Troppa discrezionalità per la Polizia municipale

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PIOMBINO 17 luglio 2018 — Gli attivisti del Camp­ing CIG, pre­sen­ti in con­siglio comu­nale a Piom­bi­no il 16 luglio (foto in bas­so a sin­is­tra, ndr), han­no dovu­to pren­dere atto che anche sta­vol­ta la riu­nione del con­siglio è sta­ta inter­rot­ta alla ripresa pomerid­i­ana per man­can­za del numero legale! Ragion per cui l’in­ter­rogazione di Fab­rizio Callaioli  sul loro striscione indeco­roso (foto in alto a sin­is­tra, ndr) non è sta­ta dis­cus­sa. Se ne ripar­lerà nel­la riu­nione del con­siglio comu­nale del 27 luglio.
Inoltre, in mat­ti­na­ta Callaioli (PRC) e Daniele Pasquinel­li (M5S) han­no seg­nala­to i rischi derivan­ti dal­l’ap­pli­cazione del nuo­vo Rego­la­men­to di Polizia munic­i­pale, approva­to dal­la mag­gio­ran­za: in par­ti­co­lare l’art. 10 bis con­seg­na ai vig­ili urbani un ecces­si­vo potere dis­crezionale per impedire inizia­tive come quelle del Camp­ing CIG in ampie aree cen­trali del­la cit­tà. Ovvia e deter­mi­na­ta anche la nos­tra con­dan­na: nes­suno ci imbavaglierà. Sen­za dimen­ti­care che gli ecces­si di dis­crezion­al­ità degli organi di polizia sono tipi­ci dei regi­mi autori­tari.

Asso­ci­azione Coor­di­na­men­to Art.1‑Camping CIG 

Rego­la­men­to di Polizia munic­i­pale
(omis­sis) Arti­co­lo 10 bis – Aree da sot­to­porre a par­ti­co­lare tutela ai sen­si del­l’art. 9 del D.L 14/2017 coor­di­na­to con la legge di con­ver­sione n° 48/2017
Nelle aree del cen­tro stori­co, nelle aree inter­es­sate da con­sis­ten­ti flus­si tur­is­ti­ci, nelle aree di inter­esse
pae­sag­gis­ti­co cul­tur­ale, com­p­rese tra Piaz­za Bovio, Piaz­za­le di Alag­gio, Piaz­za Cit­tadel­la, Via L. Da Vin­ci, Via Galilei, Via Lom­broso, Piaz­za Gram­sci, Piaz­za Nic­col­i­ni, Via G. Bruno e Via del Popo­lo, oltre a quelle su cui insistono fer­mate auto­bus, stazioni fer­roviarie e marit­time, chi­unque pon­ga in essere con­dotte che impedis­cono l’ac­ces­si­bil­ità e la fruizione delle infra­strut­ture e dei mon­u­men­ti ivi pre­sen­ti, in vio­lazione dei divi­eti di stazion­a­men­to o di occu­pazione di det­ti spazi, è sogget­to alla sanzione ammin­is­tra­ti­va pecu­niaria del paga­men­to di una som­ma da € 100,00 ad € 300,00. Con­tes­tual­mente all’ac­cer­ta­men­to del­la con­dot­ta illecita, al trasgres­sore viene ordi­na­to l’al­lon­tana­men­to dal luo­go in cui è sta­to commes­so il fat­to.
In dette aree tro­va appli­cazione quan­to dis­pos­to dagli artt. 9 e 10 del­la legge n° 48/2017 (omis­sis)

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