DALLA REGIONE UN DECRETO SHOCK MA DURA SOLO POCHE ORE

Una discarica piena di sequestri e dissequestri

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PIOMBINO 20 aprile 2018 – Avvi­so ai nav­i­gan­ti, ovvero a tut­ti col­oro che han­no avu­to la bon­tà di leg­gere l’ar­ti­co­lo che, sul­la vicen­da RiMa­te­ria, abbi­amo pro­pos­to ai nos­tri let­tori nel tar­do pomerig­gio di oggi, 20 aprile. Quel testo si com­pone­va di quat­tro capi­toli, che ripro­poni­amo di segui­to con  l’ag­giun­ta di una quin­ta parte che si è resa nec­es­saria  in segui­to ad un inter­ven­to del­la Regione intorno alle 19,30. Vi colpirà il modo in cui gli sce­nari sono cam­biati rad­i­cal­mente. Non ci pos­si­amo scusare per­ché le colpe non sono nos­tre ma del­l’evoluzione spes­so incom­pren­si­bile e insp­ie­ga­bile con cui la sto­ria si sta trasci­nan­do. Non colpi di sce­na ma roba che con­viene solo rac­con­tare las­cian­do a chi vuole il giudizio.

Ave­va­mo scrit­to:

 Capi­to­lo pri­mo, 21 mar­zo. La dis­car­i­ca gesti­ta da RiMa­te­ria a Ischia di Cro­ciano viene pos­ta sot­to seque­stro con atto del Gip di Livorno. Il provved­i­men­to è con­seguente ad una serie di ver­i­fiche sul sito, attuate nell’ultimo anno da parte di fun­zionari region­ali e dei cara­binieri del Noe. Con­trol­li che han­no por­ta­to a ril­e­vare una serie di irre­go­lar­ità pre­sen­ti nell’impianto e con­trastan­ti con le autor­iz­zazioni all’esercizio rilas­ci­ate dal­la Provin­cia nel 2007 e 2011.
Capi­to­lo sec­on­do. RiMa­te­ria, che ha sem­pre sostenu­to di aver dato cor­so, dopo anni di inerzia, ai lavori di mes­sa a nor­ma, ha pre­sen­ta­to istan­za di dis­se­que­stro attra­ver­so un pro­prio legale. In bal­lo, per la spa del pres­i­dente Vale­rio Cara­mas­si, una ses­san­ti­na di posti di lavoro (maes­tranze per­al­tro sen­za tutele) e la stes­sa vita del­la soci­età che sen­za l’attività del­la dis­car­i­ca, ovvero sen­za i con­fer­i­men­ti e quin­di gli incas­si, non solo non avrebbe potu­to provvedere ai lavori di rego­lar­iz­zazione ma avrebbe avu­to anche gravis­si­mi prob­le­mi nel­la ges­tione ordi­nar­ia.
Capi­to­lo ter­zo. Pochi giorni fa, il 18 aprile, lo stes­so Gip di Livorno ha deciso il dis­se­que­stro dell’impianto con il parziale ok anche da parte del sos­ti­tu­to procu­ra­tore che con­duce le indagi­ni sul­la dis­car­i­ca. La moti­vazione si lega all’esigenza di non aggravare una situ­azione pre­caria con un atto di bloc­co che avrebbe imped­i­to le opere di mes­sa a nor­ma.
Capi­to­lo quar­to. In data di oggi, 20 aprile, la direzione ambi­ente e ener­gia del­la Regione Toscana, per inizia­ti­va del respon­s­abile del set­tore, ha adot­ta­to un nuo­vo decre­to di dif­fi­da a RiMa­te­ria con la con­tes­tuale e imme­di­a­ta sospen­sione dei con­fer­i­men­ti dei rifiu­ti.

A questo pun­to ave­vano legit­ti­ma­mente avan­za­to una con­sid­er­azione e con­seguente­mente così spie­ga­to:

Dire che la situ­azione è “ingar­bugli­a­ta” è perfi­no poca cosa.
Guardan­do alla sostan­za si può sin­te­tiz­zare affer­man­do che RiMa­te­ria, che non ha osta­coli all’uso del­la dis­car­i­ca sul piano penale, cioè da parte del­la Procu­ra, ne ha invece molti ed impor­tan­ti sul piano ammin­is­tra­ti­vo per le azioni di con­trol­lo del­la Regione. I piani sono diver­si, gli attori, mag­is­trati e fun­zionari region­ali, pro­ce­dono per strade par­al­lele ma indipen­den­ti ed è in questo con­testo che si deve leg­gere una situ­azione che potrebbe apparire con­trad­dit­to­ria. E che non è solo figlia del pre­sente ma affon­da radi­ci nel­la ges­tione polit­i­ca dei rifiu­ti in anni pas­sati.

Il decre­to di cui stava­mo par­lan­do e sulle cui indi­cazioni nel­l’ar­ti­co­lo del pomerig­gio ci siamo sof­fer­mati è sta­to pub­bli­ca­to nel sito uffi­ciale del­la Regione toscana in data di oggi 20 aprile 2018 al numero 5859.

È molto lun­go e per chi ha la volon­tà di leg­ger­lo lo ripor­ti­amo inte­gral­mente alla fine di questo arti­co­lo. Quin­di un atto asso­lu­ta­mente uffi­ciale nel­la for­ma e nei con­tenu­ti. Pote­va­mo immag­inare che fos­se data­to, che non valesse più nul­la, pote­va­mo far fin­ta di niente di fronte ad una notizia che com­ple­ta­mente scon­vol­ge­va quan­to era sta­to deciso dal­la mag­i­s­tratu­ra appe­na 24 ore pri­ma? Vor­rem­mo che rispon­desse la Regione a cui rib­a­di­amo che l’at­to è data­to 20 aprile 2018, cioè oggi, non ieri o qualche giorno fa.

Capi­to­lo quin­to. Nel­la pri­ma ser­a­ta di oggi, la Regione, quan­do ormai gli organi di infor­mazione si era­no dilun­gati sul­la notizia, ha diram­a­to il seguente comu­ni­ca­to stam­pa:

FIRENZE – A propos­i­to di arti­coli di stam­pa sul decre­to regionale con il quale si dispone la sospen­sione dei con­fer­i­men­ti nel­la dis­car­i­ca di Rima­te­ria a Piom­bi­no, a segui­to del provved­i­men­to di seque­stro del mar­zo scor­so, la Regione Toscana ritiene nec­es­sari alcune doverosi chiari­men­ti. L’amministrazione regionale, venu­ta a conoscen­za del provved­i­men­to di dis­se­que­stro dis­pos­to dal­l’au­torità giudiziaria in con­comi­tan­za al provved­i­men­to ammin­is­tra­ti­vo di com­pe­ten­za regionale, ha provve­du­to a ret­ti­fi­care quest’ul­ti­mo, ren­den­do­lo asso­lu­ta­mente con­gru­ente con il provved­i­men­to del­l’au­torità giudiziaria. Il decre­to di ret­ti­fi­ca deve tut­tavia essere inser­i­to in pro­ce­du­ra a segui­to del­la pub­bli­cazione del pri­mo. I due atti invece, ver­ran­no noti­fi­cati con­tem­po­ranea­mente all’azien­da Rima­te­ria. Il decre­to di cui si par­la nel­l’ar­ti­co­lo non è per­tan­to effi­cace e non viene dis­pos­to alcun bloc­co ai con­fer­i­men­ti che potran­no ripren­dere così come indi­ca­to dal­l’at­to di dis­se­que­stro. L’asses­sore Fratoni, nel dirsi dispiaci­u­ta per tale antic­i­pazione parziale e non rispon­dente alla realtà dei fat­ti, ha ricorda­to che l’azione del­la Regione è sta­ta di totale ade­sione all’at­tiv­ità del­l’au­torità giudiziaria e del­la polizia giudiziaria con le quali la Regione ha costan­te­mente col­lab­o­ra­to.

Che dire? Non ci res­ta che pren­dere atto dei dispi­ac­eri del­l’asses­sore Fratoni e, men­tre res­ti­amo in atte­sa del nuo­vo decre­to con­cepi­to “in ade­sione all’at­tiv­ità del­l’au­torità giudiziaria”, ci fac­ciamo pre­mu­ra, col ben­efi­cio del dub­bio che a questo pun­to ci sarà con­ces­so, di infor­mare che cer­ta­mente la dis­car­i­ca è dis­se­ques­tra­ta e chi deve lavo­rare può far­lo (non ci dispi­ace cer­to per i lavo­ra­tori), che nuovi rifiu­ti pos­sono essere accolti, che RiMa­te­ria potrà oper­are alla mes­sa in sicurez­za del­l’impianto. Ovvi­a­mente sal­vo novità che nel caso rac­con­ter­e­mo nel capi­to­lo ses­to del­la telen­ov­ela.

Questo il testo del decre­to n. 5859 del 20 aprile 2018

 

IL DIRIGENTE

VISTE le seguen­ti nor­ma­tive:
— Decre­to Leg­isla­ti­vo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in mate­ria ambi­en­tale”;
— D.Lgs. 13 gen­naio 2003, n. 36 “Attuazione del­la diret­ti­va 1999/31/CE rel­a­ti­va alle dis­cariche”;
DM 27/09/2010 “Cri­teri di ammis­si­bil­ità dei rifiu­ti in dis­car­i­ca – Abrogazione Dm 3 agos­to 2005”;
— Legge Regionale 18 mag­gio 1998, n. 25, “Norme per la ges­tione dei rifiu­ti e la bonifi­ca dei siti  inquinati”;
— Legge Regionale 3 mar­zo 2015, n. 22 “Riordi­no delle fun­zioni provin­ciali e attuazione del­la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Dis­po­sizioni sulle cit­tà met­ro­pol­i­tane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comu­ni). Mod­i­fiche alle leg­gi region­ali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011,65/2014”;
— Legge Regionale 5 feb­braio 2016, n. 9 “Riordi­no delle fun­zioni delle province e del­la Cit­tà met­ro­pol­i­tana di Firen­ze. Mod­i­fiche alle leg­gi region­ali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011”;
PREMESSO che la soc. Rima­te­ria spa (PIVA/CF 01160290498) è il gestore del­la dis­car­i­ca per rifiu­ti non peri­colosi sita in comune di Piom­bi­no, loc. Ischia di Cro­ciano;
VISTI i seguen­ti atti:l’autorizzazione inte­gra­ta ambi­en­tale n. 278 del 30/10/2007 e n. 189 del 09/12/2011, rilas­ci­ate dal­la Provin­cia di Livorno a favore di ASIU Spa;

  • il pro­prio decre­to diri­gen­ziale n. 13085 del 06/12/2016 di voltura dei suc­c­i­tati atti a Rima­te­ria spa;
  • la DGRT n. 761 del 01/08/2016 di mod­i­fi­ca sostanziale dell’AIA n. 189/2011, noti­fi­ca­ta con nota n. 325081 del 09/08/2016;
  • pre­sa d’atto di mod­i­fi­ca non sostanziale pro­pria comu­ni­cazione n.OOGRT/384134/P.050.040.020  del 03/08/2017;  che autor­iz­zano la soc. Rima­te­ria alla real­iz­zazione e all’esercizio del­la dis­car­i­ca per rifiu­ti non peri­colosi sita in comune di Piom­bi­no, loc. Ischia di Cro­ciano;

RICHIAMATO il pro­prio decre­to diri­gen­ziale n. 17478 del 29/11/2017 con il quale:
SI DIFFIDAVA la soc. Rima­te­ria, in qual­ità di gestore del­la dis­car­i­ca sita in loc. Ischia di Cro­ciano in comune di Piom­bi­no, ad attuare tutte le azioni e gli inter­ven­ti nec­es­sari a ricon­durre la ges­tione del­la dis­car­i­ca nel rispet­to delle pre­scrizioni di cui all’AIA 189 del 09/12/2011 rilas­ci­a­ta dal­la Provin­cia di Livorno, come mod­i­fi­ca­ta dal­la DGRT n. 761 del 01/08/2016, e dei det­ta­mi nor­ma­tivi di cui al D.lgs. 152/2006, al D.lgs. 36/2003 e al DM 7/09/2010;

  1. SI ORDINAVA alla soc. Rima­te­ria Spa l’attivazione imme­di­a­ta, sen­za ulte­ri­ori e immo­ti­vati ritar­di e non oltre il ter­mine mas­si­mo di 30 giorni dal­la noti­fi­ca dell’atto, di tutte le azioni nec­es­sarie a elim­inare le inosser­vanze ril­e­vate, imple­men­tan­do le seguen­ti azioni min­ime:
  2. a) garan­tire l’aspi­razione in con­tin­uo e il trat­ta­men­to del bio­gas, ripristi­nan­do imme­di­ata­mente il col­lega­men­to di tut­ti i pozzi di estrazione esisten­ti alle stazioni di aspi­razione e invian­do il  bio­gas estrat­to a ido­neo trat­ta­men­to;
  3. b) effet­tuare la cop­er­tu­ra provvi­so­ria di tutte le super­fi­ci del­la dis­car­i­ca non inter­es­sate dal prog­et­to di ampli­a­men­to di 4a vari­ante, la cop­er­tu­ra tem­po­ranea delle aree di dis­car­i­ca non inter­es­sate dal­lo scari­co gior­naliero dei rifiu­ti da almeno 15 gg e la cop­er­tu­ra gior­naliera dei rifiu­ti scar­i­cati, sec­on­do le modal­ità ripor­tate in autor­iz­zazione, min­i­miz­zan­do l’infiltrazione delle acque mete­oriche e la con­seguente pro­duzione di per­co­la­to; con­tem­po­ranea­mente dovran­no essere real­iz­zate le nec­es­sarie opere di regi­mazione e allon­tana­men­to delle acque mete­oriche super­fi­ciali non con­t­a­m­i­nate;
  4. c) ver­i­fi­care gior­nal­mente il liv­el­lo del per­co­la­to pre­sente nei pozzi di estrazione, garan­ten­done l’allontanamento con con­ti­nu­ità; in mer­i­to si pre­cisa che la dis­car­i­ca non può fun­gere in ogni caso da baci­no di con­teni­men­to del per­co­la­to, il cui bat­tente nel cor­po dei rifiu­ti deve essere man­tenu­to ai liv­el­li min­i­mi com­pat­i­bili con i sis­te­mi di estrazione e le quote degli argi­ni di con­teni­men­to perime­trali di fon­do vas­ca;
  5. d) eseguire le ver­i­fiche in loco sui rifiu­ti ammes­si allo smal­ti­men­to, sec­on­do le modal­ità pre­viste dall’autorizzazione;
  6. SI PRESCRIVEVA :
  • l’invio, entro 15 gg dal­la sca­den­za del ter­mine di cui al pun­to 2, di una relazione che evi­den­zi­asse l’eliminazione delle inosser­vanze ril­e­vate nel sud­det­to atto;
  • l’invio con caden­za quindic­i­nale, dal­la noti­fi­ca dell’atto e fino a dis­po­sizione con­traria, agli uffi­ci region­ali com­pe­ten­ti e all’ARPAT, dipar­ti­men­to sub-provin­ciale Piom­bi­no-Elba, degli esi­ti delle mis­urazioni gior­naliere del liv­el­lo di per­co­la­to pre­sente in dis­car­i­ca e dei quan­ti­ta­tivi di per­co­la­to smalti­ti; in quan­to, a segui­to di sopral­lu­oghi e ver­i­fiche d’uf­fi­cio, era sta­to ril­e­va­to che la ges­tione del­la dis­car­i­ca avveni­va nelle seguen­ti con­dizioni:
  1. man­ca­ta aspi­razione del bio­gas prodot­to e suc­ces­si­vo invio ai sis­te­mi di recupero/trattamento, con con­seguente totale emis­sione dif­fusa e incon­trol­la­ta in atmos­fera;
  2. assen­za di cop­er­tu­ra defin­i­ti­va (anche in con­fig­u­razione sem­pli­fi­ca­ta), tem­po­ranea e gior­naliera delle super­fi­ci del­la dis­car­i­ca, con ges­tione di un fronte di scari­co di super­fi­ci mag­giori a quelle con­sen­tite;
  3. man­ca­ta regi­mazione di tutte le acque mete­oriche rica­den­ti sul­la super­fi­cie del­la dis­car­i­ca, con con­seguente infil­trazione di tali acque nei rifiu­ti e con­seguente man­ca­ta min­i­miz­zazione del­la pro­duzione di per­co­la­to;
  4. man­ca­ta real­iz­zazione di aree attrez­zate per ospitare la quar­an­te­na dei rifiu­ti sot­to­posti a ver­i­fi­ca ana­lit­i­ca in loco e quin­di la man­ca­ta effet­tuazione di con­trol­li analiti­ci sui rifiu­ti ammes­si a dis­car­i­ca;
  5. man­ca­ta pre­sen­tazione del piano di ges­tione oper­a­ti­va speci­fi­co per la colti­vazione del lot­to A); e non rispet­tan­do le seguen­ti pre­scrizioni AIA:
  6. a) AIA 189/2011, para­grafo 4.2 Pre­scrizioni – Ges­tione bio­gas e del recu­pero ener­geti­co, para­grafo 6.1 Gen­erale e DGRT 761/2016, para­grafo b4-bio­gas, in quan­to il bio­gas prodot­to dal­la dis­car­i­ca non era aspi­ra­to e bru­ci­a­to dal sis­tema di recu­pero ener­geti­co o com­bus­to in tor­cia e quin­di non sono state adot­tate tutte le mis­ure nec­es­sarie ad evitare un aumen­to, anche tem­po­ra­neo, del­l’in­quina­men­to in ogni matrice ambi­en­tale (in questo caso la matrice aria);
  7. b) DGRT 761/2016, para­grafo C1-cop­er­tu­ra, para­grafo E- Ges­tione , in quan­to la super­fi­cie del fronte di scari­co era net­ta­mente supe­ri­ore ai 3000 m² pre­scrit­ti in autor­iz­zazione e lo stes­so fronte non risul­ta­va dota­to di cop­er­tu­ra gior­naliera; le par­ti di dis­car­i­ca non in colti­vazione non era­no uni­forme­mente ed adeguata­mente cop­erte e nes­suna area del­la dis­car­i­ca non inter­es­sa­ta dagli inter­ven­ti di ampli­a­men­to era dota­ta di cop­er­tu­ra defin­i­ti­va, anche in con­fig­u­razione sem­pli­fi­ca­ta.
  8. c) DGRT 761/2016, para­grafo I‑2 Acque e scarichi idri­ci, pun­to 13 in quan­to non sono state imme­di­ata­mente real­iz­zate, essendo trascor­si oltre 8 mesi dal rilas­cio dell’atto, le opere di regi­mazione idrauli­ca, anche in con­fig­u­razione provvi­so­ria, al fine di garan­tire fin da subito l’allontanamento delle acque mete­oriche, min­i­miz­zan­done l’infiltrazione nel cor­po dei rifiu­ti;
  9. d) DGRT 761/2016, para­grafo I‑1 let­tera e) Comu­ni­cazioni e req­ui­si­ti di noti­fi­ca gen­er­ali, pun­ti 2, 3,4,6 e let­tera f), pun­to 3, in quan­to:
  • la relazione annuale, da trasmet­tere a cura del gestore entro il 30 aprile di ogni anno (per la cui con­seg­na era sta­ta con­ces­sa la pro­ro­ga sino al 31/05/2017), è per­venu­ta agli uffi­ci region­ali in data 04/07/2017. Rispet­to al per­co­la­to, il gestore, nel­la relazione annuale, ha ripor­ta­to solo i dati dei quan­ti­ta­tivi di per­co­la­to smalti­to e non ha invece for­ni­to, come invece richiesto dal­l’A­IA 761/2016, i dati rel­a­tivi alla pro­duzione e al mon­i­tor­ag­gio dei liv­el­li di per­co­la­to pre­sente in dis­car­i­ca che, sem­pre da autor­iz­zazione, devono essere man­tenu­ti tali da garan­tire il non supera­men­to delle argina­ture di fon­do vas­ca (para­grafo C2.5‑Percolato). Con­sid­er­a­to che dal­la relazione d’ufficio emerge che sul­la base dei dati for­ni­ti nel­la relazione annuale, il quan­ti­ta­ti­vo di per­co­la­to smalti­to par­rebbe di entità sig­ni­fica­ti­va­mente infe­ri­ore a quel­lo teori­ca­mente prodot­to, si evi­den­zia la neces­sità di imporre una ver­i­fi­ca imme­di­a­ta dei liv­el­li del per­co­la­to pre­sen­ti in dis­car­i­ca al fine di esclud­ere che il per­co­la­to pre­sente in dis­car­i­ca, risul­tante dal­la dif­feren­za tra quel­lo prodot­to (sti­ma­to sul­la base dei bilan­cio idri­ci) e quel­lo smalti­to, non si dis­per­da nel­l’am­bi­ente cir­costante;
  • a segui­to dell’interruzione del sis­tema di estrazione e trat­ta­men­to del bio­gas e quin­di del ver­i­fi­car­si di una anom­alia che ha por­ta­to a una vari­azione sig­ni­fica­ti­va dei nor­mali liv­el­li di emis­sione, il gestore non ne ha dato tem­pes­ti­va comu­ni­cazione e non ha pro­ce­du­to alla sti­ma dei rel­a­tivi impat­ti indi­can­do le azioni da attuare per il ripristi­no, nel più breve tem­po pos­si­bile, delle con­dizioni autor­iz­zate;
  • non è sta­to pre­sen­ta­to il prog­et­to com­ple­to approva­to con l’AIA e non è sta­ta data comu­ni­cazione del nom­i­na­ti­vo del respon­s­abile tec­ni­co incar­i­ca­to del­la ges­tione dell’impianto;
  1. e) DGRT 761/2016, para­grafo B3, ver­i­fiche e cri­teri di ammis­si­bil­ità , in quan­to:
  • non sono sta­ti ese­gui­ti i con­trol­li analiti­ci su cam­pi­oni di rifiu­ti prel­e­vati in loco, con la fre­quen­za ripor­ta­ta in autor­iz­zazione;
  • le carat­ter­iz­zazioni di base dei rifiu­ti con­fer­i­ti dal­la Soc. Tec­noam­bi­ente indi­vid­uati dai CER 190203 non ripor­tano in alle­ga­to i cer­ti­fi­cati analiti­ci di tut­ti i rifiu­ti che com­pon­gono la mis­cela;
  1. f) DGRT 761/2016, para­grafo I.2, pun­to 9 in quan­to non sono state effet­tuate le comu­ni­cazioni pre­viste in caso di resp­ing­i­men­to dei carichi non con­for­mi;
  2. g) DGRT 761/2016, para­grafo E- ges­tione in quan­to non è sta­to pre­sen­ta­to il piano di ges­tione oper­a­ti­va speci­fi­co per la colti­vazione del lot­to A);
  3. h) DGRT 761/2016, para­grafo I‑2 pun­to 23 in quan­to non è sta­to pre­sen­ta­to l’aggiornamento del piano finanziario;

VISTA la nota prot. 198 del 12/01/2018, in atti region­ali n. 24890 del 17/01/2018, con la quale la Soc. Rima­te­ria in rispos­ta a quan­to ordi­na­to al pun­to 2 del­la dif­fi­da, ha trasmes­so la doc­u­men­tazione denom­i­na­ta “Relazione illus­tra­ti­va”, data­ta 11/01/2018, corre­da­ta di n. 7 alle­gati, che descrive i modi e i tem­pi di attuazione dei seguen­ti inter­ven­ti: le opere di cap­tazione e trat­ta­men­to del bio­gas, le opere di regi­mazione idrauli­ca delle acque mete­oriche e alle cop­er­ture del­la dis­car­i­ca, il con­trol­lo dei liv­el­li del per­co­la­to e gli inter­ven­ti stra­or­di­nari sul sis­tema di estrazione e le modal­ità di ese­cuzione delle ver­i­fiche analitiche in loco;

VISTE le seguen­ti suc­ces­sive comu­ni­cazioni invi­ate dal­la Soc. Rima­te­ria spa:

  • nota n. 587 del 07/02/2018 (in atti region­ali prot. n. 81870 del 14/02/2018), con la quale è sta­to invi­a­to il report rel­a­ti­vo alle mis­ure ese­gui­te nel gen­naio 2018;
  • nota n. 967 del 02/03/2018 (in atti region­ali prot. n. 126410 del 06/03/2018), con la quale è sta­to invi­a­to il report rel­a­ti­vo alle mis­ure ese­gui­te dal 01/02/2018 al 15/02/2018;
  • nota n. 1202 del 15/03/2018 (in atti region­ali prot. n. 153920 del 19/03/2018), con la quale è sta­to invi­a­to il report rel­a­ti­vo alle mis­ure ese­gui­te dal 16/02/2018 al 28/02/2018;

VISTE le seguen­ti comu­ni­cazioni trasmesse dall’ARPAT, Dipar­ti­men­to Piom­bi­no-Elba:

  • nota, in atti region­ali prot. n. 92901 del 19/02/2018, di invio del con­trib­u­to istrut­to­rio richiesto sul­la pro­pos­ta metodolog­i­ca per revi­sione anal­isi del ris­chio invi­a­ta da Rima­te­ria;
  • nota, in atti region­ali prot. n. 104465 del 23/02/2018, di trasmis­sione pre­lim­inare del Rap­por­to Ispet­ti­vo anno 2017;
  • nota, in atti region­ali prot. n. 128811 del 03/03/2018, di trasmis­sione del Rap­por­to Ispet­ti­vo anno 2017;
  • nota, in atti region­ali prot. n. 149272 del 16/03/2018, di ver­i­fi­ca ottem­per­an­za pre­scrizioni dif­fi­da (DD 17478/2017)
  • nota, in atti region­ali prot. n. 165062 del 23/03/2018, di invio del con­trib­u­to istrut­to­rio sul­la doc­u­men­tazione invi­a­ta da Rima­te­ria “Deter­mi­nazione dei liv­el­li di con­trol­lo e di guardia per il mon­i­tor­ag­gio delle acque sot­ter­ra­nee”;

RICHIAMATE inte­gral­mente le risul­tanze del sopral­lu­o­go effet­tua­to, in data 05/02/2018, da fun­zionari di questo Set­tore uni­ta­mente ai Cara­binieri del NOE di Gros­se­to, final­iz­za­to alla ver­i­fi­ca dell’adempimento del­la suc­c­i­ta­ta dif­fi­da n. 17478 del 29/11/2017, alle­ga­to alla pre­sente quale parte inte­grante e sostanziale (all. 1), nel quale si con­clude che il gestore con la relazione illus­tra­ti­va dell’11/01/2018 e rel­a­tivi 7 alle­gati ha affronta­to solo gli aspet­ti di cui al pun­to 2 del­la dif­fi­da, men­tre rispet­to al pun­to 1, nul­la è sta­to rifer­i­to riguar­do il man­ca­to rispet­to delle pre­scrizioni dell’AIA, con par­ti­co­lare rifer­i­men­to a quan­to evi­den­zi­a­to alle let­tere b), d), e), f), g), h) del­la dif­fi­da;

RICHIAMATO inte­gral­mente quan­to ripor­ta­to nel­la relazione d’ufficio inte­gra­ti­va, alle­ga­ta alla pre­sente quale parte inte­grante e sostanziale (all. 2), nel­la quale sono val­u­tati gli inter­ven­ti descrit­ti dal gestore con la relazione invi­a­ta a segui­to del­la prece­dente dif­fi­da di cui al pro­prio decre­to 17478 del 29/11/2017;

ACCERTATO che, nonos­tante il gestore abbia attua­to alcu­ni inter­ven­ti a segui­to del­la dif­fi­da, la ges­tione del­la dis­car­i­ca risul­ta, a oggi, anco­ra con­dot­ta in maniera non com­ple­ta­mente adegua­ta e con­forme alle norme tec­niche di rifer­i­men­to di cui al D.lgs 36/2003 e a quan­to autor­iz­za­to e che il gestore non ha risolto e attua­to tut­to quan­to ril­e­va­to e pre­scrit­to con il prece­dente atto di dif­fi­da, come det­tagli­ata­mente ripor­ta­to nel ver­bale e nel­la relazione in alle­gati 1 e 2 al pre­sente provved­i­men­to;

RITENUTO che il per­du­rare delle dif­for­mità ril­e­vate man­i­fes­ta una situ­azione di poten­ziale peri­co­lo per l’ambiente e che si rende nec­es­sario imporre al gestore il com­ple­ta­men­to degli inter­ven­ti già ogget­to di prece­dente dif­fi­da, di cui al decre­to 17478 del 29/11/2017;

RITENUTO che, per quan­to sopra ripor­ta­to, sono nec­es­sari inter­ven­ti min­i­mi imme­diati al fine di:

  • ripristinare l’es­trazione di bio­gas, garan­ten­do con con­ti­nu­ità la mas­si­ma effi­cien­za di cap­tazione ed effet­tuan­do il cor­ret­to trat­ta­men­to, min­i­miz­zan­do le emis­sioni dif­fuse e incon­trol­late in atmos­fera;
  • atti­vare il recu­pero ener­geti­co del bio­gas;
  • attuare gli inter­ven­ti di cop­er­tu­ra provvi­so­ria e tem­po­ranea del­la dis­car­i­ca, nec­es­sari sia a ridurre le emis­sioni di bio­gas che a min­i­miz­zare l’infiltrazione di acque mete­oriche e la pro­duzione di per­co­la­to;
  • ver­i­fi­care lo sta­to di pre­sen­za del per­co­la­to nel cor­po dei rifiu­ti;
  • pre­sentare il piano annuale delle cop­er­ture;
  • pre­sentare lo sta­to di avan­za­men­to dei lavori pre­visti dal crono pro­gram­ma di real­iz­zazione del prog­et­to di vari­ante 4 approva­to;

RITENUTO inoltre nec­es­sario, da quan­to emerge dal­la relazione d’ufficio alle­ga­ta (alle­ga­to 2) e per le moti­vazioni in essa ripor­tate :

  • pre­scri­vere l’esecuzione imme­di­a­ta di una cam­pagna di anal­isi iso­topi­ca, sulle matri­ci per­co­la­to e acque sot­ter­ra­nee (monte e valle);
  • attuare gli inter­ven­ti di poten­zi­a­men­to del sis­tema di cap­tazione del per­co­la­to indi­vid­uati al para­grafo 3.2 dell’All.1 al prog­et­to gen­erale di VAR.4 “Pro­to­col­lo ges­tione acque meteo”, proce­den­do già in fase di ges­tione oper­a­ti­va al con­trol­lo dei bat­ten­ti di per­co­la­to come pre­vis­to dal para­grafo 7.2 del PMC per la fase di ges­tione post-oper­a­ti­va;
  • pre­scri­vere l’immediata pre­sen­tazione di una nuo­va anal­isi del ris­chio che dovrà essere val­i­da­ta da ARPAT al fine del­la con­fer­ma del­la dero­ga al para­metro DOC; nel caso in cui non sia for­ni­ta un’analisi del ris­chio con­forme a quan­to richiesto, si pro­ced­erà alla sospen­sione del­la dero­ga;
  • pre­scri­vere l’esecuzione dei mon­i­tor­ag­gi delle acque di fal­da con­forme­mente a quan­to richiesto da ARPAT;

ACCERTATO che, a segui­to di aggior­na­men­to dell’AIA con DGRT n 761/2016 non risul­ta che la soc. Rima­te­ria abbia avvi­a­to l’iter di adegua­men­to del­la garanzia finanziaria già in essere, in con­for­mità a quan­to pre­vis­to dall’AIA761/2016;

RITENUTO che il pro­trar­si dei con­fer­i­men­ti dei rifiu­ti, in assen­za dei pre­si­di min­i­mi nec­es­sari, cos­ti­tu­isce un’ aggra­vante dell’impatto del­la dis­car­i­ca sull’ambiente;

VISTA la comu­ni­cazione del 23/03/2018 del­la soc. Rima­te­ria Spa, in atti region­ali prot. n. 169596 del 27/03/2018, con la quale ”… si comu­ni­ca che in data 21/03/2018 è sta­to noti­fi­ca­to alla scrivente il provved­i­men­to di seque­stro pre­ven­ti­vo ai sen­si dell’art.321 del cpp del­l’impianto di dis­car­i­ca di RIMa­te­ria, per­tan­to ogni attiv­ità di con­fer­i­men­to e di ges­tione è da inten­der­si sospe­sa a decor­rere dal­la sud­det­ta data.

E’ in ogni caso assi­cu­ra­to un pre­sidio min­i­mo di ges­tione ordi­nar­ia riferi­bile all’impianto di bio­gas e all’impianto di per­co­la­to, come pre­vis­to dal ver­bale di ese­cuzione del seque­stro.

Res­ta inte­so che risul­tano sospe­si a far data dal 21/03 tut­ti gli inter­ven­ti in cor­so o pro­gram­mati di cui alla nos­tra nota trasmes­sa in rispos­ta alla Dif­fi­da Regionale in data 15/01/2018 nonché tut­ti i mon­i­tor­ag­gi e con­trol­li pre­visti negli atti citati.”;

VISTA la nota del 04/04/2018, in atti region­ali prot. n. 198767 del 11/04/2018, invi­a­ta dal Coman­do Cara­binieri per la Tutela Ambi­en­tale, Nucleo Oper­a­ti­vo Eco­logi­co di Gros­se­to, con la quale si comu­ni­ca che è sta­ta data ese­cuzione al Seque­stro Pre­ven­ti­vo emes­so dal Tri­bunale di Livorno per la dis­car­i­ca di Piom­bi­no, loc. Ischia di Cro­ciano, gesti­ta da Rima­te­ria spa e al fine di sal­va­guardare le matri­ci ambi­en­tali e la sicurez­za dell’impianto, è sta­to autor­iz­za­to l’accesso all’area in seque­stro al coor­di­na­tore tec­ni­co dell’azienda e ad alcu­ni operai spe­cial­iz­za­ti, al solo fine di :

  • gestire l’impianto di cap­tazione del bio­gas;
  • gestire il per­co­la­to;
  • gestire l’impianto di abbat­ti­men­to odori;

DATO ATTO che con la suc­c­i­ta­ta nota il Coman­do Cara­binieri trasmet­te­va copia del decre­to di seque­stro pre­ven­ti­vo “per gli oppor­tu­ni provved­i­men­ti ammin­is­tra­tivi di com­pe­ten­za e per le even­tu­ali pre­scrizioni da imporre all’azienda al fine di rego­lar­iz­zare l’impianto”;

VALUTATO nec­es­sario, sul­la base degli accer­ta­men­ti effet­tuati e di quan­to evi­den­zi­a­to nel­la relazione d’uf­fi­cio alle­ga­ta, che sus­sistono le con­dizioni per pro­cedere, in appli­cazione di quan­to dis­pos­to dall’art. 29- decies, com­ma 9, let­tera b), del Dlgs 152/2006, alla dif­fi­da e con­tes­tuale sospen­sione dei con­fer­i­men­ti, al fine di non aggravare la situ­azione già in essere;

RITENUTO per­tan­to di pro­cedere alla dif­fi­da e con­tes­tuale sospen­sione dei con­fer­i­men­ti, indi­can­do le appro­pri­ate mis­ure che ques­ta autorità com­pe­tente ritiene nec­es­sarie per ripristinare e garan­tire la con­for­mità dell’impianto all’AIA e alla nor­ma­ti­va di set­tore, nonché ai fini di garan­tire la pre­ven­zione o la riduzione degli impat­ti neg­a­tivi, nel rispet­to del prin­ci­pio di cui all’art. 177, c.4, del D.Lgs. 152/2006: “I rifiu­ti sono gesti­ti sen­za peri­co­lo per la salute del­l’uo­mo e sen­za usare pro­ced­i­men­ti o meto­di che potreb­bero recare pregiudizio all’am­bi­ente e, in par­ti­co­lare:

  1. a) sen­za deter­minare rischi per l’ac­qua, l’aria, il suo­lo, nonché per la fau­na e la flo­ra;
  2. b) sen­za causare incon­ve­ni­en­ti da rumori o odori;
  3. c) sen­za dan­neg­gia­re il pae­sag­gio e i siti di par­ti­co­lare inter­esse, tute­lati in base alla nor­ma­ti­va vigente.”, sub­or­di­nan­do in ogni caso l’eventuale ripresa dell’attività, già sospe­sa a segui­to dell’intervenuto seque­stro da parte dell’Autorità Giudiziaria e alle cui deci­sioni rimane comunque con­dizion­a­ta, alla ver­i­fi­ca, da parte di ques­ta Autorità com­pe­tente, dell’attuazione degli inter­ven­ti ritenu­ti nec­es­sari;

VISTO il decre­to del Diri­gente del­la Direzione Ambi­ente ed Ener­gia n. 6353 del 24/12/2015 ad ogget­to “Orga­niz­zazione Direzione Ambi­ente ed Ener­gia” con cui sono state def­i­nite declara­to­rie e com­pe­ten­za dei Set­tori del­la Direzione anche a segui­to del rias­set­to isti­tuzionale di cui alla lr n. 22/2015 che ha deter­mi­na­to il nuo­vo asset­to del­la Direzione a par­tire dal 1 gen­naio 2016;

DICHIARATA l’assenza di con­flit­to di inter­es­si da parte del Diri­gente sot­to­scrit­tore, ai sen­si dell’art. 6 bis del­la L. 7 agos­to 1990, n. 241, introdot­to dal­la L. 6 novem­bre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il pre­sente provved­i­men­to è sta­to vision­a­to dal fun­zionario respon­s­abile del­la Posizione orga­niz­za­ti­va “Autor­iz­zazioni Dis­cariche, Impianti di trat­ta­men­to rifiu­ti di derivazione urbana”;

DECRETA

  1. DI DIFFIDARE la soc. Rima­te­ria spa, in qual­ità di gestore del­la dis­car­i­ca sita in loc. Ischia di Cro­ciano in comune di Piom­bi­no, ad attuare tutte le azioni e gli inter­ven­ti nec­es­sari a ricon­durre la ges­tione del­la dis­car­i­ca nel rispet­to delle pre­scrizioni di cui all’AIA 189 del 09/12/2011 rilas­ci­a­ta dal­la Provin­cia di Livorno, come mod­i­fi­ca­ta dal­la DGRT n. 761 del 01/08/2016, nonché nel rispet­to del­la nor­ma­ti­va di set­tore, ottem­peran­do a quan­to già pre­scrit­to con la prece­dente dif­fi­da di cui al decre­to diri­gen­ziale n. 17478 del 29/11/2017 e con il pre­sente atto, elim­i­nan­do le dif­for­mità ril­e­vate nel ver­bale di sopral­lu­o­go e nel­la relazione d’ufficio alle­gati quale parte inte­grante e sostanziale al pre­sente atto (alle­gati 1 e 2), dan­do pri­or­ità agli inter­ven­ti final­iz­za­ti a:
  2. a) mas­simiz­zare l’es­trazione di bio­gas, ripristi­nan­do almeno tut­ti i pozzi pre­visti in vari­ante 3, real­iz­zan­done il col­lega­men­to al sis­tema di estrazione;
  3. b) riavviare i motori di recu­pero ener­geti­co del bio­gas, dan­do pri­or­ità al recu­pero ener­geti­co, man­te­nen­do comunque fin da subito costan­te­mente fun­zio­nante la tor­cia di emer­gen­za;
  4. c) attuare gli inter­ven­ti di cop­er­tu­ra del­la dis­car­i­ca, con le diverse modal­ità pre­viste in AIA per le dis­tin­tea­ree, nec­es­sari a ridurre le emis­sioni di bio­gas, l’infiltrazione di acque mete­oriche e la pro­duzione di per­co­la­to;
  5. d) pre­sentare l’aggiornamento del piano finanziario e il cal­co­lo delle garanzie e con­seguente­mente, se nec­es­sario, l’adeguamento delle garanzie già prestate, a cop­er­tu­ra degli oneri finanziari derivan­ti dal­la nuo­va AIA; in ogni caso il gestore dovrà fornire rispos­ta a tutte le osser­vazioni ripor­tate negli alle­gati al pre­sente atto;
  6. DI SOSPENDERE il con­fer­i­men­to dei rifiu­ti, sino a che non sarà val­u­ta­ta, da parte di ques­ta autorità com­pe­tente, l’attuazione di quan­to ripor­ta­to al prece­dente pun­to 1 nonché dell’attuazione di tut­ti gli inter­ven­ti già ordi­nati con la prece­dente dif­fi­da di cui al decre­to diri­gen­ziale n. 17478 del 29/11/2017 e delle ulte­ri­ori pre­scrizioni di cui al pre­sente atto;
  7. DI PRECISARE che la ripresa dell’attività di con­fer­i­men­to dei rifiu­ti rimane comunque sub­or­di­na­ta, oltre a quan­to sta­bil­i­to al prece­dente pun­to 2, a quan­to dis­pos­to dal Tri­bunale di Livorno con decre­to di seque­stro pre­ven­ti­vo n. 5796/19 NR e n. 1240/18 GIP;
  8. DI PRESCRIVERE che i tem­pi di attuazione degli inter­ven­ti di cui al prece­dente pun­to 1 dovran­no essere pun­tual­mente descrit­ti in un crono pro­gram­ma da inviare a questo Set­tore entro 10 gg dal rice­vi­men­to del­la pre­sente; il crono pro­gram­ma dovrà essere accom­pa­g­na­to da una relazione descrit­ti­va che det­tagli e motivi le modal­ità e i tem­pi di inter­ven­to pre­visti;
  9. DI PRESCRIVERE alla Soc. Rima­te­ria SPA, entro 90 gg dal rice­vi­men­to del pre­sente atto:
  10. a) l’attivazione degli inter­ven­ti di poten­zi­a­men­to del sis­tema di cap­tazione del per­co­la­to indi­vid­uati al para­grafo 3.2 dell’All.1 al prog­et­to gen­erale di VAR.4 “Pro­to­col­lo ges­tione acque meteo”, proce­den­do già in fase di ges­tione oper­a­ti­va al con­trol­lo dei bat­ten­ti di per­co­la­to come pre­vis­to dal para­grafo 7.2 del PMC in fase di ges­tione post-oper­a­ti­va;
  11. b) l’esecuzione di una cam­pagna di anal­isi iso­topi­ca, sulle matri­ci per­co­la­to e acque sot­ter­ra­nee, nei modi descrit­ti nel­la relazione alle­ga­ta (alle­ga­to 2);
  12. DI PRESCRIVERE la pre­sen­tazione, entro 60 gg dal rice­vi­men­to del­la pre­sente dif­fi­da, di una nuo­va anal­isi del ris­chio per la con­fer­ma del­la dero­ga al para­metro DOC, che ten­ga con­to di quan­to espres­so nel parere ARPAT richiam­a­to in nar­ra­ti­va; la nuo­va anal­isi del ris­chio dovrà essere val­i­da­ta da ARPAT al fine del­la con­fer­ma del­la dero­ga al para­metro DOC;
  13. DI ORDINARE alla Soc. Rima­te­ria spa di atti­vare, entro 10 gg dal ter­mine di cui al prece­dente pun­to 3, le pro­ce­dure nec­es­sarie pres­so il Tri­bunale di Livorno, ai fini di ottenere le autor­iz­zazioni pre­viste al fine di real­iz­zare gli inter­ven­ti pre­scrit­ti per la mes­sa in sicurez­za e il ripristi­no delle con­dizioni di eser­cizio;
  14. DI ORDINARE alla Soc. Rima­te­ria di atti­vare, entro 5 giorni dal rice­vi­men­to del pre­sente atto, le pro­ce­dure nec­es­sarie pres­so il Tri­bunale di Livorno, ai fini di ottenere le autor­iz­zazioni nec­es­sarie all’esecuzione delle attiv­ità pre­viste dal Piano di Mon­i­tor­ag­gio e con­trol­lo approva­to con l’AIA761/2016;
  15. DI PRECISARE, in ottem­per­an­za di quan­to pre­scrit­to all’ar­ti­co­lo 5, com­ma 3, del­la Legge 241/1990 che:
  • il Set­tore respon­s­abile del pro­ced­i­men­to di cui al pre­sente atto ammin­is­tra­ti­vo è il Set­tore Boni­fiche e Autor­iz­zazioni Rifiu­ti ed Ener­getiche del­la Regione Toscana, con sede in Via di Novoli, 26 – Firen­ze;
  • la respon­s­abil­ità del pro­ced­i­men­to è asseg­na­ta al Diri­gente Andrea Rafanel­li;
  1. DI DISPORRE la trasmis­sione del pre­sente provved­i­men­to tramite Pec ai seguen­ti sogget­ti:
  • Soc. Rima­te­ria spa;
  • Comune di Piom­bi­no;
  • ARPAT sub-dipar­ti­men­to di Piom­bi­no-Elba;
  • Dipar­ti­men­to del­la pre­ven­zione del­la Azien­da USL Toscana Nord Ovest;
  • Al Tri­bunale di Livorno — Uffi­cio del G.I.P. (Pro­ced­i­men­to 1240/18 – Dott. Mar­co Sac­queg­na);
  • Alla Procu­ra del­la Repub­bli­ca c/o il Tri­bunale di Livorno (pro­ced­i­men­to n. 5796/17 – Dott. Mas­si­mo Man­nuc­ci);
  • Coman­do Cara­binieri Tutela per l’Am­bi­ente Nucleo Oper­a­ti­vo Eco­logi­co di Gros­se­to;

Avver­so il pre­sente decre­to è ammes­so ricor­so giuris­dizionale innanzi al TAR nei ter­mi­ni di legge, ovvero ricor­so stra­or­di­nario al Pres­i­dente del­la Repub­bli­ca per soli motivi di legit­tim­ità nel ter­mine di 120 giorni dal­la data di noti­fi­ca, comu­ni­cazione o piena conoscen­za comunque acquisi­ta.

Il pre­sente atto, espli­ca i suoi effet­ti a far data dal­la noti­fi­ca al sogget­to inter­es­sato, che si intende assol­ta con la trasmis­sione tramite Pec.

 

 

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