Venduto come manna, ma cosa è quest’articolo 27?

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Giada Lo Cascio

PIOMBINO 14 set­tem­bre 2013 — Nei pri­mi giorni del mese di agos­to Comune, Provin­cia e Regione, di con­cer­to con l’Autorità Por­tuale e i Min­is­teri inter­es­sati, han­no dato vita ad un Pro­to­col­lo di Inte­sa rel­a­ti­vo agli inter­ven­ti di infra­strut­turazione, riqual­i­fi­cazione ambi­en­tale e rein­dus­tri­al­iz­zazione dell’Area Por­tuale di Piom­bi­no in cui, oltre ad essere rib­a­di­to il con­tenu­to di prece­den­ti Pro­to­col­li rel­a­tivi a inter­ven­ti di bonifi­ca pro­gram­mati dal Comune di Piom­bi­no per 21,6 mil­ioni di euro, l’assunzione da parte del Min­is­tero delle Infra­strut­ture “dell’impegno pro­gram­mati­co” di pro­porre al CIPE un finanzi­a­men­to di dieci mil­ioni di euro per “gli inter­ven­ti infra­strut­turali anche a carat­tere ambi­en­tale” dell’area por­tuale di Piom­bi­no, il man­ten­i­men­to e il poten­zi­a­men­to dei liv­el­li occu­pazion­ali dell’area siderur­gi­ca del Comune per garan­tirne lo svilup­po sosteni­bile, il trasfer­i­men­to ad una con­tabil­ità spe­ciale intes­ta­ta al Com­mis­sario stra­or­di­nario delle risorse finanziarie indi­vid­u­ate in un appos­i­to accor­do, l’impegno pro­gram­mati­co ad indi­vid­uare la cop­er­tu­ra finanziaria per l’inoltro al CIPE riguardante il trat­to di stra­da che col­legherebbe Gag­no a Pog­gio Bat­te­ria, spic­ca l’art. 8, con cui il Min­is­tero del­lo Svilup­po Eco­nom­i­co, d’intesa con il Com­mis­sario Stra­or­di­nario, con la Regione Toscana e con il coin­vol­gi­men­to delle isti­tuzioni locali, delle imp­rese e delle par­ti sociali pre­sen­ti sul ter­ri­to­rio, si impeg­na a definire un Piano di Ricon­ver­sione e Riqual­i­fi­cazione Indus­tri­ale ai sen­si del­l’art. 27 del decre­to legge 83/2012 coer­ente con quan­to con­tenu­to del Pro­to­col­lo stes­so e da attuar­si medi­ante Accor­do di Pro­gram­ma.
Di cosa si trat­ta?
In realtà niente di nuo­vo per­ché con il DL 43/2013, suc­ces­si­va­mente con­ver­ti­to con mod­i­fi­cazioni dal­la l. 24 giug­no 2013 n° 71, Piom­bi­no era sta­ta già riconosci­u­ta area di crisi ambi­en­tale com­p­lessa e da questo deri­va che si appli­ca pro­prio quel­l’art. 27 cita­to nel Pro­to­col­lo.
Meglio allo­ra capire cosa prevede quest’ar­ti­co­lo.
Esso affer­ma che “Sono situ­azioni di crisi indus­tri­ale com­p­lessa, quelle che, a segui­to di istan­za di riconosci­men­to del­la regione inter­es­sa­ta, riguardano speci­fi­ci ter­ri­tori sogget­ti a reces­sione eco­nom­i­ca e perdi­ta occu­pazionale di ril­e­van­za nazionale derivante da: una crisi di una o più imp­rese di grande o media dimen­sione con effet­ti sul­l’in­dot­to; una grave crisi di uno speci­fi­co set­tore indus­tri­ale con ele­va­ta spe­cial­iz­zazione nel ter­ri­to­rio. Non sono ogget­to di inter­ven­to le situ­azioni di crisi che risul­tano risolvi­bili con risorse e stru­men­ti di com­pe­ten­za regionale” e prevede l’emanazione di un decre­to di attuazione con­te­nente norme tec­niche che dis­ci­plin­i­no “le modal­ità di indi­vid­u­azione delle situ­azioni di crisi indus­tri­ale com­p­lessa” e deter­mini­no “i cri­teri per la definizione e l’at­tuazione dei Prog­et­ti di ricon­ver­sione e riqual­i­fi­cazione indus­tri­ale (PRRI)”.
Questo decre­to min­is­te­ri­ale emana­to a fine gen­naio dal Min­is­tero del­lo Svilup­po Eco­nom­i­co prevede che la Regione con una elab­o­razione det­tagli­a­ta basa­ta sui fab­bisog­ni eco­nomi­ci, occu­pazion­ali e for­ma­tivi di una cer­ta area deve pre­sentare al Min­is­tero del­lo Svilup­po Eco­nom­i­co la richi­es­ta di clas­si­fi­cazione come area di crisi com­p­lessa.
Il Min­is­tero del­lo Svilup­po Eco­nom­i­co deve poi emanare un decre­to che da un lato prevede la cos­ti­tuzione di un Grup­po di coor­di­na­men­to e con­trol­lo, com­pos­to dai rap­p­re­sen­tan­ti dei Min­is­teri, del­la Regione e delle ammin­is­trazioni locali inter­es­sate, dall’altro affi­da all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli inves­ti­men­ti e lo svilup­po d’impresa, S.p.A., Invi­talia, l’incarico di elab­o­rare una pro­pos­ta di PRRI.
La pro­pos­ta di PRRI indi­ca:

  • i fab­bisog­ni di riqual­i­fi­cazione del com­par­to o dei com­par­ti inter­es­sati dal­la crisi;
  • i set­tori pro­dut­tivi ver­so i quali ind­i­riz­zare la ricon­ver­sione dell’area di crisi;
  • le azioni da intrapren­dere per la riqual­i­fi­cazione ovvero ricon­ver­sione dell’area di crisi, per la pro­mozione di nuovi inves­ti­men­ti, per il sosteg­no del­la ricer­ca indus­tri­ale e del­lo svilup­po sper­i­men­tale, per la riqual­i­fi­cazione del per­son­ale, per l’allocazione degli addet­ti in esubero, per la real­iz­zazione delle opere infra­strut­turali;
  • la stru­men­tazione e le risorse finanziarie region­ali e nazion­ali attivabili;
  • le even­tu­ali pro­poste nor­ma­tive ed ammin­is­tra­tive stret­ta­mente fun­zion­ali alle azioni pro­poste;
  • i sogget­ti da coin­vol­gere nell’Accordo di Pro­gram­ma ivi com­pre­sa l’eventuale parte­ci­pazione delle soci­età region­ali;
  • le modal­ità attua­tive del PRRI.

Il Grup­po di coor­di­na­men­to e con­trol­lo, entro trenta giorni dal rice­vi­men­to del­la pro­pos­ta di PRRI, dopo avere richiesto, se nec­es­sario, inte­grazioni o revi­sioni, autor­iz­za Invi­talia ad avviare la sec­on­da fase di definizione del prog­et­to.
Invi­talia quin­di dà vita, entro cinque mesi dal­la data di autor­iz­zazione, alla sec­on­da fase di definizione del PRRI con la pro­mozione e l’in­di­vid­u­azione delle pro­poste di inves­ti­men­to, le quali ven­gono indi­vid­u­ate anche tramite una pro­ce­du­ra di evi­den­za pub­bli­ca. Cias­cu­na pro­pos­ta di inves­ti­men­to deve essere vin­colante e con­dizion­a­ta esclu­si­va­mente alla real­iz­zazione del Prog­et­to di ricon­ver­sione e riqual­i­fi­cazione indus­tri­ale, deve fornire l’indicazione dei tem­pi e dei costi di real­iz­zazione, dei ben­efi­ci atte­si e delle ipote­si di cop­er­tu­ra finanziaria. A questo pun­to spet­ta di nuo­vo al Grup­po di coor­di­na­men­to e con­trol­lo, insieme alle Direzioni Gen­er­ali del Min­is­tero del­lo Svilup­po Eco­nom­i­co com­pe­ten­ti per mate­ria indi­vid­uare, preve­den­done la pri­or­ità di acces­so, gli stru­men­ti agevola­tivi idonei all’at­tuazione degli inter­ven­ti con­tenu­ti nel PRRI.
Infine, con l’Accordo di Pro­gram­ma pre­vis­to sem­pre dall’art. 27 co. 3 del decre­to legge 83/2012:
viene adot­ta­to il PRRI;

  • sono dis­ci­plinati gli inter­ven­ti agevola­tivi, l’at­tiv­ità inte­gra­ta e coor­di­na­ta delle ammin­is­trazioni cen­trali, delle regioni,degli enti locali e dei sogget­ti pub­bli­ci e pri­vati, le modal­ità di ese­cuzione degli inter­ven­ti e la ver­i­fi­ca del­lo sta­to di attuazione del PRRI e del rispet­to delle con­dizioni fis­sate;
  • viene incar­i­ca­ta Invi­talia del­la attuazione del PRRI;
  • viene indi­vid­u­a­ta l’area in cui si appli­ca il Piano di pro­mozione indus­tri­ale di cui all’art. 8 del decre­to-legge 1° aprile 1989, n.120, con­ver­ti­to con legge 15 mag­gio 1989, n. 181;
  • viene indi­vid­u­a­to e con­fer­i­to ai sogget­ti del­e­gati, medi­ante approvazione da parte dei com­pe­ten­ti organi di gov­er­no delle isti­tuzioni e degli enti fir­matari, il potere di man­i­festare la volon­ta’ nelle Con­feren­ze di servizi istrut­to­rie e decisorie dei provved­i­men­ti ammin­is­tra­tivi fun­zion­ali alla real­iz­zazione del prog­et­to.

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