Strade sfatte ma nessun uso di materiali riciclati

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pervenuta in redazione

SAN VINCENZO 17 mar­zo 2016 — Pre­mes­sa la col­lab­o­razione con il Meet­up Sanvincenzo5stelle per la redazione di questo doc­u­men­to;
Tenu­to con­to dei lavori di ampli­a­men­to del por­to di Piom­bi­no;
Tenu­to con­to che tale lavoro è sta­to affida­to, attra­ver­so ban­do, a SALES, soci­età che ha in appal­to anche l’escavazione del­la pietra di Monte Vale­rio, nel Comune di Campiglia Marit­ti­ma;
Pre­mes­sa l’Ordinanza n. 33 del 17 Mar­zo 2014 con la quale l’Amministrazione Comu­nale di Campiglia Marit­ti­ma ha impos­to il divi­eto di tran­si­to agli autoar­ti­co­lati e mezzi d’opera nel cen­tro abi­ta­to di Ven­tu­ri­na Terme, dirot­tan­doli per­tan­to ver­so il ter­ri­to­rio comu­nale di San Vin­cen­zo;
Con­sid­er­a­to che, a segui­to del­la suc­c­i­ta­ta Ordi­nan­za n. 33/2014 del Comune di Campiglia Marit­ti­ma, il traf­fi­co dei mezzi pesan­ti ha causato il pro­gres­si­vo dete­ri­o­ra­men­to del trat­to stradale del­la S.P. n. 39 Vec­chia Aure­lia rica­dente nel Comune di San Vin­cen­zo, nonché del­la comu­nale Via Aure­lia Sud, nel trat­to che unisce la Stra­da Provin­ciale n. 39 con la S.P. n. 20 per Campiglia Marit­ti­ma;
Con­sid­er­a­to che il notev­ole dete­ri­o­ra­men­to del man­to stradale ha causato il dan­neg­gia­men­to di alcu­ni veicoli, procu­ran­do inoltre notevoli dis­a­gi alla cir­co­lazione;
Tenu­to con­to dell’ordinanza del Comune di San Vin­cen­zo n. 130 del 20/10/2015, in cui si riconosce, nel pas­sag­gio dei camion del­la Soci­età SALES, e quin­di nell’ordinanza n.33 del Comune di Campiglia, il dan­no per il trat­to di stra­da tra San Vin­cen­zo sud e Lumiere, pro­prio allo svin­co­lo di Monte Vale­rio, evi­tan­do però di affrontare il prob­le­ma, inseren­do tra le eccezioni al divi­eto di tran­si­to pro­prio i mezzi pesan­ti delle attiv­ità estrat­tive di Campiglia, dimostran­do poca sen­si­bil­ità alle richi­este dei cit­ta­di­ni, ai dan­ni subiti ai mezzi pri­vati, allo sta­to peri­coloso del­la stra­da e dimostran­do anco­ra una vol­ta una man­ca­ta azione ver­so una soci­età che pesa sul ter­ri­to­rio, a scapi­to dei cit­ta­di­ni;
Ricor­date le affer­mazione del­l’am­min­is­trazione di San Vin­cen­zo e gli impeg­ni scrit­ti pre­si dall’autorità por­tuale, richia­mati anche nel com­men­to scrit­to dal­l’asses­sore Roven­ti­ni il 6 feb­braio 2015:
“L autorità por­tuale ha pre­so l impeg­no scrit­to a fine lavori dell ampli­a­men­to del por­to , mese di aprile, di ripristinare il trat­to COMUNALE di stra­da dan­neg­gia­to dal pas­sag­gio dei camion. Il trat­to di stra­da comu­nale ter­mi­na , in direzione Ven­tu­ri­na, a cir­ca 400 metri dal­lo svin­co­lo per Campiglia. Dopo i 400 metri la com­pe­ten­za del ripristi­no del man­to stradale è del­la PROVINCIA
Pre­so atto del­l’Art. 2051 del Codice Civile, “Cias­cuno è respon­s­abile del dan­no cagion­a­to dalle cose che ha in cus­to­dia, sal­vo che provi il caso for­tu­ito”, e che sec­on­do la Giurispru­den­za:
“L’ente pro­pri­etario di una stra­da aper­ta al pub­bli­co tran­si­to si pre­sume respon­s­abile, ai sen­si del­l’art. 2051 c.c., dei sin­istri causati dal­la par­ti­co­lare con­for­mazione del­la stra­da o delle sue per­ti­nen­ze. Tale respon­s­abil­ità potrebbe essere esclusa solo dal caso for­tu­ito, che può con­sis­tere sia in una alter­azione del­lo sta­to dei luoghi impre­vista, impreved­i­bile e non tem­pes­ti­va­mente elim­inabile.”
Non rite­nen­do il dete­ri­o­ra­men­to del man­to stradale dovu­to al pas­sag­gio inten­si­vo di mezzi pesan­ti for­tu­ito, impre­vis­to o impreved­i­bile;
Sot­to­lin­e­an­do anche che l’articolazione del Codice Civile, è val­i­da anche per le altre strade urbane di com­pe­ten­za comu­nale e ricor­dan­do quin­di che ogni dan­no a cose o per­sone derivante dal­la neg­li­gen­za nei con­fron­ti del­la man­ca­ta sicurez­za impu­ta­ta al cat­ti­vo sta­to di manuten­zione del man­to stradale, ricadrà sul­la cit­tad­i­nan­za sot­to for­ma di tas­sazione aggiun­ti­va o oneri sot­trat­ti ai bisog­ni comu­ni­tari;
Con­sid­er­a­to che esistono mate­ri­ali derivati dal­la lavo­razione indus­tri­ale dei rifiu­ti, in pos­ses­so di ASIU – Rima­te­ria, uti­liz­z­abili per i lavori in ogget­to e che esistono pre­cisi e speci­fi­ci obb­lighi di legge — ad oggi risul­tereb­bero dis­at­te­si — per la sos­ti­tuzione di mate­ri­ali vergi­ni con rici­clati;
Con­sid­er­a­to per­tan­to che gran parte del flus­so veico­lare che ha dete­ri­o­ra­to la via­bil­ità è elim­inabile con l’u­so di tali mate­ri­ali;
Il Con­siglio Comu­nale di San Vin­cen­zo
Impeg­na l’am­min­is­trazione di San Vin­cen­zo a:

  • Pre­tendere il rispet­to del­la leg­is­lazione vigente in mate­ria sul­l’u­so di mate­ri­ali rici­clati nelle opere pub­bliche;
  • Richiedere una val­u­tazione del­la con­for­mità di quan­to pre­vis­to dal prog­et­to delle opere por­tu­ali Piom­bi­ne­si con il rispet­to delle norme sul­l’u­so di mate­ri­ali rici­clati nelle opere pub­bliche;
  • Esclud­ere dalle deroghe dell’ordinanza 130 del 20-10-2015, del Comune di San Vin­cen­zo, i mezzi al pun­to 9 dell’ordinanza: “Veicoli des­ti­nati al trasporto del­la pietra estrat­ti­va dalle cave e miniere del Comune di Campiglia Marit­ti­ma e quel­li des­ti­nati al trasporto dei mate­ri­ali, delle mer­ci e delle attrez­za­ture da e per le altre attiv­ità indus­tri­ali ubi­cate lun­go la S.P. n. 20, lim­i­tata­mente al per­cor­so Via Aure­lia Sud tra la S.P. n. 20 ed il con­fine con il ter­ri­to­rio comu­nale di Campiglia Marit­ti­ma e vicev­er­sa;”
  • Risanare imme­di­ata­mente il trat­to di com­pe­ten­za Comu­nale vin­colan­do l’Au­torità Por­tuale all’im­peg­no scrit­to e richieden­do inoltre alla stes­sa autorità ed agli organi pre­posti di atti­var­si per il ripristi­no del trat­to di stra­da provin­ciale.

Grup­po Con­sil­iare di Assem­blea San­vin­cen­z­i­na
Pao­lo Ric­cuc­ci
Francesco Bat­ti­ni
Mas­si­mo Cioni­ni

(Foto di Pino Bertel­li)

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