Ammortizzatori sociali in attesa del jobs act

Giada Lo Cascio

PIOMBINO 15 mag­gio 2015 — Dal 1° mag­gio 2015 il cosid­det­to “Jobs Act” è entra­to in vig­ore rifor­man­do il sis­tema degli ammor­tiz­za­tori sociali e mod­i­f­i­can­done con­tenu­ti, lim­i­ti e strut­ture: di con­seguen­za, chi d’o­ra in avan­ti perderà il lavoro incor­rerà nel­la nuo­va nor­ma­ti­va.
Ad oggi però il numero di col­oro che anco­ra godono delle pre­vi­gen­ti forme di tutela è anco­ra ele­va­to e, al di là di ASpI, mini-ASpI e le prime sper­i­men­tazioni dei cosid­det­ti “con­trat­ti di ricol­lo­cazione” (ne ave­va­mo già par­la­to con rifer­i­men­to al caso Ali­talia – Eti­had), il nos­tro ter­ri­to­rio è sta­to inter­es­sato preva­len­te­mente da tre isti­tu­ti: la cas­sa inte­grazione ordi­nar­ia e stra­or­di­nar­ia, la mobil­ità e i con­trat­ti di sol­i­da­ri­età.
La nor­ma­ti­va di rifer­i­men­to in mate­ria è decisa­mente ampia e risalente nel tem­po, in quan­to la tem­at­i­ca degli ammor­tiz­za­tori sociali è dif­fi­cil­mente sin­te­tiz­z­abile in un solo provved­i­men­to nor­ma­ti­vo, soprat­tut­to per la sua natu­ra, che la vede inscindibil­mente con­nes­sa con i cam­bi­a­men­ti sociali legati all’evoluzione del mer­ca­to del lavoro e le rel­a­tive oscil­lazioni.

1. Come accen­na­to prece­den­te­mente, la cas­sa inte­grazione si sud­di­vide in due diverse tipolo­gie:
a) La cas­sa inte­grazione ordi­nar­ia, isti­tui­ta con d.lgs. luo­gote­nen­ziale del 9 novem­bre 1945, n. 788 e con il d.lgs. del Capo provvi­so­rio del­lo Sta­to del 12 agos­to 1947 n. 869 e costan­te­mente rifor­ma­ta nel­la sto­ria del­la Repub­bli­ca Ital­iana (basti qui ricor­dare gli inter­ven­ti leg­isla­tivi più impor­tan­ti, ossia la l. 164/1975 e la l. 223/1991). Come si può leg­gere sul sito del­l’INPS, è «una prestazione eco­nom­i­ca ero­ga­ta dall’Inps con la fun­zione di inte­grare o sos­ti­tuire la ret­ribuzione dei lavo­ra­tori che ven­gono a trovar­si in pre­carie con­dizioni eco­nomiche a causa di sospen­sione o riduzione dell’attività lavo­ra­ti­va.» Le aziende des­ti­natarie sono indi­vid­u­ate dal­l’art. 1, co. 1 del­la l n. 223/1991 e dal­l’art. 3, co. 1 del­la l. 92/2012 (più conosci­u­ta come legge Fornero), men­tre i lavo­ra­tori sono iden­ti­fi­cati dall’ art. 8, co. 3 l. n. 160/1988 e dal­la suc­ces­si­va cir­co­lare n. 171 del 4/8/1988, suc­ces­si­va­mente inte­gra­ta dal d.lgs n. 276/2003 (c.d. Rifor­ma Bia­gi), come illus­tra­to dal­la circ. n. 41 del 13 mar­zo 2006.
b) La cas­sa inte­grazione stra­or­di­nar­ia invece è pre­vista in alcu­ni casi tas­sativi: nei con­fron­ti, cioè, delle «imp­rese soggette alla dis­ci­plina del­l’in­ter­ven­to stra­or­di­nario di inte­grazione salar­i­ale, nei casi di dichiarazione di fal­li­men­to, di emanazione del provved­i­men­to di liq­uidazione coat­ta ammin­is­tra­ti­va ovvero di sot­topo­sizione all’am­min­is­trazione stra­or­di­nar­ia, quan­do sus­sis­tano prospet­tive di con­tin­u­azione o di ripresa del­l’at­tiv­ità e di sal­va­guardia, anche parziale, dei liv­el­li di occu­pazione, da val­utare in base a para­metri ogget­tivi defin­i­ti con decre­to del Min­istro del lavoro e delle politiche sociali. Il trat­ta­men­to stra­or­di­nario di inte­grazione salar­i­ale è altresì con­ces­so nel caso di ammis­sione al con­corda­to pre­ven­ti­vo con­sis­tente nel­la ces­sione dei beni.» (art. 3, co.1, l. 223/91 e suc­ces­sive mod­i­fiche e inte­grazioni). Le prin­ci­pali leg­gi che la dis­ci­plinano sono le seguen­ti: l. n. 1115/1968, l. n. 164/1975 (art. 1 e 2), l. n. 236/1993 e legge Fornero.

2. Come indi­ca­to dal sito del Min­is­tero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la pro­ce­du­ra di mobil­ità «si avvia quan­do in segui­to a una crisi, una ristrut­turazione o una rior­ga­niz­zazione, le imp­rese che han­no fruito del­la CIGS per un cer­to peri­o­do non riescono a rein­serire tut­to il per­son­ale: i lavo­ra­tori ecce­den­ti ven­gono allo­ra licen­ziati e inser­i­ti nelle liste di mobil­ità». Con la l. 92/2012 si è sta­bil­i­to che dal 1° gen­naio 2016 l’in­den­nità di mobil­ità sarà inte­gral­mente sos­ti­tui­ta da ASpI e mini – AspI, vigen­do nel frat­tem­po un regime tran­si­to­rio che prevede la pro­gres­si­va riduzione del­la dura­ta di tale inden­nità. C’è da pre­sumere che, con l’en­tra­ta in vig­ore del Jobs Act, anche ques­ta pre­vi­sione ven­ga inglo­ba­ta dal­l’on­ni­com­pren­si­va “NASpI” (nuo­va Assi­cu­razione Sociale per l’Impiego). Anche le pro­ce­dure di mobil­ità trovano la loro fonte prin­ci­pale nel­la l. 223/1991.

3. I con­trat­ti di sol­i­da­ri­età, rego­la­men­tati dal­la l. 863/1984 e suc­ces­sive mod­i­fiche e inte­grazioni, infine, in lin­ea di mas­si­ma preve­dono una riduzione del­l’o­rario lavo­ra­ti­vo con­tes­tual­mente ad una dimin­uzione salar­i­ale. Sono det­ti difen­sivi se stip­u­lati per “sal­va­guardare” il pos­to di lavoro di chi già occu­pa­to (art. 1 l. 863/84) attra­ver­so la con­ces­sione di un trat­ta­men­to di inte­grazione salar­i­ale per com­pen­sare la parte di ret­ribuzione per­sa a segui­to del­la riduzione del­l’o­rario di lavoro. Essi inoltre “con­ven­gono” anche ai datori di lavoro, in quan­to com­por­tano una riduzione dei con­tribu­ti prev­i­den­ziali ed assis­ten­ziali. Al con­trario sono det­ti espan­sivi se des­ti­nati a favorire nuove assun­zioni (art. 2 l. 863/84) attra­ver­so ben­efi­ci con­tribu­tivi per i datori di lavoro, ma questi ulti­mi han­no avu­to una scarsa dif­fu­sione nel nos­tro ordi­na­men­to.
I cosid­det­ti “difen­sivi” si arti­colano a loro vol­ta in due sot­totipi: i con­trat­ti di tipo A, a cui pos­sono fare ricor­so tutte le aziende rien­tran­ti nel cam­po di appli­cazione del­la dis­ci­plina in mate­ria di CIGS, e i con­trat­ti di tipo B, introdot­ti con la legge 236/93, art. 5, co. 5 e 8, come mod­i­fi­ca­ta dal­l’art. 7‑ter, com­ma 9, let­tera d), del­la legge n. 3 del 9 aprile 2009, che riguardano le aziende non rien­tran­ti nel cam­po di appli­cazione del­la nor­ma­ti­va in mate­ria di Cas­sa Inte­grazione.

(Foto di Pino Bertel­li)

 

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