IL GIUDICE DI LIVORNO BOCCIA LE RICHIESTE DEI COMITATI

Referendum, il tribunale ha respinto il ricorso

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PIOMBINO 29 gen­naio 2019 — Il tri­bunale si è pro­nun­ci­a­to: ricor­so respin­to e fine delle attese per il ref­er­en­dum sull’ingresso dei soci pri­vati in RIMa­te­ria. Il giu­dice ha, nel­la sostan­za, accolto le tesi del­la Com­mis­sione nom­i­na­ta a nor­ma di statu­to per l’ esame del­la pro­pos­ta ref­er­en­daria pre­sen­ta­ta dal “Comi­ta­to per il ref­er­en­dum con­sul­ti­vo” e dal “Comi­ta­to di salute pub­bli­ca”.  Le due orga­niz­zazioni si sono mobil­i­tate nei mesi scor­si al fine di pro­muo­vere un ref­er­en­dum con­sul­ti­vo per dar modo alla cit­tad­i­nan­za di pro­nun­cia­r­si sul prog­et­to dell’Asiu si cedere ai pri­vati il 60 per cen­to (due trance da 30 per cen­to) delle azioni di RIMa­te­ria, soci­età di cui la Spa in liq­uidazione allo­ra possede­va l’intero pac­chet­to azionario. L’iniziativa dei Comi­tati ha trova­to il pri­mo osta­co­lo nel con­siglio comu­nale che ha boc­cia­to a mag­gio­ran­za la pro­pos­ta ref­er­en­daria e quin­di ha incon­tra­to il no del­la Com­mis­sione di val­u­tazione sull’ammissibilità del ref­er­en­dum e infine l’ultimo diniego, nel sec­on­do esame, da parte del con­siglio comu­nale  dopo l’indicazione del­la stes­sa Com­mis­sione.
Come estrema ratio i Comi­tati han­no prodot­to il ricor­so in sede civile al Tri­bunale di Livorno da cui è appun­to sca­tu­ri­to il riget­to che abbi­amo indi­ca­to in aper­tu­ra dell’articolo.
Il giu­dice si è sostanzial­mente trova­to ad esam­inare due dis­tinte inter­pre­tazioni del­la vicen­da. I ricor­ren­ti han­no sot­to­lin­eato che  “se l’ente locale è com­pe­tente ad adottare una delib­er­azione che, per pro­durre il suo effet­to e per rag­giun­gere il suo scopo, non ha bisog­no di dell’ulteriore approvazione di altre autorità né del con­cor­so di altri enti”, come con­seguen­za dove­va essere con­sid­er­a­ta erronea la val­u­tazione del­la Com­mis­sione sul­lo sta­to del­la pro­ce­du­ra rel­a­ti­va alla ven­di­ta del­la sec­on­da trance del 30%. La Com­mis­sione, dal can­to pro­prio, ha infat­ti sostenu­to che, giun­to ormai l’iter alla fase del­la aggiu­di­cazione provvi­so­ria ai pri­vati, la ques­tione si pone fuori dell’ambito delle materie di esclu­si­va com­pe­ten­za del Comune di Piom­bi­no, pro­pri­etario di una quo­ta di cap­i­tale infe­ri­ore ai 2/3. Una tesi con­tes­ta­ta dai ricor­ren­ti per i quali, non essendo con­clu­so il pro­ced­i­men­to per indi­vid­uare il sec­on­do acquirente, “esso res­ta anco­ra nelle com­pe­ten­za degli organi ammin­is­tra­tivi delle soci­età coin­volte e quin­di dei Comu­ni, pro­pri­etari con­trol­lan­ti, e quin­di anche del Comune di Piom­bi­no che con­trolla­va il 61,8% delle quote di Asiu”.
Con ques­ta pre­mes­sa nel ricor­so si chiede­va in via prin­ci­pale di “dis­ap­pli­care il ver­bale finale del­la Com­mis­sione per la val­u­tazione del que­si­to ref­er­en­dario nonché la delib­era di con­siglio del 29 novem­bre 2018 numero 149 in quan­to ille­git­ti­mi e lesivi del dirit­to sogget­ti­vo pub­bli­co all’indizione e parte­ci­pazione alla con­sul­tazione ref­er­en­daria e di ordinare al Comune di Piom­bi­no di indire il ref­er­en­dum con­sul­ti­vo”.
In sub­or­dine, oltre a ren­dere inef­fi­cace il ver­bale del­la Com­mis­sione, i Comi­tati chiede­vano di “ ordinare al Comune di Piom­bi­no di cos­ti­tuire e con­vo­care una nuo­va com­mis­sione per­ché pro­ce­da al riesame del que­si­to pro­pos­to sul­la base del­la cor­ret­ta inter­pre­tazione nor­ma­ti­va e delle cir­costanze di fat­to così come pre­cisate nel cor­po dell’atto e cioè che il prin­ci­pio di esclu­siv­ità locale deb­ba essere in-teso nel sen­so che il Comune detiene un potere dis­pos­i­ti­vo esclu­si­vo come pre­vis­to dal­lo statu­to e dal rego­la­men­to comu­nale rispet­to all’oggetto ref­er­en­dario pro­pos­to e quin­di l’ente pos­sa autono­ma­mente uti­liz­zare il dirit­to di voto che gli appar­tiene in virtù del pos­ses­so dalle quote di pro­pri­età di Asiu, nell’ambito del Cda di Asiu e RIMa­te­ria, per l’espressione del­la pro­pria autono­ma volon­tà cir­ca la con­clu­sione o l’annullamento del pro­ced­i­men­to di ces­sione a sogget­ti pri­vati delle quote di RIMa­te­ria”.
Nel­la sue val­u­tazioni il giu­dice ha ritenu­to che “la scelta di alien­are a terzi la indi­ca­ta quo­ta di Asiu non pare in con­clu­sione più reversibile ad opera del solo Comune di Piom­bi­no, e deve con­venir­si sul giudizio, dato dal­la Com­mis­sione, sul fat­to che la mate­ria, nel con­cre­to caso di specie, non sia ormai più nel­la esclu­si­va disponi­bil­ità del Comune medes­i­mo”.
Per il mag­is­tra­to infat­ti “non può essere con­di­vi­so l’assunto dei ricor­ren­ti sec­on­do il quale non sarebbe nec­es­saria la pos­si­bil­ità di <rag­giung­i­men­to dell’obiettivo finale> di revo­care la deter­mi­nazione orig­i­nar­ia di vendere la parte­ci­pazione di Asiu in RIMa­te­ria, ma solo la <pos­si­bil­ità>, sus­sis­tente, <di incidere sull’esercizio del potere la cui esisten­za sia riconosci­u­ta e spendibile dal Comune, legit­ti­ma­mente e lib­era­mente esercitabile dai suoi organi sep­pure all’interno di un cons­es­so com­p­lesso> quale il con­siglio di ammin­is­trazione di Asiu”.
Se fos­se così – pun­tu­al­iz­za al riguar­do il giu­dice — allo­ra, il ref­er­en­dum sarebbe ammis­si­bile, pur nell’ attuale fase del­la pro­ce­du­ra di ven­di­ta, anche se il Comune inter­es­sato fos­se tito­lare di una quo­ta minori­taria e mar­ginale (e, al lim­ite, di una sola azione) del cap­i­tale del­la soci­età pro­pri­etaria dei beni ogget­to di pro­gram­ma­ta ces­sione a terzi”.
“Quan­do il ref­er­en­dum è pro­pos­to pri­ma dell’adozione del­la delib­era di ven­di­ta, esso – con­tin­ua il mag­is­tra­to — è senz’altro ammis­si­bile, per­ché l’ente locale pro­pri­etario ha esclu­si­va com­pe­ten­za a delib­er­are in mate­ria; quan­do invece quel­la adozione è già inter­venu­ta  e la fase di attuazione del­la delib­era è in cor­so, il ref­er­en­dum può essere indet­to solo se il Comune inter­es­sato è in gra­do, da solo, di arrestare la pro-cedu­ra di alien­azione. Il Comune di Piom­bi­no (ndr: possiede quote infe­ri­ori a 2/3 in Asiu) non ha, da solo, ques­ta pos­si­bil­ità”.

Sul­l’ar­go­men­to il Comune di Piom­bi­no ha emes­so questo comu­ni­ca­to:
Riconosci­u­ta dal giu­dice del Tri­bunale di Livorno la valid­ità degli argo­men­ti del­la Com­mis­sione comu­nale sul ref­er­en­dum RIMa­te­ria, a sup­por­to del­la non ammis­si­bil­ità del sec­on­do que­si­to rel­a­ti­vo alla ven­di­ta delle quote azionar­ie a pri­vati.
Il pun­to deci­si­vo, recita il pro­nun­ci­a­men­to del giu­dice, è quel­lo esat­ta­mente indi­vid­u­a­to dal­la Com­mis­sione, cioè se il Comune abbia la pos­si­bil­ità giuridi­ca di deter­minare, da solo, l’arresto del pro­ced­i­men­to di ven­di­ta delle azioni di RIMa­te­ria. Solo se esiste ques­ta pos­si­bil­ità, il ref­er­en­dum pro­pos­to è ammis­si­bile.
Dal momen­to che la volon­tà di ven­di­ta delle azioni è già inter­venu­ta (nel nos­tro caso la delib­era è la n. 101/2016) e la fase di attuazione del­la delib­era è in cor­so, il ref­er­en­dum  potrebbe essere indet­to solo se il Comune inter­es­sato fos­se in gra­do, da solo, di arrestare la pro­ce­du­ra di alien­azione.
Ma il  Comune di Piom­bi­no non ha, da solo, ques­ta pos­si­bil­ità dal momen­to che per revo­care la delib­era l’assemblea stra­or­di­nar­ia dei soci Asiu avrebbe bisog­no del voto favorev­ole dei 2/3 del cap­i­tale e il Comune di Piom­bi­no non dispone di ques­ta quo­ta del cap­i­tale sociale di Asiu essendo tito­lare del 61,8 % delle azioni. Il Comune non ha quin­di alcu­na pos­si­bil­ità giuridi­ca, da solo, di delib­er­are la revo­ca di mes­sa in liq­uidazione o di mod­i­fi­care i cri­teri di liq­uidazione.
“La scelta di alien­are a terzi la indi­ca­ta quo­ta di Asiu non pare in con­clu­sione più reversibile ad opera del solo Comune di Piom­bi­no, e deve con­venir­si sul giudizio, dato dal­la Com­mis­sione, sul fat­to che la mate­ria, non sia ormai più nel­la esclu­si­va disponi­bil­ità del Comune medes­i­mo”.
“Siamo sod­dis­fat­ti dell’operato del­la Com­mis­sione rispet­to alla quale abbi­amo sem­pre nutri­to la mas­si­ma fidu­cia. – affer­ma il sin­da­co Giu­liani — Il giu­dice è entra­to nel mer­i­to dan­do pieno riconosci­men­to al lavoro fat­to dal­la Com­mis­sione. Det­to questo i prob­le­mi sul tap­peto riman­gono e il lavoro da fare è molto, con­sideran­do tutte le crit­ic­ità da affrontare L’obiettivo comune che dob­bi­amo avere è quel­lo di risol­vere le ques­tioni ambi­en­tali, che per noi sono una pri­or­ità, insieme ai cit­ta­di­ni e su questo lavor­ere­mo con con­vinzione, con il coin­vol­gi­men­to di tut­ti,  cer­can­do un ter­reno di dial­o­go e di col­lab­o­razione per l’interesse del ter­ri­to­rio.”

 

 

 

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