Una discarica piena di sequestri e dissequestri
PIOMBINO 20 aprile 2018 – Avviso ai naviganti, ovvero a tutti coloro che hanno avuto la bontà di leggere l’articolo che, sulla vicenda RiMateria, abbiamo proposto ai nostri lettori nel tardo pomeriggio di oggi, 20 aprile. Quel testo si componeva di quattro capitoli, che riproponiamo di seguito con l’aggiunta di una quinta parte che si è resa necessaria in seguito ad un intervento della Regione intorno alle 19,30. Vi colpirà il modo in cui gli scenari sono cambiati radicalmente. Non ci possiamo scusare perché le colpe non sono nostre ma dell’evoluzione spesso incomprensibile e inspiegabile con cui la storia si sta trascinando. Non colpi di scena ma roba che conviene solo raccontare lasciando a chi vuole il giudizio.
Avevamo scritto:
Capitolo primo, 21 marzo. La discarica gestita da RiMateria a Ischia di Crociano viene posta sotto sequestro con atto del Gip di Livorno. Il provvedimento è conseguente ad una serie di verifiche sul sito, attuate nell’ultimo anno da parte di funzionari regionali e dei carabinieri del Noe. Controlli che hanno portato a rilevare una serie di irregolarità presenti nell’impianto e contrastanti con le autorizzazioni all’esercizio rilasciate dalla Provincia nel 2007 e 2011.
Capitolo secondo. RiMateria, che ha sempre sostenuto di aver dato corso, dopo anni di inerzia, ai lavori di messa a norma, ha presentato istanza di dissequestro attraverso un proprio legale. In ballo, per la spa del presidente Valerio Caramassi, una sessantina di posti di lavoro (maestranze peraltro senza tutele) e la stessa vita della società che senza l’attività della discarica, ovvero senza i conferimenti e quindi gli incassi, non solo non avrebbe potuto provvedere ai lavori di regolarizzazione ma avrebbe avuto anche gravissimi problemi nella gestione ordinaria.
Capitolo terzo. Pochi giorni fa, il 18 aprile, lo stesso Gip di Livorno ha deciso il dissequestro dell’impianto con il parziale ok anche da parte del sostituto procuratore che conduce le indagini sulla discarica. La motivazione si lega all’esigenza di non aggravare una situazione precaria con un atto di blocco che avrebbe impedito le opere di messa a norma.
Capitolo quarto. In data di oggi, 20 aprile, la direzione ambiente e energia della Regione Toscana, per iniziativa del responsabile del settore, ha adottato un nuovo decreto di diffida a RiMateria con la contestuale e immediata sospensione dei conferimenti dei rifiuti.
A questo punto avevano legittimamente avanzato una considerazione e conseguentemente così spiegato:
Dire che la situazione è “ingarbugliata” è perfino poca cosa.
Guardando alla sostanza si può sintetizzare affermando che RiMateria, che non ha ostacoli all’uso della discarica sul piano penale, cioè da parte della Procura, ne ha invece molti ed importanti sul piano amministrativo per le azioni di controllo della Regione. I piani sono diversi, gli attori, magistrati e funzionari regionali, procedono per strade parallele ma indipendenti ed è in questo contesto che si deve leggere una situazione che potrebbe apparire contraddittoria. E che non è solo figlia del presente ma affonda radici nella gestione politica dei rifiuti in anni passati.
Il decreto di cui stavamo parlando e sulle cui indicazioni nell’articolo del pomeriggio ci siamo soffermati è stato pubblicato nel sito ufficiale della Regione toscana in data di oggi 20 aprile 2018 al numero 5859.
È molto lungo e per chi ha la volontà di leggerlo lo riportiamo integralmente alla fine di questo articolo. Quindi un atto assolutamente ufficiale nella forma e nei contenuti. Potevamo immaginare che fosse datato, che non valesse più nulla, potevamo far finta di niente di fronte ad una notizia che completamente sconvolgeva quanto era stato deciso dalla magistratura appena 24 ore prima? Vorremmo che rispondesse la Regione a cui ribadiamo che l’atto è datato 20 aprile 2018, cioè oggi, non ieri o qualche giorno fa.
Capitolo quinto. Nella prima serata di oggi, la Regione, quando ormai gli organi di informazione si erano dilungati sulla notizia, ha diramato il seguente comunicato stampa:
FIRENZE – A proposito di articoli di stampa sul decreto regionale con il quale si dispone la sospensione dei conferimenti nella discarica di Rimateria a Piombino, a seguito del provvedimento di sequestro del marzo scorso, la Regione Toscana ritiene necessari alcune doverosi chiarimenti. L’amministrazione regionale, venuta a conoscenza del provvedimento di dissequestro disposto dall’autorità giudiziaria in concomitanza al provvedimento amministrativo di competenza regionale, ha provveduto a rettificare quest’ultimo, rendendolo assolutamente congruente con il provvedimento dell’autorità giudiziaria. Il decreto di rettifica deve tuttavia essere inserito in procedura a seguito della pubblicazione del primo. I due atti invece, verranno notificati contemporaneamente all’azienda Rimateria. Il decreto di cui si parla nell’articolo non è pertanto efficace e non viene disposto alcun blocco ai conferimenti che potranno riprendere così come indicato dall’atto di dissequestro. L’assessore Fratoni, nel dirsi dispiaciuta per tale anticipazione parziale e non rispondente alla realtà dei fatti, ha ricordato che l’azione della Regione è stata di totale adesione all’attività dell’autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria con le quali la Regione ha costantemente collaborato.
Che dire? Non ci resta che prendere atto dei dispiaceri dell’assessore Fratoni e, mentre restiamo in attesa del nuovo decreto concepito “in adesione all’attività dell’autorità giudiziaria”, ci facciamo premura, col beneficio del dubbio che a questo punto ci sarà concesso, di informare che certamente la discarica è dissequestrata e chi deve lavorare può farlo (non ci dispiace certo per i lavoratori), che nuovi rifiuti possono essere accolti, che RiMateria potrà operare alla messa in sicurezza dell’impianto. Ovviamente salvo novità che nel caso racconteremo nel capitolo sesto della telenovela.
Questo il testo del decreto n. 5859 del 20 aprile 2018
IL DIRIGENTE
VISTE le seguenti normative:
— Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
— D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche”;
— DM 27/09/2010 “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione Dm 3 agosto 2005”;
— Legge Regionale 18 maggio 1998, n. 25, “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;
— Legge Regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011,65/2014”;
— Legge Regionale 5 febbraio 2016, n. 9 “Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011”;
PREMESSO che la soc. Rimateria spa (PIVA/CF 01160290498) è il gestore della discarica per rifiuti non pericolosi sita in comune di Piombino, loc. Ischia di Crociano;
VISTI i seguenti atti:l’autorizzazione integrata ambientale n. 278 del 30/10/2007 e n. 189 del 09/12/2011, rilasciate dalla Provincia di Livorno a favore di ASIU Spa;
- il proprio decreto dirigenziale n. 13085 del 06/12/2016 di voltura dei succitati atti a Rimateria spa;
- la DGRT n. 761 del 01/08/2016 di modifica sostanziale dell’AIA n. 189/2011, notificata con nota n. 325081 del 09/08/2016;
- presa d’atto di modifica non sostanziale propria comunicazione n.OOGRT/384134/P.050.040.020 del 03/08/2017; che autorizzano la soc. Rimateria alla realizzazione e all’esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi sita in comune di Piombino, loc. Ischia di Crociano;
RICHIAMATO il proprio decreto dirigenziale n. 17478 del 29/11/2017 con il quale:
SI DIFFIDAVA la soc. Rimateria, in qualità di gestore della discarica sita in loc. Ischia di Crociano in comune di Piombino, ad attuare tutte le azioni e gli interventi necessari a ricondurre la gestione della discarica nel rispetto delle prescrizioni di cui all’AIA 189 del 09/12/2011 rilasciata dalla Provincia di Livorno, come modificata dalla DGRT n. 761 del 01/08/2016, e dei dettami normativi di cui al D.lgs. 152/2006, al D.lgs. 36/2003 e al DM 7/09/2010;
- SI ORDINAVA alla soc. Rimateria Spa l’attivazione immediata, senza ulteriori e immotivati ritardi e non oltre il termine massimo di 30 giorni dalla notifica dell’atto, di tutte le azioni necessarie a eliminare le inosservanze rilevate, implementando le seguenti azioni minime:
- a) garantire l’aspirazione in continuo e il trattamento del biogas, ripristinando immediatamente il collegamento di tutti i pozzi di estrazione esistenti alle stazioni di aspirazione e inviando il biogas estratto a idoneo trattamento;
- b) effettuare la copertura provvisoria di tutte le superfici della discarica non interessate dal progetto di ampliamento di 4a variante, la copertura temporanea delle aree di discarica non interessate dallo scarico giornaliero dei rifiuti da almeno 15 gg e la copertura giornaliera dei rifiuti scaricati, secondo le modalità riportate in autorizzazione, minimizzando l’infiltrazione delle acque meteoriche e la conseguente produzione di percolato; contemporaneamente dovranno essere realizzate le necessarie opere di regimazione e allontanamento delle acque meteoriche superficiali non contaminate;
- c) verificare giornalmente il livello del percolato presente nei pozzi di estrazione, garantendone l’allontanamento con continuità; in merito si precisa che la discarica non può fungere in ogni caso da bacino di contenimento del percolato, il cui battente nel corpo dei rifiuti deve essere mantenuto ai livelli minimi compatibili con i sistemi di estrazione e le quote degli argini di contenimento perimetrali di fondo vasca;
- d) eseguire le verifiche in loco sui rifiuti ammessi allo smaltimento, secondo le modalità previste dall’autorizzazione;
- SI PRESCRIVEVA :
- l’invio, entro 15 gg dalla scadenza del termine di cui al punto 2, di una relazione che evidenziasse l’eliminazione delle inosservanze rilevate nel suddetto atto;
- l’invio con cadenza quindicinale, dalla notifica dell’atto e fino a disposizione contraria, agli uffici regionali competenti e all’ARPAT, dipartimento sub-provinciale Piombino-Elba, degli esiti delle misurazioni giornaliere del livello di percolato presente in discarica e dei quantitativi di percolato smaltiti; in quanto, a seguito di sopralluoghi e verifiche d’ufficio, era stato rilevato che la gestione della discarica avveniva nelle seguenti condizioni:
- mancata aspirazione del biogas prodotto e successivo invio ai sistemi di recupero/trattamento, con conseguente totale emissione diffusa e incontrollata in atmosfera;
- assenza di copertura definitiva (anche in configurazione semplificata), temporanea e giornaliera delle superfici della discarica, con gestione di un fronte di scarico di superfici maggiori a quelle consentite;
- mancata regimazione di tutte le acque meteoriche ricadenti sulla superficie della discarica, con conseguente infiltrazione di tali acque nei rifiuti e conseguente mancata minimizzazione della produzione di percolato;
- mancata realizzazione di aree attrezzate per ospitare la quarantena dei rifiuti sottoposti a verifica analitica in loco e quindi la mancata effettuazione di controlli analitici sui rifiuti ammessi a discarica;
- mancata presentazione del piano di gestione operativa specifico per la coltivazione del lotto A); e non rispettando le seguenti prescrizioni AIA:
- a) AIA 189/2011, paragrafo 4.2 Prescrizioni – Gestione biogas e del recupero energetico, paragrafo 6.1 Generale e DGRT 761/2016, paragrafo b4-biogas, in quanto il biogas prodotto dalla discarica non era aspirato e bruciato dal sistema di recupero energetico o combusto in torcia e quindi non sono state adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell’inquinamento in ogni matrice ambientale (in questo caso la matrice aria);
- b) DGRT 761/2016, paragrafo C1-copertura, paragrafo E- Gestione , in quanto la superficie del fronte di scarico era nettamente superiore ai 3000 m² prescritti in autorizzazione e lo stesso fronte non risultava dotato di copertura giornaliera; le parti di discarica non in coltivazione non erano uniformemente ed adeguatamente coperte e nessuna area della discarica non interessata dagli interventi di ampliamento era dotata di copertura definitiva, anche in configurazione semplificata.
- c) DGRT 761/2016, paragrafo I‑2 Acque e scarichi idrici, punto 13 in quanto non sono state immediatamente realizzate, essendo trascorsi oltre 8 mesi dal rilascio dell’atto, le opere di regimazione idraulica, anche in configurazione provvisoria, al fine di garantire fin da subito l’allontanamento delle acque meteoriche, minimizzandone l’infiltrazione nel corpo dei rifiuti;
- d) DGRT 761/2016, paragrafo I‑1 lettera e) Comunicazioni e requisiti di notifica generali, punti 2, 3,4,6 e lettera f), punto 3, in quanto:
- la relazione annuale, da trasmettere a cura del gestore entro il 30 aprile di ogni anno (per la cui consegna era stata concessa la proroga sino al 31/05/2017), è pervenuta agli uffici regionali in data 04/07/2017. Rispetto al percolato, il gestore, nella relazione annuale, ha riportato solo i dati dei quantitativi di percolato smaltito e non ha invece fornito, come invece richiesto dall’AIA 761/2016, i dati relativi alla produzione e al monitoraggio dei livelli di percolato presente in discarica che, sempre da autorizzazione, devono essere mantenuti tali da garantire il non superamento delle arginature di fondo vasca (paragrafo C2.5‑Percolato). Considerato che dalla relazione d’ufficio emerge che sulla base dei dati forniti nella relazione annuale, il quantitativo di percolato smaltito parrebbe di entità significativamente inferiore a quello teoricamente prodotto, si evidenzia la necessità di imporre una verifica immediata dei livelli del percolato presenti in discarica al fine di escludere che il percolato presente in discarica, risultante dalla differenza tra quello prodotto (stimato sulla base dei bilancio idrici) e quello smaltito, non si disperda nell’ambiente circostante;
- a seguito dell’interruzione del sistema di estrazione e trattamento del biogas e quindi del verificarsi di una anomalia che ha portato a una variazione significativa dei normali livelli di emissione, il gestore non ne ha dato tempestiva comunicazione e non ha proceduto alla stima dei relativi impatti indicando le azioni da attuare per il ripristino, nel più breve tempo possibile, delle condizioni autorizzate;
- non è stato presentato il progetto completo approvato con l’AIA e non è stata data comunicazione del nominativo del responsabile tecnico incaricato della gestione dell’impianto;
- e) DGRT 761/2016, paragrafo B3, verifiche e criteri di ammissibilità , in quanto:
- non sono stati eseguiti i controlli analitici su campioni di rifiuti prelevati in loco, con la frequenza riportata in autorizzazione;
- le caratterizzazioni di base dei rifiuti conferiti dalla Soc. Tecnoambiente individuati dai CER 190203 non riportano in allegato i certificati analitici di tutti i rifiuti che compongono la miscela;
- f) DGRT 761/2016, paragrafo I.2, punto 9 in quanto non sono state effettuate le comunicazioni previste in caso di respingimento dei carichi non conformi;
- g) DGRT 761/2016, paragrafo E- gestione in quanto non è stato presentato il piano di gestione operativa specifico per la coltivazione del lotto A);
- h) DGRT 761/2016, paragrafo I‑2 punto 23 in quanto non è stato presentato l’aggiornamento del piano finanziario;
VISTA la nota prot. 198 del 12/01/2018, in atti regionali n. 24890 del 17/01/2018, con la quale la Soc. Rimateria in risposta a quanto ordinato al punto 2 della diffida, ha trasmesso la documentazione denominata “Relazione illustrativa”, datata 11/01/2018, corredata di n. 7 allegati, che descrive i modi e i tempi di attuazione dei seguenti interventi: le opere di captazione e trattamento del biogas, le opere di regimazione idraulica delle acque meteoriche e alle coperture della discarica, il controllo dei livelli del percolato e gli interventi straordinari sul sistema di estrazione e le modalità di esecuzione delle verifiche analitiche in loco;
VISTE le seguenti successive comunicazioni inviate dalla Soc. Rimateria spa:
- nota n. 587 del 07/02/2018 (in atti regionali prot. n. 81870 del 14/02/2018), con la quale è stato inviato il report relativo alle misure eseguite nel gennaio 2018;
- nota n. 967 del 02/03/2018 (in atti regionali prot. n. 126410 del 06/03/2018), con la quale è stato inviato il report relativo alle misure eseguite dal 01/02/2018 al 15/02/2018;
- nota n. 1202 del 15/03/2018 (in atti regionali prot. n. 153920 del 19/03/2018), con la quale è stato inviato il report relativo alle misure eseguite dal 16/02/2018 al 28/02/2018;
VISTE le seguenti comunicazioni trasmesse dall’ARPAT, Dipartimento Piombino-Elba:
- nota, in atti regionali prot. n. 92901 del 19/02/2018, di invio del contributo istruttorio richiesto sulla proposta metodologica per revisione analisi del rischio inviata da Rimateria;
- nota, in atti regionali prot. n. 104465 del 23/02/2018, di trasmissione preliminare del Rapporto Ispettivo anno 2017;
- nota, in atti regionali prot. n. 128811 del 03/03/2018, di trasmissione del Rapporto Ispettivo anno 2017;
- nota, in atti regionali prot. n. 149272 del 16/03/2018, di verifica ottemperanza prescrizioni diffida (DD 17478/2017)
- nota, in atti regionali prot. n. 165062 del 23/03/2018, di invio del contributo istruttorio sulla documentazione inviata da Rimateria “Determinazione dei livelli di controllo e di guardia per il monitoraggio delle acque sotterranee”;
RICHIAMATE integralmente le risultanze del sopralluogo effettuato, in data 05/02/2018, da funzionari di questo Settore unitamente ai Carabinieri del NOE di Grosseto, finalizzato alla verifica dell’adempimento della succitata diffida n. 17478 del 29/11/2017, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. 1), nel quale si conclude che il gestore con la relazione illustrativa dell’11/01/2018 e relativi 7 allegati ha affrontato solo gli aspetti di cui al punto 2 della diffida, mentre rispetto al punto 1, nulla è stato riferito riguardo il mancato rispetto delle prescrizioni dell’AIA, con particolare riferimento a quanto evidenziato alle lettere b), d), e), f), g), h) della diffida;
RICHIAMATO integralmente quanto riportato nella relazione d’ufficio integrativa, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. 2), nella quale sono valutati gli interventi descritti dal gestore con la relazione inviata a seguito della precedente diffida di cui al proprio decreto 17478 del 29/11/2017;
ACCERTATO che, nonostante il gestore abbia attuato alcuni interventi a seguito della diffida, la gestione della discarica risulta, a oggi, ancora condotta in maniera non completamente adeguata e conforme alle norme tecniche di riferimento di cui al D.lgs 36/2003 e a quanto autorizzato e che il gestore non ha risolto e attuato tutto quanto rilevato e prescritto con il precedente atto di diffida, come dettagliatamente riportato nel verbale e nella relazione in allegati 1 e 2 al presente provvedimento;
RITENUTO che il perdurare delle difformità rilevate manifesta una situazione di potenziale pericolo per l’ambiente e che si rende necessario imporre al gestore il completamento degli interventi già oggetto di precedente diffida, di cui al decreto 17478 del 29/11/2017;
RITENUTO che, per quanto sopra riportato, sono necessari interventi minimi immediati al fine di:
- ripristinare l’estrazione di biogas, garantendo con continuità la massima efficienza di captazione ed effettuando il corretto trattamento, minimizzando le emissioni diffuse e incontrollate in atmosfera;
- attivare il recupero energetico del biogas;
- attuare gli interventi di copertura provvisoria e temporanea della discarica, necessari sia a ridurre le emissioni di biogas che a minimizzare l’infiltrazione di acque meteoriche e la produzione di percolato;
- verificare lo stato di presenza del percolato nel corpo dei rifiuti;
- presentare il piano annuale delle coperture;
- presentare lo stato di avanzamento dei lavori previsti dal crono programma di realizzazione del progetto di variante 4 approvato;
RITENUTO inoltre necessario, da quanto emerge dalla relazione d’ufficio allegata (allegato 2) e per le motivazioni in essa riportate :
- prescrivere l’esecuzione immediata di una campagna di analisi isotopica, sulle matrici percolato e acque sotterranee (monte e valle);
- attuare gli interventi di potenziamento del sistema di captazione del percolato individuati al paragrafo 3.2 dell’All.1 al progetto generale di VAR.4 “Protocollo gestione acque meteo”, procedendo già in fase di gestione operativa al controllo dei battenti di percolato come previsto dal paragrafo 7.2 del PMC per la fase di gestione post-operativa;
- prescrivere l’immediata presentazione di una nuova analisi del rischio che dovrà essere validata da ARPAT al fine della conferma della deroga al parametro DOC; nel caso in cui non sia fornita un’analisi del rischio conforme a quanto richiesto, si procederà alla sospensione della deroga;
- prescrivere l’esecuzione dei monitoraggi delle acque di falda conformemente a quanto richiesto da ARPAT;
ACCERTATO che, a seguito di aggiornamento dell’AIA con DGRT n 761/2016 non risulta che la soc. Rimateria abbia avviato l’iter di adeguamento della garanzia finanziaria già in essere, in conformità a quanto previsto dall’AIA761/2016;
RITENUTO che il protrarsi dei conferimenti dei rifiuti, in assenza dei presidi minimi necessari, costituisce un’ aggravante dell’impatto della discarica sull’ambiente;
VISTA la comunicazione del 23/03/2018 della soc. Rimateria Spa, in atti regionali prot. n. 169596 del 27/03/2018, con la quale ”… si comunica che in data 21/03/2018 è stato notificato alla scrivente il provvedimento di sequestro preventivo ai sensi dell’art.321 del cpp dell’impianto di discarica di RIMateria, pertanto ogni attività di conferimento e di gestione è da intendersi sospesa a decorrere dalla suddetta data.
E’ in ogni caso assicurato un presidio minimo di gestione ordinaria riferibile all’impianto di biogas e all’impianto di percolato, come previsto dal verbale di esecuzione del sequestro.
Resta inteso che risultano sospesi a far data dal 21/03 tutti gli interventi in corso o programmati di cui alla nostra nota trasmessa in risposta alla Diffida Regionale in data 15/01/2018 nonché tutti i monitoraggi e controlli previsti negli atti citati.”;
VISTA la nota del 04/04/2018, in atti regionali prot. n. 198767 del 11/04/2018, inviata dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale, Nucleo Operativo Ecologico di Grosseto, con la quale si comunica che è stata data esecuzione al Sequestro Preventivo emesso dal Tribunale di Livorno per la discarica di Piombino, loc. Ischia di Crociano, gestita da Rimateria spa e al fine di salvaguardare le matrici ambientali e la sicurezza dell’impianto, è stato autorizzato l’accesso all’area in sequestro al coordinatore tecnico dell’azienda e ad alcuni operai specializzati, al solo fine di :
- gestire l’impianto di captazione del biogas;
- gestire il percolato;
- gestire l’impianto di abbattimento odori;
DATO ATTO che con la succitata nota il Comando Carabinieri trasmetteva copia del decreto di sequestro preventivo “per gli opportuni provvedimenti amministrativi di competenza e per le eventuali prescrizioni da imporre all’azienda al fine di regolarizzare l’impianto”;
VALUTATO necessario, sulla base degli accertamenti effettuati e di quanto evidenziato nella relazione d’ufficio allegata, che sussistono le condizioni per procedere, in applicazione di quanto disposto dall’art. 29- decies, comma 9, lettera b), del Dlgs 152/2006, alla diffida e contestuale sospensione dei conferimenti, al fine di non aggravare la situazione già in essere;
RITENUTO pertanto di procedere alla diffida e contestuale sospensione dei conferimenti, indicando le appropriate misure che questa autorità competente ritiene necessarie per ripristinare e garantire la conformità dell’impianto all’AIA e alla normativa di settore, nonché ai fini di garantire la prevenzione o la riduzione degli impatti negativi, nel rispetto del principio di cui all’art. 177, c.4, del D.Lgs. 152/2006: “I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
- a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.”, subordinando in ogni caso l’eventuale ripresa dell’attività, già sospesa a seguito dell’intervenuto sequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria e alle cui decisioni rimane comunque condizionata, alla verifica, da parte di questa Autorità competente, dell’attuazione degli interventi ritenuti necessari;
VISTO il decreto del Dirigente della Direzione Ambiente ed Energia n. 6353 del 24/12/2015 ad oggetto “Organizzazione Direzione Ambiente ed Energia” con cui sono state definite declaratorie e competenza dei Settori della Direzione anche a seguito del riassetto istituzionale di cui alla lr n. 22/2015 che ha determinato il nuovo assetto della Direzione a partire dal 1 gennaio 2016;
DICHIARATA l’assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato visionato dal funzionario responsabile della Posizione organizzativa “Autorizzazioni Discariche, Impianti di trattamento rifiuti di derivazione urbana”;
DECRETA
- DI DIFFIDARE la soc. Rimateria spa, in qualità di gestore della discarica sita in loc. Ischia di Crociano in comune di Piombino, ad attuare tutte le azioni e gli interventi necessari a ricondurre la gestione della discarica nel rispetto delle prescrizioni di cui all’AIA 189 del 09/12/2011 rilasciata dalla Provincia di Livorno, come modificata dalla DGRT n. 761 del 01/08/2016, nonché nel rispetto della normativa di settore, ottemperando a quanto già prescritto con la precedente diffida di cui al decreto dirigenziale n. 17478 del 29/11/2017 e con il presente atto, eliminando le difformità rilevate nel verbale di sopralluogo e nella relazione d’ufficio allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto (allegati 1 e 2), dando priorità agli interventi finalizzati a:
- a) massimizzare l’estrazione di biogas, ripristinando almeno tutti i pozzi previsti in variante 3, realizzandone il collegamento al sistema di estrazione;
- b) riavviare i motori di recupero energetico del biogas, dando priorità al recupero energetico, mantenendo comunque fin da subito costantemente funzionante la torcia di emergenza;
- c) attuare gli interventi di copertura della discarica, con le diverse modalità previste in AIA per le distintearee, necessari a ridurre le emissioni di biogas, l’infiltrazione di acque meteoriche e la produzione di percolato;
- d) presentare l’aggiornamento del piano finanziario e il calcolo delle garanzie e conseguentemente, se necessario, l’adeguamento delle garanzie già prestate, a copertura degli oneri finanziari derivanti dalla nuova AIA; in ogni caso il gestore dovrà fornire risposta a tutte le osservazioni riportate negli allegati al presente atto;
- DI SOSPENDERE il conferimento dei rifiuti, sino a che non sarà valutata, da parte di questa autorità competente, l’attuazione di quanto riportato al precedente punto 1 nonché dell’attuazione di tutti gli interventi già ordinati con la precedente diffida di cui al decreto dirigenziale n. 17478 del 29/11/2017 e delle ulteriori prescrizioni di cui al presente atto;
- DI PRECISARE che la ripresa dell’attività di conferimento dei rifiuti rimane comunque subordinata, oltre a quanto stabilito al precedente punto 2, a quanto disposto dal Tribunale di Livorno con decreto di sequestro preventivo n. 5796/19 NR e n. 1240/18 GIP;
- DI PRESCRIVERE che i tempi di attuazione degli interventi di cui al precedente punto 1 dovranno essere puntualmente descritti in un crono programma da inviare a questo Settore entro 10 gg dal ricevimento della presente; il crono programma dovrà essere accompagnato da una relazione descrittiva che dettagli e motivi le modalità e i tempi di intervento previsti;
- DI PRESCRIVERE alla Soc. Rimateria SPA, entro 90 gg dal ricevimento del presente atto:
- a) l’attivazione degli interventi di potenziamento del sistema di captazione del percolato individuati al paragrafo 3.2 dell’All.1 al progetto generale di VAR.4 “Protocollo gestione acque meteo”, procedendo già in fase di gestione operativa al controllo dei battenti di percolato come previsto dal paragrafo 7.2 del PMC in fase di gestione post-operativa;
- b) l’esecuzione di una campagna di analisi isotopica, sulle matrici percolato e acque sotterranee, nei modi descritti nella relazione allegata (allegato 2);
- DI PRESCRIVERE la presentazione, entro 60 gg dal ricevimento della presente diffida, di una nuova analisi del rischio per la conferma della deroga al parametro DOC, che tenga conto di quanto espresso nel parere ARPAT richiamato in narrativa; la nuova analisi del rischio dovrà essere validata da ARPAT al fine della conferma della deroga al parametro DOC;
- DI ORDINARE alla Soc. Rimateria spa di attivare, entro 10 gg dal termine di cui al precedente punto 3, le procedure necessarie presso il Tribunale di Livorno, ai fini di ottenere le autorizzazioni previste al fine di realizzare gli interventi prescritti per la messa in sicurezza e il ripristino delle condizioni di esercizio;
- DI ORDINARE alla Soc. Rimateria di attivare, entro 5 giorni dal ricevimento del presente atto, le procedure necessarie presso il Tribunale di Livorno, ai fini di ottenere le autorizzazioni necessarie all’esecuzione delle attività previste dal Piano di Monitoraggio e controllo approvato con l’AIA761/2016;
- DI PRECISARE, in ottemperanza di quanto prescritto all’articolo 5, comma 3, della Legge 241/1990 che:
- il Settore responsabile del procedimento di cui al presente atto amministrativo è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche della Regione Toscana, con sede in Via di Novoli, 26 – Firenze;
- la responsabilità del procedimento è assegnata al Dirigente Andrea Rafanelli;
- DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento tramite Pec ai seguenti soggetti:
- Soc. Rimateria spa;
- Comune di Piombino;
- ARPAT sub-dipartimento di Piombino-Elba;
- Dipartimento della prevenzione della Azienda USL Toscana Nord Ovest;
- Al Tribunale di Livorno — Ufficio del G.I.P. (Procedimento 1240/18 – Dott. Marco Sacquegna);
- Alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Livorno (procedimento n. 5796/17 – Dott. Massimo Mannucci);
- Comando Carabinieri Tutela per l’Ambiente Nucleo Operativo Ecologico di Grosseto;
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR nei termini di legge, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per soli motivi di legittimità nel termine di 120 giorni dalla data di notifica, comunicazione o piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto, esplica i suoi effetti a far data dalla notifica al soggetto interessato, che si intende assolta con la trasmissione tramite Pec.