PER CHIUSURA E GESTIONE POST MORTEM DELLA DISCARICA EX LUCCHINI

RIMateria ed il socio Lucchini (12,25%) litigano

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PIOMBINO 3 gen­naio 2020 — L’ 8 gen­naio 2020 alle ore 10:40 si ter­rà pres­so il Tri­bunale Ordi­nario di Livorno l’u­dien­za per decidere sul­l’am­mis­si­bil­ità o meno del­la doman­da tar­di­va di cred­i­to pro­pos­ta da RIMa­te­ria nei con­fron­ti di Luc­chi­ni in Ammin­is­trazione Stra­or­di­nar­ia rel­a­ti­va agli oneri per la chiusura e la ges­tione post oper­a­ti­va del­la dis­car­i­ca ex Luc­chi­ni, autor­iz­za­ta con Autor­iz­zazione Inte­gra­ta Ambi­en­tale (AIA) 276 del 2007 e voltur­a­ta a RIMa­te­ria con Decre­to Diri­gen­ziale del­la Regione Toscana  10791 del 2019, per una cifra pari a 4.345.678,34 euro.
RIMa­te­ria è il tito­lare attuale del­la dis­car­i­ca ex Luc­chi­ni a segui­to delle comu­ni­cazioni del­la vari­azione nel­la tito­lar­ità del­la Autor­iz­zazione Inte­gra­ta Ambi­en­tale  e del­la con­ces­sione dema­niale del­l’area.
Nel pas­sato era Luc­chi­ni sia il tito­lare del­l’A­IA sia del­la con­ces­sione dema­niale.

La sto­ria
Nel giug­no 1998 la Provin­cia di Livorno approvò il prog­et­to defin­i­ti­vo di una dis­car­i­ca a servizio del­lo sta­bil­i­men­to Luc­chi­ni di Piom­bi­no, autor­iz­zan­done la real­iz­zazione in tre lot­ti da pre­dis­porre in fasi suc­ces­sive ed aven­ti vol­ume­trie rispet­ti­va­mente di 159.000, 194.000 e 177.000 metri cubi, per un totale di 530.000 metri cubi.
Nel mag­gio 2000 venne autor­iz­za­to l’esercizio del lot­to 1.
Attra­ver­so pas­sag­gi suc­ces­sivi si arrivò all’ agos­to 2006 quan­do venne autor­iz­za­to l’esercizio del lot­to 3 e la dis­car­i­ca assunse la seguente con­for­mazione:

Nell’ottobre 2007 fu rilas­ci­a­ta dal­la Provin­cia di Livorno l’Autorizzazione Inte­gra­ta Ambi­en­tale nel­la quale si sta­bili­va che

  • la dis­car­i­ca era al servizio delle acciaierie Luc­chi­ni e vi veni­vano con­fer­i­ti solo rifiu­ti prove­ni­en­ti dal ciclo pro­dut­ti­vo,
  • la dis­car­i­ca già autor­iz­za­ta allo smal­ti­men­to di tali rifiu­ti occu­pa­va una super­fi­cie di 63.400 metri qua­drati ed ave­va un vol­ume pre­vis­to di di 530.000 metri cubi.

Nel set­tem­bre 2008 sem­pre la Provin­cia di Livorno approvò l’ampliamento da 530.000 a 625.000 metri cubi con soprel­e­vazione delle sponde.
Si arrivò infine al 20 luglio 2010 data di sospen­sione del con­fer­i­men­to di rifiu­ti, rima­nen­do una vol­ume­tria resid­ua di 15.000 metri cubi.
Il con­fer­i­men­to di rifiu­ti non è sta­to più ripreso (da allo­ra e fino al 2014 i rifiu­ti furono con­fer­i­ti all’impianto T.A.P. e ad impianti esterni) ed inoltre la chiusura defin­i­ti­va non è mai sta­ta real­iz­za­ta.

Il con­tenzioso
RIMa­te­ria sostiene sostanzial­mente che Luc­chi­ni nel cor­so del­la sua ges­tione del­la dis­car­i­ca deve aver ottenu­to attra­ver­so il prez­zo dei con­fer­i­men­ti le provviste finanziarie per sostenere le attiv­ità di chiusura del­la dis­car­i­ca e del­la sua ges­tione post mortem per tren­t’an­ni e dunque deve con­tribuire con queste somme a sim­ili attiv­ità la cui respon­s­abil­ità è ora pas­sa­ta a RIMa­te­ria. Ed aggiunge che “non riconoscere all’is­tante il dirit­to ad ottenere quan­to per­cepi­to  quan­to per­cepi­to dal­la soci­età Luc­chi­ni quale cor­rispet­ti­vo per la chiusura e la ges­tione post oper­a­ti­va del­l’in­va­so, in quan­to inclu­so pro quo­ta nel prez­zo di con­fer­i­men­to dei rifiu­ti in dis­car­i­ca, inte­gr­erebbe un’ipote­si di indeb­ito arric­chi­men­to”.
La tesi di Piero Nar­di, Com­miss­sario Stra­or­di­nario di Luc­chi­ni in Ammin­is­trazione Stra­or­di­nar­ia è che deb­ba essere esclu­so dai cred­i­ti ammes­si l’intero impor­to richiesto in quan­to la doman­da di ammis­sione al pas­si­vo di RIMa­te­ria  è, non solo inam­mis­si­bile per­ché pre­sen­ta­ta oltre il ter­mi­ni pre­visti dal­la legge, ma anche rad­i­cal­mente infon­da­ta non sus­sis­ten­do alcun cred­i­to di RIMa­te­ria (men che meno sor­to in cor­so di pro­ce­du­ra e quin­di di natu­ra pred­e­ducibile).
Ed infat­ti, affer­ma tes­tual­mente il Com­mis­sario

  1. la nor­ma­ti­va vigente non prevede alcun onere, da parte del gestore di una dis­car­i­ca, di effet­tuare accantonamenti/costituire fon­di a cop­er­tu­ra delle spese per la ges­tione post oper­a­ti­va;
  2. RIMa­te­ria ha stip­u­la­to con l’Agenzia del Demanio una nuo­va (e total­mente autono­ma) con­ces­sione per l’area del­la dis­car­i­ca, all’esito di una gara pub­bli­ca, a segui­to del­la quale la Regione Toscana (e non la Pro­ce­du­ra Luc­chi­ni) ha provve­du­to alla voltura a favore di RIMa­te­ria – quale nuo­va tito­lare del­la pre­det­ta con­ces­sione – del­la rel­a­ti­va AIA; la Pro­ce­du­ra Luc­chi­ni non ha quin­di “cedu­to” a RIMa­te­ria l’AIA rel­a­ti­va alla ges­tione del­la dis­car­i­ca (né avrebbe in alcun modo potu­to pro­cedere in tal sen­so);
  3. i rel­a­tivi obb­lighi fan­no esclu­si­va­mente capo a RIMa­te­ria (quale nuo­vo con­ces­sion­ario e nuo­vo tito­lare dell’AIA) per essere sta­ti diret­ta­mente ed autono­ma­mente imposti a quest’ultima dalle com­pe­ten­ti Autorità nell’ambito dell’iter ammin­is­tra­ti­vo di cui sopra.

La deci­sione è nelle mani del Giu­dice Del­e­ga­to Dott. Mas­si­mo Orlan­do.

 

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