A passi rapidi verso le elezioni del 4 marzo

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PIOMBINO 4 gen­naio 2018 — Sono sta­ti pub­bli­cati in Gazzetta uffi­ciale i decreti del Pres­i­dente del­la Repub­bli­ca con i quali sono sta­ti asseg­nati alle regioni del ter­ri­to­rio nazionale e ai col­le­gi pluri­nom­i­nali di cias­cu­na regione nonché alle ripar­tizioni del­la cir­co­scrizione estero i numeri dei seg­gi spet­tan­ti per l’elezione il 4 mar­zo 2018 del­la Cam­era dei Dep­u­tati e del Sen­a­to del­la Repub­bli­ca.
Per l’elezione dei dep­u­tati del­la Cam­era nel col­le­gio pluri­nom­i­nale Toscana-02 che com­prende i col­le­gi uni­nom­i­nali di Pisa, Pog­gi­bon­si e Livorno i Comu­ni di Campiglia, San Vin­cen­zo, Sas­set­ta e Suvere­to con­cor­reran­no a eleg­gere 5 dep­u­tati men­tre il Comune di Piom­bi­no, inser­i­to nel col­le­gio col­le­gio Toscana-04 che com­prende i col­le­gi uni­nom­i­nali di Arez­zo, Siena e Gros­se­to, con­cor­rerà a eleg­gere 6 dep­u­tati.

Col­le­gi pluri­nom­i­nali Cam­era dei dep­u­tati

Per l’elezione dei sen­a­tori del Sen­a­to del­la Repub­bli­ca tut­ti i Comu­ni del­la Val di Cor­nia sono inser­i­ti nel col­le­gio pluri­nom­i­nale Toscana-02 che com­prende i col­le­gi uni­nom­i­nali di Arez­zo, Pisa, Livorno e dunque con­cor­reran­no ad eleg­gere 5 sen­a­tori.

Col­le­gi pluri­nom­i­nali Sen­a­to del­la Repub­bli­ca

Di segui­to l’in­sieme dei dep­u­tati e dei sen­a­tori che gli elet­tori del­la Val di Cor­nia con­tribuiran­no ad eleg­gere:

La nuo­va legge elet­torale tra­duce un sis­tema mis­to per il quale due terzi del Par­la­men­to saran­no elet­ti con il meto­do pro­porzionale (col­le­gi pluri­nom­i­nali) ed un ter­zo col sis­tema mag­gior­i­tario (col­le­gi uni­nom­i­nali).
Al momen­to del voto l’elettore avrà una sche­da per l’elezione del­la Cam­era dei dep­u­tati ed una sche­da per l’elezione del Sen­a­to del­la Repub­bli­ca. La legge elet­torale ha le stesse regole per i due rami del Par­la­men­to per cui il meto­do di voto è iden­ti­co.
In ogni sche­da tro­verà il nome del can­dida­to nel col­le­gio uni­nom­i­nale e sot­to il nome i sim­boli delle liste del­la coal­izione (quan­do c’è, altri­men­ti il dis­cor­so vale anche per liste uniche) che lo sup­por­t­ano. Se l’elettore trac­cerà un seg­no sul sim­bo­lo di una lista e sul nome del can­dida­to nel col­le­gio uni­nom­i­nale da ques­ta sup­por­t­a­to o trac­cerà un seg­no sul sim­bo­lo di una lista il voto andrà ovvi­a­mente al can­dida­to rel­a­ti­vo nel col­le­gio uni­nom­i­nale e con­tem­po­ranea­mente alla stes­sa lista nel col­le­gio pluri­nom­i­nale e con­tribuirà così all’elezione dei can­di­dati di quel­la lista sec­on­do l’ordine già presta­bil­i­to su cui non può influire.
Non è ammes­so voto dis­giun­to; l’elet­tore non potrà quin­di votare con­tem­po­ranea­mente per un can­dida­to di un col­le­gio uni­nom­i­nale e, nel col­le­gio pluri­nom­i­nale pro­porzionale, per una lista a lui non col­le­ga­ta.
Se seg­n­erà il nome del can­dida­to del­la coal­izione nel col­le­gio uni­nom­i­nale il suo voto non andrà diret­ta­mente ad una lista del­la coal­izione nel col­le­gio pluri­nom­i­nale ma, insieme ai voti sim­ili, sarà dis­tribuito pro­porzional­mente tra le liste del­la stes­sa coal­izione sul­la base dei voti ripor­tati da cias­cu­na lista esplici­ta­mente espres­si in quel col­le­gio.

 

 

 

 

 

 

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