Prorogate scadenze urbanistiche e ambientali

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PIOMBINO 1 aprile 2020 — Sono state approvate dal­la Giun­ta regionale due impor­tan­ti delib­er­azioni in mate­ria urban­is­ti­ca ed ambi­en­tale. Esse riguardano il dif­fer­i­men­to o la sospen­sione dei ter­mi­ni tem­po­rali per gli adem­pi­men­ti pre­visti nelle autor­iz­zazioni AUA, AIA e nelle altre autor­iz­zazioni ambi­en­tali di com­pe­ten­za regionale per gli atti ammin­is­tra­tivi in mate­ria di piani­fi­cazione ter­ri­to­ri­ale e urban­is­ti­ca.
Sono deci­sioni che inter­es­sano diret­ta­mente Piom­bi­no per­ché inci­dono sui tem­pi del­la vari­ante urban­is­ti­ca adot­ta­ta a suo tem­po che ha pre­vis­to per la zona di Ischia di Cro­ciano, già des­ti­na­ta a smal­ti­men­to rifiu­ti, la des­ti­nazione di Par­co pub­bli­co urbano e pos­sono incidere sulle sca­den­ze date a RIMa­te­ria per la mes­sa a nor­ma del­la dis­car­i­ca attuale.
Sec­on­do a legge regionale sul­l’as­set­to del ter­ri­to­rio la vari­ante adot­ta­ta avrebbe dovu­to essere approva­ta entro il 30 giug­no 2020, a pena di deca­den­za e comunque a con­dizione che il Comune avesse avvi­a­to il pro­ced­i­men­to del nuo­vo piano oper­a­ti­vo pri­ma dell’approvazione delle vari­ante medes­i­ma. Pare di capire che il ter­mine del 30 giug­no viene dif­fer­i­to di 52 giorni pari al peri­o­do inter­cor­rente tra il 23 feb­braio e il 15 aprile in appli­cazione del­l’ar­ti­co­lo 103 del decre­to-legge 17 mar­zo 2020, n.18 (Mis­ure di poten­zi­a­men­to del Servizio san­i­tario nazionale e di sosteg­no eco­nom­i­co per famiglie, lavo­ra­tori e imp­rese con­nesse all’emergenza epi­demi­o­log­i­ca da COVID-19), che prevede la sospen­sione dei ter­mi­ni dei pro­ced­i­men­ti ammin­is­tra­tivi e la pro­ro­ga del­la valid­ità degli atti in sca­den­za.
L’al­tra delib­er­azione di carat­tere ambi­en­tale fis­sa dei ter­mi­ni tem­po­rali mas­si­mi per l’at­tuazione degli adem­pi­men­ti anche nel caso che nelle AIA esis­tano pre­scrizioni che richiedono l’esecuzione di piani di miglio­ra­men­to pro­gram­mati, l’attivazione di impianti, tec­nolo­gie o mis­ure ges­tion­ali e si ver­i­fichi­no cir­costanze legate all’emergenza Covid-19 che impedis­cono all’azienda il rispet­to dei ter­mi­ni pre­visti, facen­doli decor­rere dal­la data di ces­sazione dell’efficacia delle lim­i­tazioni dis­poste con i provved­i­men­ti emer­gen­ziali e con even­tu­ali suc­ces­sivi provved­i­men­ti di con­fer­ma o pro­ro­ga degli stes­si e comunque tenen­do con­to del­la situ­azione del­l’impianto nel peri­o­do di emer­gen­za san­i­taria. Nat­u­ral­mente il gestore ne deve dare comu­ni­cazione al set­tore regionale com­pe­tente, preferi­bil­mente entro una set­ti­mana dal­la sca­den­za, indi­can­do la nuo­va data pre­sun­ta entro la quale si ritiene pos­si­bile adem­piere. Tali comu­ni­cazioni, sono accolte dagli uffi­ci, pre­via ver­i­fi­ca dei motivi che han­no deter­mi­na­to la neces­sità di una pro­ro­ga.
I ter­mi­ni tem­po­rali mas­si­mi per l’at­tuazione degli adem­pi­men­ti sono sta­ti così fis­sati dal­la Regione:

a) nel caso di cam­pi­ona­men­ti (auto­con­trol­li):

  • 60 gg in caso di fer­mo impianto;
  • 45 gg in caso di impianto a regime ridot­to;
  • 30 gg. in caso di impianto in pieno eser­cizio;

b) nel caso di piani di miglio­ra­men­to pro­gram­mati, atti­vazione di impianti, tec­nolo­gie o mis­ure ges­tion­ali:

  • 60 gg in caso di fer­mo impianto;
  • 45 gg in caso di impianto a regime ridot­to;
  • 30 gg. In caso di impianto in pieno eser­cizio;

c) nel caso di pre­sen­tazione di doc­u­men­tazione lega­ta a riesa­mi, relazioni, elab­o­razione dati e report:

  • 60 gg in caso di impianto a regime ridot­to o di fer­mo impianto;
  • 30 gg in caso di impianto in pieno eser­cizio.

Doc­u­men­tazione

DECRETO-LEGGE 17 mar­zo 2020, n. 18 
Mis­ure di poten­zi­a­men­to del Servizio san­i­tario nazionale e di
sosteg­no eco­nom­i­co per famiglie, lavo­ra­tori e imp­rese con­nesse
all’e­mer­gen­za epi­demi­o­log­i­ca da COVID-19. (20G00034)
(GU n.70 del 17–3‑2020)
Art. 103
(Sospen­sione dei ter­mi­ni nei pro­ced­i­men­ti ammin­is­tra­tivi ed effet­ti
degli atti ammin­is­tra­tivi in sca­den­za)
1. Ai fini del com­puto dei ter­mi­ni ordi­na­tori o per­en­tori,
pro­pe­deu­ti­ci, endo­pro­ced­i­men­tali, finali ed esec­u­tivi, rel­a­tivi allo
svol­gi­men­to di pro­ced­i­men­ti ammin­is­tra­tivi su istan­za di parte o
d’uf­fi­cio, pen­den­ti alla data del 23 feb­braio 2020 o iniziati
suc­ces­si­va­mente a tale data, non si tiene con­to del peri­o­do com­pre­so
tra la medes­i­ma data e quel­la del 15 aprile 2020. Le pub­bliche
ammin­is­trazioni adot­tano ogni misura orga­niz­za­ti­va idonea ad
assi­cu­rare comunque la ragionev­ole dura­ta e la celere con­clu­sione dei
pro­ced­i­men­ti, con pri­ori­ta’ per quel­li da con­sid­er­are urgen­ti, anche
sul­la base di moti­vate istanze degli inter­es­sati. Sono pro­ro­gati o
dif­fer­i­ti, per il tem­po cor­rispon­dente, i ter­mi­ni di for­mazione del­la
volon­ta’ con­clu­si­va del­l’am­min­is­trazione nelle forme del silen­zio
sig­ni­fica­ti­vo pre­viste dal­l’or­di­na­men­to.
2. Tut­ti i cer­ti­fi­cati, attes­ta­ti, per­me­s­si, con­ces­sioni,
autor­iz­zazioni e atti abil­i­ta­tivi comunque denom­i­nati, in sca­den­za
tra il 31 gen­naio e il 15 aprile 2020, con­ser­vano la loro validi­ta’
fino al 15 giug­no 2020”.

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