LA CORTE DEI CONTI METTE IL COMUNE ALLE STRETTE

Sessanta giorni per sanare il bilancio 2012

· Inserito in Sotto la lente

PIOMBINO 27 novem­bre 2014 — È un richi­amo forte, che assomiglia molto ad un ulti­ma­tum, quel­lo che la Corte dei Con­ti del­la Toscana, nel­la sua ulti­ma sedu­ta, ha ind­i­riz­za­to al Comune di Piom­bi­no riguar­do al ren­di­con­to del 2012 (per leg­gere clic­ca qui).
L’ente locale è nuo­va­mente chiam­a­to entro ses­san­ta giorni ad “adottare i provved­i­men­ti cor­ret­tivi nec­es­sari ed idonei a sanare il bilan­cio e ad ind­i­riz­zare lo stes­so ad una cor­ret­ta e sana ges­tione finanziaria la cui val­u­tazione sarà ogget­to di speci­fi­co esame”.
La vicen­da è diven­ta­ta di pub­bli­co dominio nel momen­to in cui il bilan­cio di due anni fa venne osser­va­to con pesan­ti rilievi dai sin­daci revi­sori.
Ad un con­sis­tente scam­bio di doc­u­men­ti fece riscon­tro, alla fine del luglio scor­so, una delib­er­azione del­la stes­sa Corte dei con­ti con la quale il Comune di Piom­bi­no, per la pri­ma vol­ta, veni­va invi­ta­to entro ses­san­ta giorni ad “adottare le con­seguen­ti mis­ure cor­ret­tive ai fini del suc­ces­si­vo eser­cizio dell’attività di con­trol­lo” spet­tante alla sezione toscana del­la Corte.  L’ente locale ovvi­a­mente ha rispos­to pre­sen­tan­do le pro­prie argo­men­tazioni che l’organismo di con­trol­lo fiorenti­no ha, a sua vol­ta, esam­i­na­to pro­ducen­do una nuo­va delib­era deposi­ta­ta qualche giorno fa.
Il risul­ta­to delle deci­sioni del­la Corte non è esat­ta­mente idil­li­a­co per il Comune di Piom­bi­no. Pesan­tis­si­mi addeb­iti ven­gono con­fer­mati; in undi­ci pagine l’aggettivo “grave” viene usato nove volte in rifer­i­men­to a man­canze e inadem­pien­ze dell’ente.
Per di più, riguar­do ai rap­por­ti tra il Comune e la Piom­bi­no pat­ri­mo­ni­ale, ogget­to delle più ril­e­van­ti osser­vazioni dei sin­daci revi­sori, la Corte dei Con­ti ha annun­ci­a­to che “pro­ced­erà ad ulte­ri­ori appro­fondi­men­ti rel­a­ti­va­mente all’operazione di riac­qui­sizione di immo­bili del­la soci­età, per i rif­lessi che tale acqui­sizione ha com­por­ta­to sug­li equi­lib­ri gen­er­ali di bilan­cio, anche ai fini del rispet­to del pat­to di sta­bil­ità inter­no”.
Un annun­cio che ne segue uno anal­o­go for­mu­la­to dal mag­is­tra­to di con­trol­lo nel­la delib­era di luglio.
Di più. La sezione toscana del­la Corte ha anche rifer­i­to che pros­eguirà l’istruttoria per deter­minare in modo esat­to il risul­ta­to di ammin­is­trazione del 2012 anche in con­sid­er­azioni delle con­seguen­ze che pos­sono essere derivate sul suc­ces­si­vo bilan­cio 2013. Un’esigenza che nasce dalle affer­mazioni con­trastan­ti che esistono tra ciò che ha rap­p­re­sen­ta­to il Comune in una sua delib­era e quel­lo che ha invece ril­e­va­to il col­le­gio dei sin­daci revi­sori. Sec­on­do l’ente locale la ges­tione con­tabile nel 2012 si è chiusa con un avan­zo di ammin­is­trazione di 391 mila euro. Il rilie­vo indi­ca che questo avan­zo non è suf­fi­ciente “a ricostru­ire i fon­di vin­co­lati per cui il risul­ta­to di ammin­is­trazione è sostanzial­mente neg­a­ti­vo per un mil­ione e 462 mila euro”.
Nel­la sua delib­era la Corte dei Con­ti tor­na poi ad occu­par­si del­la “ges­tione dei vin­coli di cas­sa, del man­ca­to accan­ton­a­men­to al fon­do sva­l­u­tazione cred­i­ti, del­la man­ca­ta adozione delle inizia­tive per il man­ten­i­men­to e/o la reis­crizione nel bilan­cio regionale e nel bilan­cio statale dei residui pas­sivi dichiarati per­en­ti”. Al riguar­do la mag­i­s­tratu­ra con­tabile da un lato ritiene “non rimosse le irre­go­lar­ità riscon­trate nel ren­di­con­to 2012” e dall’altro “prende atto dei provved­i­men­ti adot­tati dal Comune e final­iz­za­ti ad evitare il ripeter­si delle stesse irre­go­lar­ità”.
I provved­i­men­ti adot­tati dal Comune non ven­gono invece ritenu­ti idonei dal­la Corte a rimuo­vere le irre­go­lar­ità riscon­trate nel caso del­la man­ca­ta con­cil­i­azione del con­to del tesoriere con le scrit­ture con­tabili del­l’ente e nel caso del­la con­sis­ten­za di deb­iti di finanzi­a­men­to non assis­ti­ti da con­tribuzioni.
L’ente locale invece è sta­to con­sid­er­a­to “inot­tem­per­ante” rispet­to all’ob­bli­go di adottare e trasmet­tere i provved­i­men­ti nec­es­sari a rimuo­vere le irre­go­lar­ità ril­e­vate riguar­do alla pre­sen­za in bilan­cio di residui attivi cos­ti­tu­iti negli anni pas­sati.

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