prece­den­za  con­di­vi­so con il liq­uida­tore di ASIU S.p.a..
La let­tera del­lo stu­dio legale, invi­a­ta l’11 feb­braio 2019, lamen­ta “anco­ra una vol­ta, l’ingius­ti­fi­ca­to com­por­ta­men­to di ASIU S.p.a. ten­dente a pro­cras­tinare l’ac­quis­to da parte del­la mia assis­ti­ta del­la tito­lar­ità del 30% del cap­i­tale sociale di Rima­te­ria S.p.a., ricor­dan­do tra l’al­tro che il 7 feb­braio 2019 “pres­so lo stu­dio del notaio Gian Luca Cris­tiani in Campiglia Marit­ti­ma, il liq­uida­tore e legale rap­p­re­sen­tante di ASIU S.p.a., pur com­paren­do, non ha inte­so sot­to­scri­vere il con­trat­to di ces­sione del­la pre­det­ta parte­ci­pazione, adducen­do che il testo del­l’at­to non sarebbe sta­to pre­ven­ti­va­mente con­di­vi­so e che, in ogni caso, avreb­bero dovu­to essere anco­ra esple­tati alcu­ni non meglio spec­i­fi­cati adem­pi­men­ti pro­ce­du­rali, ivi com­pre­so l’e­same del testo del­la fideius­sione esi­bi­ta soltan­to in quel­la sede”.
La cosa è con­tes­ta­ta dal­lo stu­dio legale rap­p­re­sen­tante di Navar­ra che arri­va ad affer­mare che non solo “il testo del­l’at­to era sta­to prece­den­te­mente con­di­vi­so con il liq­uida­tore di ASIU S.p.a., ma la stes­sa soci­età nem­meno ave­va provve­du­to ad inviare al notaio copia dei doc­u­men­ti che avreb­bero dovu­to essere alle­gati all’at­to da stip­u­lare.
Ricor­dan­do poi che l’8 feb­braio 2019 Unire­cu­peri ha comu­ni­ca­to la pro­pria volon­tà di esercitare il (pre­sun­to) dirit­to di prelazione che le spet­terebbe, nel­la qual­ità di socio di RIMa­te­ria, in relazione alla parte­ci­pazione di cui si è resa aggiu­di­cataria Navar­ra, arri­va a con­clud­ere che è “appar­so final­mente palese che l’ingius­ti­fi­ca­to com­por­ta­men­to di ASIU S.p.a. nel ritar­dare sis­tem­ati­ca­mente la stip­u­la del­l’at­to di ces­sione del­la parte­ci­pazione di cui si è resa aggiu­di­cataria la Navar­ra S.p.a., che avrebbe dovu­to essere sot­to­scrit­to sin dal 9 gen­naio 2019 (come da ban­do di gara), era ed è diret­to a dif­ferire il più pos­si­bile l’in­gres­so del­la Navar­ra S.p.a. nel­la com­pagine sociale, con l’ev­i­dente risul­ta­to di favorire il pri­mo socio pri­va­to (Unire­cu­peri S.r.l.).
Quest’ul­ti­ma, infat­ti, per quan­to con­s­ta allo scrivente, non solo con­tin­ua a con­ferire rifiu­ti nel­la dis­car­i­ca di pro­pri­età di Rima­te­ria S.p.a., dimin­u­en­do gli spazi che sareb­bero di spet­tan­za del­la Navar­ra S.p.a., ma ten­ta oggi addirit­tura di ritar­dare ulte­ri­or­mente l’ac­quis­to del­la parte­ci­pazione da parte di quest’ul­ti­ma, comu­ni­can­do la pro­pria volon­tà di esercitare un inesistente e qui con­tes­ta­to dirit­to di prelazione”.
Segue la con­tes­tazione sul piano giuridi­co del­l’e­ser­cizio del dirit­to di prelazione soste­nen­do che “appare evi­dente che il dirit­to di prelazione di cui all’art. 9 del­lo statu­to di Rima­te­ria S.p.a. non è nel­la specie esercitabile, atte­so che la “pro­ce­du­ra selet­ti­va” pos­ta in atto da RIMATERIA S.p.a., per con­to dei pro­pri soci, ASIU S.p.a. e Luc­chi­ni S.p.a. in A.S., prevede­va l’in­gres­so nel cap­i­tale di due soci pri­vati ai quali traferire il 30% cias­cuno del cap­i­tale sociale.
Ed invero, il pri­mo invi­to a man­i­festare inter­esse per l’ac­quis­to del­la parte­ci­pazione, a segui­to del­la cui pro­ce­du­ra è risul­ta­ta aggiu­di­cataria del pri­mo lot­to Unire­cu­peri S.r.l., prevede­va espres­sa­mente che: “In ragione del­la deci­sione di ven­di­ta con­giun­ta tra ASIU e Luc­chi­ni, sono posti in ven­di­ta due bloc­chi di azioni di Rima­te­ria pari al 30% cadauno des­ti­nati a due acquiren­ti diver­si, non in collegamento/controllo tra di loro”.
Il sec­on­do invi­to a man­i­festare inter­esse per l’ac­quis­to del­la parte­ci­pazione, invi­a­to a Navar­ra S.p.a. dopo l’ag­giu­di­cazione del pri­mo lot­to a Unire­cu­peri S.r.I., prevede­va espres­sa­mente che “In ragione del­la deci­sione di ven­di­ta dei due bloc­chi di azioni di RIMATERIA S. a. ari al 30% cadauno des­ti­nati a due sogget­ti diver­si, il poten­ziale acquirente del­l’at­tuale ven­di­ta non dovrà essere in una situ­azione di col­lega­men­to e/o con­trol­lo con Unire­cu­peri”.
Ciò esclude dunque ogni legit­ti­mo rifer­i­men­to tan­to all’art. 10 del d.lgs. 175/2016, la cui por­ta­ta pre­cetti­va deve per­al­tro riten­er­si lim­i­ta­ta alla sola ipote­si in cui l’alien­azione inter­ven­ga all’e­si­to non di pro­ce­du­ra ad evi­den­za pub­bli­ca, come è suc­ces­so nel caso di specie, ben­sì di una
trat­ta­ti­va pri­va­ta, quan­to all’art. 9 del­lo Statu­to, da riten­er­si anzi nul­lo alla luce di con­sol­ida­to ori­en­ta­men­to giurispru­den­ziale.
Segue l’in­vi­to  a com­par­ire pres­so lo stu­dio del notaio Gian Luca Cris­tiani in Campiglia Marit­ti­ma il giorno 19 feb­braio 2019, alle ore 15,30, o, in alter­na­ti­va, per il giorno 21 feb­braio 2019, alla stes­sa ora, ai fini del­la stip­u­la del con­trat­to di ces­sione.
Non man­ca la ris­er­va di ogni azione — anche nei con­fron­ti di tut­ti col­oro che saran­no indi­vid­uati come respon­s­abili, ivi com­pre­si gli ammin­is­tra­tori e i soci vec­chi e nuovi del­la soci­età che ha gesti­to il proces­so di aggiu­di­cazione, per la man­ca­ta pos­si­bil­ità di com­mer­cial­iz­zare gli spazi del­la dis­car­i­ca con decor­ren­za 9 gen­naio 2019 — per il gravis­si­mo pregiudizio eco­nom­i­co già subito e per quel­lo che con­tin­uerà a subire.

 

Di segui­to l’ar­ti­co­lo pub­bli­ca­to ieri da Stile libero Idee dal­la Val di Cor­nia che viene ripor­ta­to ai fini di una più com­ple­ta conoscen­za degli even­ti.

Dirit­to di prelazione di Unire­cu­peri su 30% Navar­ra

Bar­bara del Sep­pia

PIOMBINO 11 feb­braio 2019Bar­bara del Sep­pia, liq­uida­tore di Asiu, ha fat­to per­venire alla stam­pa il seguente comu­ni­ca­to col quale infor­ma  che Unire­cu­peri Srl, socia di RIMa­te­ria, ha eserci­ta­to il dirit­to di prelazione sul sec­on­do lot­to rel­a­ti­vo al 30% delle azioni di RIMa­te­ria aggiu­di­ca­to alla soci­età Navar­ra Spa:

La soci­età Asiu Spa in liq­uidazione, in per­sona del liq­uida­tore, comu­ni­ca che in data 8 feb­braio 2019 a mez­zo pec, la UNIRECUPERI Srl, già socia in quan­to acquirente del pri­mo lot­to di azioni di RIMa­te­ria, ha eserci­ta­to il dirit­to di prelazione sul sec­on­do lot­to rel­a­ti­vo al 30% delle azioni di RIMa­te­ria la cui pro­ce­du­ra di ven­di­ta ad evi­den­za pub­bli­ca si è con­clusa con l’aggiudicazione in favore del­la soci­età Navar­ra Spa.
Il liq­uida­tore alla luce di tale even­to con­vocherà per la prossi­ma set­ti­mana l’assemblea dei soci di Asiu Spa così da con­sen­tire ai sin­daci di effet­tuare le oppor­tune e con­seguen­ti val­u­tazioni in mer­i­to alla ces­sione del sec­on­do lot­to del pac­chet­to azionario e l’azionato dirit­to di prelazione”.

Pare di capire, dal suc­cin­to comu­ni­ca­to, che è scat­ta­ta la nor­ma pre­vista dal­lo Statu­to di RIMa­te­ria ed esat­ta­mente dal­l’art 9 che ha come ogget­to il trasfer­i­men­to delle azioni e la pos­si­bil­ità di eser­cizio del dirit­to di prelazione  da parte di un socio (nel­la fat­tispecie attuale Unire­cu­peri, ndr) quan­do un altro (nel­la fat­tispecie attuale Asiu, ndr)  voglia vendere in parte o in toto le sue:
Le azioni sono trasferi­bili alle con­dizioni di segui­to indi­cate. La clau­so­la con­tenu­ta in questo arti­co­lo intende tute­lare gli inter­es­si del­la soci­età alla omo­geneità del­la com­pagine sociale, alla coe­sione dei soci ed all’e­qui­lib­rio dei rap­por­ti tra gli stes­si: per­tan­to ven­gono dis­poste le seguen­ti lim­i­tazioni per il caso di trasfer­i­men­to di azioni.

Le azioni sono trasferi­bili lib­era­mente solo a favore degli altri soci.
In qual­si­asi altro caso di trasfer­i­men­to delle azioni ai soci, rego­lar­mente iscrit­ti a libro soci, spet­ta il dirit­to di prelazione per l’ac­quis­to.
Per­tan­to il socio che intende vendere o comunque con­ferire in tut­to o in parte le pro­prie azioni dovrà darne comu­ni­cazione a tut­ti i soci risul­tan­ti dal libro soci medi­ante let­tera rac­co­man­da­ta invi­a­ta al domi­cilio di cias­cuno di essi indi­ca­to nel­lo stes­so libro; la comu­ni­cazione deve con­tenere le gen­er­al­ità del ces­sion­ario e le con­dizioni del­la ces­sione, fra le quali, in par­ti­co­lare, il prez­zo e le modal­ità di paga­men­to.
I soci des­ti­natari delle comu­ni­cazioni di cui sopra devono esercitare il dirit­to di prelazione per l’ac­quis­to delle azioni cui la comu­ni­cazione si riferisce facen­do per­venire al socio offer­ente la dichiarazione di eser­cizio del­la prelazione con let­tera rac­co­man­da­ta con­seg­na­ta alle poste non oltre ses­san­ta giorni dal­la data di spedi­zione, risul­tante dal tim­bro postale, del­la offer­ta di prelazione.

La comu­ni­cazione del­l’in­ten­zione di trasferire le azioni for­mu­la­ta con le modal­ità indi­cate equiv­ale a pro­pos­ta con­trat­tuale ai sen­si del­l’ar­ti­co­lo 1326 (mil­letre­cen­toven­ti­sei) Codice Civile. Per­tan­to il con­trat­to si inten­derà con­clu­so nel momen­to in cui chi ha effet­tua­to la comu­ni­cazione viene a conoscen­za del­la accettazione del­l’al­tra parte. Da tale momen­to il socio cedente è obbli­ga­to a con­cor­dare con il ces­sion­ario la ripe­tizione del negozio in for­ma idonea all’is­crizione nel libro soci, con con­tes­tuale paga­men­to del prez­zo come indi­ca­to nel­la denun­ti­a­tio.
La prelazione deve essere eserci­ta­ta per il prez­zo indi­ca­to dal­l’of­fer­ente”.

Pare di capire che il dirit­to di opzione è chiara­mente pre­vis­to nel­lo  Statu­to e che Unire­cu­peri ha eserci­ta­to un suo dirit­to lì con­tem­pla­to.
Cer­to è che l’even­tu­al­ità che un socio arrivasse ad avere il 60% delle azioni di RIMa­te­ria non era cer­to nelle scelte politiche né dei Comu­ni né del­la stes­sa RIMa­te­ria.
Bas­ta ricor­dare quan­to ci disse nel cor­so di uno dei nos­tri forum l’al­lo­ra Pres­i­dente di RIMa­te­ria Vale­rio Cara­mas­si e ciò che scrisse il Comune di Piom­bi­no nel­la delib­er­azione del Con­siglio comu­nale n. 101 del 2016 e n. 120 del 29 set­tem­bre 2017:

Vale­rio Cara­mas­si il 5 feb­braio 2017 (Non res­ta che atten­dere i nuovi soci di Rima­te­ria) “L’iter per giun­gere alla ces­sione del 60 per cen­to delle quote a due sogget­ti pub­bli­ci o pri­vati – è bene tornare a speci­fi­car­lo non essendo nec­es­sari­a­mente nos­tra inten­zione pri­va­tiz­zare la soci­età ma piut­tosto garan­tir­le appor­ti di espe­rien­za, know out e con­sis­ten­za eco­nom­i­ca – ha attra­ver­sato tut­ti i pas­sag­gi pre­visti in questi casi…Contiamo di con­clud­ere la gara e for­mal­iz­zare l’arrivo dei due nuovi soci entro il prossi­mo mar­zo”.

Comune di Piom­bi­no nel 2016 e nel 2017 “l’alien­azione con­giun­ta fra ASIU SpA e Luc­chi­ni SpA AS, con pro­ce­du­ra ad evi­den­za pub­bli­ca, con il sis­tema del prez­zo più alto rispet­to a quel­lo che sarà fis­sato dall’advisor nom­i­na­to da ASIU SpA., del 60,00% delle azioni RIMa­te­ria SpA, di cui detenute da ASIU per il 52,65% e da Luc­chi­ni SpA AS per il 7,35%: la quo­ta com­p­lessi­va del 60% di azioni di RIMa­te­ria SpA sarà alien­ata attra­ver­so la ces­sione in due lot­ti sep­a­rati a diver­si acquiren­ti, cias­cuno del 30,00%”.

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