MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E AIUTO A FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE

Decreto-legge per sanità e sostegno all’economia

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PIOMBINO 18 mar­zo 2020 — È sta­to approva­to dal Con­siglio dei Min­istri il 16 mar­zo 2020  un decre­to-legge che intro­duce mis­ure di poten­zi­a­men­to del servizio san­i­tario nazionale e di sosteg­no eco­nom­i­co per famiglie, lavo­ra­tori e imp­rese con­nesse all’emergenza epi­demi­o­log­i­ca da COVID-19. Di segui­to la descrizione offer­ta dal Comu­ni­ca­to stam­pa del Con­siglio dei Min­istri n. 37. Il testo inte­grale ed uffi­ciale pub­bli­ca­to in Gazzetta Uffi­ciale può essere scar­i­ca­to clic­can­do qui.

COVID-19, MISURE STRAORDINARIE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL SOSTEGNO ALLECONOMIA

 

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Mis­ure di poten­zi­a­men­to del servizio san­i­tario nazionale e di sosteg­no eco­nom­i­co per famiglie, lavo­ra­tori e imp­rese con­nesse all’emergenza epi­demi­o­log­i­ca da COVID-19 (decre­to-legge)

Il decre­to inter­viene con provved­i­men­ti su quat­tro fron­ti prin­ci­pali e altre mis­ure set­to­ri­ali:

  1. finanzi­a­men­to e altre mis­ure per il poten­zi­a­men­to del Sis­tema san­i­tario nazionale, del­la Pro­tezione civile e degli altri sogget­ti pub­bli­ci impeg­nati sul fronte dell’emergenza;
  2. sosteg­no all’occupazione e ai lavo­ra­tori per la dife­sa del lavoro e del red­di­to;
  3. sup­por­to al cred­i­to per famiglie e micro, pic­cole e medie imp­rese, tramite il sis­tema ban­car­io e l’utilizzo del fon­do cen­trale di garanzia;
  4. sospen­sione degli obb­lighi di ver­sa­men­to per trib­u­ti e con­tribu­ti nonché di altri adem­pi­men­ti fis­cali ed incen­tivi fis­cali per la san­i­fi­cazione dei luoghi di lavoro e pre­mi ai dipen­den­ti che restano in servizio.

Tali provved­i­men­ti si aggiun­gono a quel­li già adot­tati d’urgenza dal Gov­er­no per evitare che la crisi tran­si­to­ria delle attiv­ità eco­nomiche indot­ta dall’epidemia di COVID-19 pro­d­u­ca effet­ti per­ma­nen­ti, come la scom­parsa defin­i­ti­va di imp­rese nei set­tori mag­gior­mente col­pi­ti. In par­ti­co­lare, con i prece­den­ti inter­ven­ti, sono sta­ti sospe­si adem­pi­men­ti trib­u­tari e paga­men­ti di con­tribu­ti e mutui per gli abi­tan­ti del­la ex “zona rossa”, sono sta­ti aper­ti gli ammor­tiz­za­tori sociali a sogget­ti che in con­dizioni ordi­nar­ie non ne ben­e­fi­ciano, sono state poten­zi­ate le modal­ità di lavoro a dis­tan­za ed è sta­to garan­ti­to sosteg­no al set­tore del tur­is­mo.

Di segui­to una panoram­i­ca delle mis­ure eco­nom­i­co-finanziarie sui 4 fron­ti prin­ci­pali.

1. Mis­ure per poten­ziare la capac­ità di inter­ven­to del Sis­tema san­i­tario, del­la Pro­tezione civile e degli altri sogget­ti pub­bli­ci impeg­nati a fron­teggia­re l’emergenza san­i­taria

  • ven­gono indi­vid­u­ate le cop­er­ture per le 20.000 assun­zioni già delib­er­ate per il Sis­tema san­i­tario nazionale;
  • il Fon­do emer­gen­ze nazion­ali viene incre­men­ta­to com­p­lessi­va­mente di 1,65 mil­iar­di;
  • lo stanzi­a­men­to di risorse per gli stra­or­di­nari del per­son­ale san­i­tario viene incre­men­ta­to di 150 mil­ioni di euro per il 2020;
  • il finanzi­a­men­to dell’aumen­to dei posti let­to in ter­apia inten­si­va e nelle unità di pneu­molo­gia e malat­tie infet­tive (anche in dero­ga ai lim­i­ti di spe­sa) men­tre le strut­ture pri­vate devono met­tere a dis­po­sizione il per­son­ale san­i­tario in servizio, i locali e le pro­prie apparec­chia­ture (per un cos­to di 340 mil­ioni);
  • l’autorizzazione a Invi­talia a erog­a­re finanzi­a­men­ti agevolati o con­tribu­ti a fon­do per­du­to alle imp­rese pro­dut­tri­ci di dis­pos­i­tivi medici e dis­pos­i­tivi di pro­tezione indi­vid­uale (50 mil­ioni);
  • la pre­vi­sione che la Pro­tezione civile pos­sa dis­porre la req­ui­sizione da sogget­ti pub­bli­ci o pri­vati di pre­si­di san­i­tari e medico-chirur­gi­ci e di beni mobili nec­es­sari per fron­teggia­re l’emergenza san­i­taria. I Prefet­ti potran­no dis­porre la req­ui­sizione di alberghi o altri immo­bili aven­ti analoghe carat­ter­is­tiche per ospi­tarvi le per­sone in sorveg­lian­za san­i­taria (150 mil­ioni);
  • la pos­si­bil­ità di incre­mentare il per­son­ale medico e infer­mieris­ti­co mil­itare con una fer­ma eccezionale di un anno, men­tre ven­gono poten­ziati i servizi san­i­tari mil­i­tari. L’Inail potrà assumere a tem­po deter­mi­na­to 200 medici spe­cial­isti e 100 infer­mieri, men­tre viene incre­men­ta­to lo stanzi­a­men­to a favore dell’Istituto Supe­ri­ore di San­ità per far fronte alle esi­gen­ze di sorveg­lian­za epi­demi­o­log­i­ca (il totale di questi inter­ven­ti assom­ma a 64 mil­ioni);
  • la pos­si­bil­ità, ove non sia pos­si­bile reclutare nuo­vo per­son­ale, di trat­tenere in servizio il per­son­ale del Sis­tema San­i­tario Nazionale che avrebbe i req­ui­si­ti per la pen­sione;
  • una dero­ga alle norme di riconosci­men­to delle qual­i­fiche pro­fes­sion­ali san­i­tarie, per con­sen­tire l’eser­cizio tem­po­ra­neo sul ter­ri­to­rio nazionale a chi ha con­se­gui­to una pro­fes­sione san­i­taria all’estero, rego­la­ta da speci­fiche diret­tive dell’Unione Euro­pea;
  • dis­po­sizioni sull’abilitazione all’esercizio del­la pro­fes­sione di medico-chirur­go, con la pre­vi­sione che il con­segui­men­to del­la lau­rea magis­trale a ciclo uni­co in Med­i­c­i­na e chirur­gia, abil­i­ti all’esercizio del­la pro­fes­sione di medico chirur­go pre­vio giudizio di idoneità sui risul­tati rel­a­tivi alle com­pe­ten­ze dimostrate nel cor­so del tirocinio prati­co-val­u­ta­ti­vo svolto all’interno del cor­so di stu­di;
  • l’introduzione di dis­po­sizioni in mer­i­to all’anticipazione del prez­zo nei con­trat­ti pub­bli­ci, volte a velo­ciz­zare le pro­ce­dure d’acquisto e di paga­men­to di mate­ri­ali e stru­men­tazioni san­i­tari;
  • lo stanzi­a­men­to di fon­di per il paga­men­to degli stra­or­di­nari dovu­ti ai mag­giori com­pi­ti con­nes­si all’emergenza per le Forze di polizia, le Forze armate, il Cor­po di polizia pen­iten­ziaria, il Cor­po nazionale dei Vig­ili del Fuo­co, il per­son­ale del­la car­ri­era prefet­tizia, quel­lo dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno e quel­lo delle polizie locali, nonché per la san­i­fi­cazione e la dis­in­fezione stra­or­di­nar­ia degli uffi­ci, degli ambi­en­ti e dei mezzi in uso alle medes­ime Forze, e per assi­cu­rare l’adeguata dotazione di dis­pos­i­tivi di pro­tezione indi­vid­uale;
  • lo stanzi­a­men­to di fon­di per la pulizia stra­or­di­nar­ia degli ambi­en­ti sco­las­ti­ci;
  • l’istituzione del Fon­do per la san­i­fi­cazione degli ambi­en­ti di Province, Cit­tà met­ro­pol­i­tane e Comu­ni;
  • la pre­vi­sione che, nel­la vigen­za del­lo sta­to di emer­gen­za e, in ogni caso, sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di for­ni­ture e servizi da parte delle aziende, agen­zie e degli enti del Servizio san­i­tario nazionale da uti­liz­zare nelle attiv­ità di con­trasto alla dif­fu­sione del COVID-19, qualo­ra sia finanzi­a­ta in via esclu­si­va tramite don­azioni di per­sone fisiche o giuridiche pri­vate, avviene medi­ante affi­da­men­to diret­to, sen­za pre­via con­sul­tazione di due o più oper­a­tori eco­nomi­ci, per impor­ti non supe­ri­ori alle soglie già pre­viste, a con­dizione che l’affidamento sia con­forme al moti­vo delle lib­er­al­ità;
  • la dis­ci­plina rel­a­ti­va alla nom­i­na con appos­i­to decre­to del Pres­i­dente del Con­siglio dei Min­istri del Com­mis­sario stra­or­di­nario per l’attuazione e il coor­di­na­men­to delle mis­ure occor­ren­ti per il con­teni­men­to e il con­trasto dell’emergenza epi­demi­o­log­i­ca COVID-19.

2. Sosteg­no ai lavo­ra­tori e alle aziende, con l’obiettivo che nes­suno per­da il pos­to di lavoro a causa dell’emergenza

  • la cas­sa inte­grazione in dero­ga viene este­sa all’intero ter­ri­to­rio nazionale, a tut­ti i dipen­den­ti, di tut­ti i set­tori pro­dut­tivi. I datori di lavoro, com­p­rese le aziende con meno di 5 dipen­den­ti, che sospendono o riducono l’attività a segui­to dell’emergenza epi­demi­o­log­i­ca, pos­sono ricor­rere alla cas­sa inte­grazione guadag­ni in dero­ga con la nuo­va causale “COVID-19” per la dura­ta mas­si­ma di 9 set­ti­mane. Tale pos­si­bil­ità viene este­sa anche alle imp­rese che già ben­e­fi­ciano del­la cas­sa inte­grazione stra­or­di­nar­ia;
  • la pos­si­bil­ità di acces­so all’assegno ordi­nario con causale “emer­gen­za COVID-19” è este­so anche ai lavo­ra­tori dipen­den­ti pres­so datori di lavoro iscrit­ti al Fon­do di inte­grazione salar­i­ale (FIS) che occu­pano medi­a­mente più di 5 dipen­den­ti;
  • è riconosci­u­to un inden­niz­zo di 600 euro, su base men­sile, non tass­abile, per i lavo­ra­tori autono­mi e le par­tite IVA. L’indennizzo va ad una platea di qua­si 5 mil­ioni di per­sone: pro­fes­sion­isti non iscrit­ti agli ordi­ni, co.co.co. in ges­tione sep­a­ra­ta, arti­giani, com­mer­cianti, colti­va­tori diret­ti, coloni e mez­zadri, sta­gion­ali dei set­tori del tur­is­mo e degli sta­bil­i­men­ti ter­mali, lavo­ra­tori del set­tore spet­ta­co­lo, lavo­ra­tori agri­coli;
  • è isti­tu­ito un Fon­do per il red­di­to di ulti­ma istan­za con una dotazione di 300 mil­ioni di euro come fon­do resid­uale per coprire tut­ti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, com­pre­si i pro­fes­sion­isti iscrit­ti agli ordi­ni;
  • mis­ure di sosteg­no per i mag­is­trati ono­rari in servizio: riconosci­men­to di un con­trib­u­to eco­nom­i­co men­sile pari a 600 euro per un mas­si­mo di tre mesi e para­me­tra­to al peri­o­do effet­ti­vo di sospen­sione dell’attività. Il con­trib­u­to non spet­ta ai mag­is­trati ono­rari dipen­den­ti pub­bli­ci o pri­vati, anche se in qui­escen­za, e non è cumu­la­bile con altri con­tribu­ti o inden­nità comunque denom­i­nati ero­gati a nor­ma del decre­to;
  • si prevede l’equiparazione alla malat­tia del peri­o­do trascor­so in quar­an­te­na o in per­ma­nen­za domi­cil­iare fidu­cia­ria con sorveg­lian­za atti­va per Covid-19, per il set­tore pri­va­to (per il set­tore pub­bli­co l’equiparazione era già sta­ta inseri­ta nel DL del 9 mar­zo 2020);
  • a sosteg­no dei gen­i­tori lavo­ra­tori, a segui­to del­la sospen­sione del servizio sco­las­ti­co, è pre­vista la pos­si­bil­ità di usufruire, per i figli di età non supe­ri­ore ai 12 anni o con dis­abil­ità in situ­azione di grav­ità accer­ta­ta, del con­ge­do parentale per 15 giorni aggiun­tivi al 50% del trat­ta­men­to ret­ribu­ti­vo. In alter­na­ti­va, è pre­vista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sit­ting nel lim­ite di 600 euro, aumen­ta­to a 1.000 euro per il per­son­ale del Servizio san­i­tario nazionale e le Forze dell’ordine;
  • il numero di giorni di per­me­s­so men­sile ret­ribuito cop­er­to da con­tribuzione fig­u­ra­ti­va di cui all’articolo 33, com­ma 3, del­la legge 5 feb­braio 1992, n. 104, in caso di hand­i­cap grave è incre­men­ta­to di ulte­ri­ori com­p­lessive dod­i­ci gior­nate;
  • mis­ure per il trasporto aereo, come il riconosci­men­to di com­pen­sazioni per i dan­ni subiti dalle imp­rese tito­lari di licen­za di trasporto di passeg­geri che eserci­tano oneri di servizio pub­bli­co, l’incremento del fon­do spe­ciale per il sosteg­no del red­di­to e dell’occupazione e per la ricon­ver­sione e riqual­i­fi­cazione del per­son­ale del set­tore, nonché la pre­vi­sione del­la cos­ti­tuzione di una nuo­va soci­età intera­mente con­trol­la­ta dal Min­is­tero dell’economia e delle finanze, ovvero con­trol­la­ta da una soci­età a preva­lente parte­ci­pazione pub­bli­ca anche indi­ret­ta, in con­sid­er­azione del­la situ­azione deter­mi­na­ta dall’emergenza sulle attiv­ità di Ali­talia — Soci­età Aerea Ital­iana S.p.a. e di Ali­talia City­lin­er S.p.a. entrambe in ammin­is­trazione stra­or­di­nar­ia;
  • l’incremento del­la dotazione dei con­trat­ti di svilup­po, per il raf­forza­men­to del­la strut­tura pro­dut­ti­va del Paese;
  • mis­ure in favore del set­tore agri­co­lo e del­la pesca, come la pos­si­bil­ità di aumentare dal 50 al 70% la per­centuale degli anticipi spet­tan­ti alle imp­rese che han­no dirit­to di accedere ai con­tribu­ti PAC e la cos­ti­tuzione di un fon­do pres­so il Min­is­tero delle politiche agri­cole ali­men­ta­ri e fore­stali, per assi­cu­rare la con­ti­nu­ità azien­dale delle imp­rese agri­cole, del­la pesca e dell’acquacoltura, per la cop­er­tu­ra degli inter­es­si pas­sivi su finanzi­a­men­ti ban­cari e dei costi sostenu­ti per inter­es­si mat­u­rati sui mutui, nonché per l’arresto tem­po­ra­neo dell’attività di pesca.

3. Sosteg­no alla liq­uid­ità delle famiglie e delle imp­rese

Per evitare a imp­rese e nuclei famil­iari la caren­za di liq­uid­ità sono sta­ti pre­visti numerosi inter­ven­ti, anche attra­ver­so la col­lab­o­razione con il sis­tema ban­car­io. Di segui­to i prin­ci­pali.

  • Una mora­to­ria dei finanzi­a­men­ti a micro, pic­cole e medie imp­rese (che riguar­da mutui, leas­ing, aper­ture di cred­i­to e finanzi­a­men­ti a breve in sca­den­za);
  • poten­zi­a­men­to del fon­do cen­trale di garanzia per le pic­cole e medie imp­rese, anche per la rine­gozi­azione dei presti­ti esisten­ti. Le mod­i­fiche riguardano nel det­taglio:
  1. la gra­tu­ità del­la garanzia del fon­do, con la sospen­sione dell’obbligo di ver­sa­men­to delle pre­viste com­mis­sioni per l’accesso al fon­do stes­so;
    l’ammissibilità alla garanzia di oper­azioni di rine­gozi­azione del deb­ito, per con­sen­tire di venire incon­tro a preved­i­bili, imme­di­ate esi­gen­ze di liq­uid­ità di imp­rese ritenute affid­abili dal sis­tema ban­car­io;
  2. l’allungamento auto­mati­co del­la garanzia nell’ipotesi di mora­to­ria o sospen­sione del finanzi­a­men­to cor­re­la­ta all’emergenza coro­n­avirus;
    la pre­vi­sione, per le oper­azioni di impor­to fino a 100.000 euro, di pro­ce­dure di val­u­tazione per l’accesso al fon­do ristrette ai soli pro­fili eco­nom­i­co-finanziari al fine di ammet­tere alla garanzia anche imp­rese che reg­is­tra­no ten­sioni col sis­tema finanziario in ragione del­la crisi con­nes­sa all’epidemia;
    elim­i­nazione del­la com­mis­sione di man­ca­to per­fezion­a­men­to per tutte le oper­azioni non per­fezion­ate;
  3. la pos­si­bil­ità di cumu­la­re la garanzia del fon­do con altre forme di garanzia acquisite per oper­azioni di impor­to e dura­ta ril­e­van­ti nel set­tore tur­is­ti­co alberghiero e delle attiv­ità immo­bil­iari;
  4. la pos­si­bil­ità di accrescere lo spes­sore del­la tranche junior garan­ti­ta dal Fon­do a fronte di portafogli des­ti­nati ad imprese/settori/filiere mag­gior­mente dan­neg­giati dall’epidemia;
  5. la pos­si­bil­ità di isti­tuire sezioni spe­ciali del fon­do per sostenere l’accesso al cred­i­to di deter­mi­nati set­tori eco­nomi­ci o fil­iere di imp­rese, su inizia­ti­va delle Ammin­is­trazioni di set­tore anche uni­ta­mente alle asso­ci­azioni ed enti di rifer­i­men­to la sospen­sione dei ter­mi­ni oper­a­tivi del fon­do;
  6. esten­sione del lim­ite per la con­ces­sione del­la garanzia da 2,5 mil­ioni a 5 mil­ioni di finanzi­a­men­to;
  7. esten­sione a sogget­ti pri­vati del­la facoltà di con­tribuire a incre­mentare la dotazione del fon­do p.m.i. (oggi riconosci­u­ta a banche, Regioni e altri enti e organ­is­mi pub­bli­ci, con l’intervento di Cas­sa deposi­ti e presti­ti e di Sace);
  8. facil­i­tazione per l’erogazione di garanzie per finanzi­a­men­ti a lavo­ra­tori autono­mi, liberi pro­fes­sion­isti e impren­di­tori indi­vid­u­ali;
    esten­sione dell’impiego delle risorse del Fon­do;
  • raf­forza­men­to dei Con­fi­di per le microim­p­rese, attra­ver­so mis­ure di sem­pli­fi­cazione;
  • esten­sione ai lavo­ra­tori autono­mi e sem­pli­fi­cazione dell’utilizzo del fon­do per mutui pri­ma casa;
  • mis­ure per l’incremento dell’indennità dei col­lab­o­ra­tori sportivi;
  • la cos­ti­tuzione pres­so il Min­is­tero degli affari esteri e del­la coop­er­azione inter­nazionale di un Fon­do per la pro­mozione inte­gra­ta, final­iz­za­to a sostenere l’internazionalizzazione del sis­tema Paese;
  • imme­di­a­ta entra­ta in vig­ore del “volatil­i­ty adjust­ment” per le assi­cu­razioni;
  • pos­si­bil­ità di cor­rispon­dere agli azion­isti e agli obbligazion­isti dan­neg­giati dalle banche un anticipo pari al 40 per cen­to dell’importo dell’indennizzo spet­tante a valere sul Fon­do inden­niz­zo risparmi­a­tori (FIR);
  • intro­duzione di un mec­ca­n­is­mo di con­trog­a­ranzia per le banche, da parte di Cas­sa deposi­ti e presti­ti, con cui con­sen­tire l’espansione del cred­i­to anche alle imp­rese medio-gran­di impat­tate dal­la crisi. L’obiettivo è di lib­er­are così cir­ca 10 mil­iar­di di ulte­ri­ori inves­ti­men­ti;
  • incen­ti­vo alla ces­sione dei cred­i­ti dete­ri­o­rati (NPL) medi­ante con­ver­sione delle attiv­ità fis­cali dif­ferite (DTA) in cred­i­ti di impos­ta per imp­rese finanziarie ed indus­tri­ali;
  • norme sul rim­bor­so dei con­trat­ti di sog­giorno e sul­la risoluzione dei con­trat­ti di acquis­to di bigli­et­ti per spet­ta­coli, musei e altri luoghi del­la cul­tura, con la pre­vi­sione del dirit­to al rim­bor­so per le prestazioni non fruite sot­to for­ma di vouch­er di pari impor­to al tito­lo di acquis­to, da uti­liz­zare entro un anno dall’emissione;
  • l’istituzione di un fon­do emer­gen­ze spet­ta­co­lo, cin­e­ma e audio­vi­si­vo e ulte­ri­ori dis­po­sizioni urgen­ti per sostenere il set­tore del­la cul­tura;
  • l’aumento delle antic­i­pazioni del Fon­do svilup­po e coe­sione 2014–2020 nell’ambito dei Piani Oper­a­tivi delle Ammin­is­trazioni Cen­trali e dei Pat­ti per lo svilup­po, con la pos­si­bil­ità di richiedere il ven­ti per cen­to delle risorse asseg­nate ai sin­goli inter­ven­ti, qualo­ra questi ulti­mi siano dotati di prog­et­to esec­u­ti­vo approva­to o defin­i­ti­vo approva­to in caso di affi­da­men­to con­giun­to del­la prog­et­tazione ed ese­cuzione dei lavori.

4. Mis­ure in cam­po fis­cale, allo scopo di evitare che obbligazioni e adem­pi­men­ti aggravi­no i prob­le­mi di liq­uid­ità

  • Sospen­sione, sen­za lim­i­ti di fat­tura­to, per i set­tori più col­pi­ti, dei ver­sa­men­ti delle ritenute, dei con­tribu­ti prev­i­den­ziali e assis­ten­ziali e dei pre­mi per l’assicurazione obbli­ga­to­ria per i mesi di mar­zo e aprile, insieme al ver­sa­men­to Iva di mar­zo. I set­tori inter­es­sati sono: tur­is­ti­co-alberghiero, ter­male, trasporti passeg­geri, ris­torazione e bar, cul­tura (cin­e­ma, teatri), sport, istruzione, parchi diver­ti­men­to, even­ti (fiere/convegni), sale giochi e cen­tri scommesse;
  • sospen­sione dei ter­mi­ni degli adem­pi­men­ti e dei ver­sa­men­ti fis­cali e con­tribu­tivi per con­tribuen­ti con fat­tura­to fino a 2 mil­ioni di euro (ver­sa­men­ti IVA, ritenute e con­tribu­ti di mar­zo);
  • dif­fer­i­men­to sca­den­ze – per gli oper­a­tori eco­nomi­ci ai quali non si appli­ca la sospen­sione, il ter­mine per i ver­sa­men­ti dovu­ti nei con­fron­ti delle pub­bliche ammin­is­trazioni, inclusi quel­li rel­a­tivi ai con­tribu­ti prev­i­den­ziali ed assis­ten­ziali ed ai pre­mi per l’assicurazione obbli­ga­to­ria, dal 16 mar­zo viene pos­tic­i­pa­to al 20 mar­zo;
  • dis­ap­pli­cazione del­la ritenu­ta d’acconto per pro­fes­sion­isti sen­za dipen­den­ti, con ricavi o com­pen­si non supe­ri­ori a euro 400.000 nel peri­o­do di impos­ta prece­dente, sulle fat­ture di mar­zo e aprile;
  • sospen­sione sino al 31 mag­gio 2020 dei ter­mi­ni rel­a­tivi alle attiv­ità di liq­uidazione, di con­trol­lo, di accer­ta­men­to, di riscos­sione e di con­tenzioso, da parte degli uffi­ci dell’ Agen­zia delle entrate;
  • sospen­sione dei ter­mi­ni per la riscos­sione di cartelle esat­to­ri­ali, per sal­do e stral­cio e per rot­ta­mazione-ter, sospen­sione dell’invio nuove cartelle e sospen­sione degli atti esec­u­tivi;
  • pre­mi ai lavo­ra­tori: ai lavo­ra­tori con red­di­to ann­uo lor­do fino a 40.000 euro che nel mese di mar­zo svol­go­no la pro­pria prestazione sul luo­go di lavoro (non in smart work­ing) viene riconosci­u­to un pre­mio di 100 euro, non tass­abile (in pro­porzione ai giorni lavo­rati);
  • l’introduzione di incen­tivi e con­tribu­ti per la san­i­fi­cazione e sicurez­za sul lavoro: per le imp­rese ven­gono introdot­ti incen­tivi per gli inter­ven­ti di san­i­fi­cazione e di aumen­to del­la sicurez­za sul lavoro, attra­ver­so la con­ces­sione di un cred­i­to d’ impos­ta, nonché con­tribu­ti attra­ver­so la cos­ti­tuzione di un fon­do INAIL; analoghi con­tribu­ti sono pre­visti anche per gli enti locali attra­ver­so uno speci­fi­co fon­do;
  • don­azioni COVID-19 – la deducibil­ità delle don­azioni effet­tuate dalle imp­rese ai sen­si dell’articolo 27 L. 133/99 viene este­sa; inoltra viene introdot­ta una detrazione per le don­azioni delle per­sone fisiche fino a un ben­efi­cio mas­si­mo di 30.000 euro;
  • affit­ti com­mer­ciali – a negozi e bot­teghe viene riconosci­u­to un cred­i­to d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di mar­zo;
  • dis­po­sizioni in mate­ria di trasporto stradale e trasporto di pub­bli­co di per­sone, per con­trastare gli effet­ti derivan­ti dal­la dif­fu­sione del Covid-19 sug­li oper­a­tori di servizio di trasporto pub­bli­co regionale e locale e sui gestori di servizi di trasporto sco­las­ti­co, nonché di trasporto navale, come l’esenzione tem­po­ranea dal paga­men­to del­la tas­sa di ancor­ag­gio delle oper­azioni com­mer­ciali effet­tuate nell’ambito di por­ti, rade o spi­agge del­lo Sta­to e la sospen­sione dei canoni per le oper­azioni por­tu­ali fino al 31 luglio 2020;
  • dis­po­sizioni di sosteg­no agli autoservizi pub­bli­ci non di lin­ea, con un con­trib­u­to in favore dei sogget­ti che dotano i veicoli di paratie divi­sorie atte a sep­a­rare il pos­to gui­da dai sedili ris­er­vati alla clien­tela;
  • la sospen­sione fino al 31 mag­gio 2020 dei ver­sa­men­ti dei canoni di locazione e con­ces­sori rel­a­tivi all’affidamento di impianti sportivi pub­bli­ci del­lo Sta­to e degli enti ter­ri­to­ri­ali per le asso­ci­azioni e soci­età sportive, pro­fes­sion­is­tiche e dilet­tan­tis­tiche, che oper­a­no sull’intero ter­ri­to­rio nazionale;
  • mis­ure stra­or­di­nar­ie urgen­ti a sosteg­no del­la fil­iera del­la stam­pa.

Inoltre, il decre­to intro­duce ulte­ri­ori mis­ure, tra le quali:

  • nuove mis­ure per con­tenere gli effet­ti dell’emergenza in mate­ria di gius­tizia civile, penale, ammin­is­tra­ti­va, trib­u­taria, con­tabile e mil­itare, quali, tra l’altro, il rin­vio d’ufficio a data suc­ces­si­va al 15 aprile 2020 delle udien­ze cal­en­dariz­zate dal 9 mar­zo al 15 aprile 2020 per i pro­ced­i­men­ti civili e penali pen­den­ti pres­so tut­ti gli uffi­ci giudiziari e la sospen­sione, nel­lo stes­so peri­o­do, del decor­so dei ter­mi­ni per il com­pi­men­to di qual­si­asi atto dei pro­ced­i­men­ti civili, penali e ammin­is­tra­tivi, sal­vo speci­fiche eccezioni;
  • mis­ure per il ripristi­no del­la fun­zion­al­ità degli Isti­tu­ti pen­iten­ziari e per la pre­ven­zione del­la dif­fu­sione del COVID-19 nelle carceri;
  • mis­ure stra­or­di­nar­ie in mate­ria di lavoro agile e di esen­zione dal servizio e di pro­ce­dure con­cor­su­ali, con la pre­vi­sione che, fino alla data di ces­sazione del­lo sta­to di emer­gen­za epi­demi­o­log­i­ca, il lavoro agile è la modal­ità ordi­nar­ia di svol­gi­men­to del­la prestazione lavo­ra­ti­va nelle pub­bliche ammin­is­trazioni e che lo svol­gi­men­to delle pro­ce­dure con­cor­su­ali per l’accesso al pub­bli­co impiego, ad esclu­sione dei casi in cui la val­u­tazione dei can­di­dati sia effet­tua­ta esclu­si­va­mente su basi cur­ric­u­lari ovvero in modal­ità telem­at­i­ca, sono sospese per ses­san­ta giorni a decor­rere dall’entrata in vig­ore del pre­sente decre­to. Res­ta fer­ma la con­clu­sione delle pro­ce­dure per le quali risul­ti già ulti­ma­ta la val­u­tazione dei can­di­dati, nonché la pos­si­bil­ità di svol­gi­men­to dei pro­ced­i­men­ti per il con­fer­i­men­to di incar­ichi, anche diri­gen­ziali, nelle pub­bliche ammin­is­trazioni di cui al com­ma 1, che si istau­ra­no e si svol­go­no in via telem­at­i­ca e che si pos­sono con­clud­ere anche uti­liz­zan­do le modal­ità lavo­ra­tive di cui ai com­mi che pre­ce­dono;
  • dis­po­sizioni per l’utilizzo in dero­ga del­la quo­ta lib­era dell’avanzo di ammin­is­trazione delle regioni e delle province autonome di Tren­to e di Bolzano, lim­i­tata­mente all’esercizio finanziario 2020 e per la sospen­sione del­la quo­ta cap­i­tale dei mutui delle regioni a statu­to ordi­nario e degli enti locali;
    mis­ure per assi­cu­rare il recu­pero delle ecce­den­ze ali­men­ta­ri e favorirne la dis­tribuzione gra­tui­ta agli indi­gen­ti;
  • la pos­si­bil­ità, fino alla fine del­lo sta­to d’emergenza, per i con­sigli dei comu­ni, delle province e delle cit­tà met­ro­pol­i­tane e le giunte comu­nali, per gli organi col­le­giali degli enti pub­bli­ci nazion­ali e per le asso­ci­azioni pri­vate anche non riconosciute e le fon­dazioni di riu­nir­si in video­con­feren­za;
  • la pro­ro­ga al 31 agos­to 2020 del­la valid­ità dei doc­u­men­ti di riconosci­men­to scadu­ti o in sca­den­za suc­ces­si­va­mente alla data di entra­ta in vig­ore del decre­to;
  • mis­ure per lo svol­gi­men­to del servizio postale, con la pre­vi­sione che, fino al 31 mag­gio 2020, a tutela dei lavo­ra­tori del servizio postale e dei des­ti­natari degli invii postali, per lo svol­gi­men­to del servizio postale rel­a­ti­vo agli invii rac­co­man­dati, agli invii assi­cu­rati, alla dis­tribuzione dei pac­chi, la fir­ma è appos­ta dall’operatore postale sui doc­u­men­ti di con­seg­na in cui è attes­ta­ta anche la modal­ità di recapi­to e ulte­ri­ori dis­po­sizioni per lo svol­gi­men­to dei servizi di noti­fi­cazione a mez­zo pos­ta:
  • norme in mate­ria di svol­gi­men­to delle assem­blee di soci­età e per il dif­fer­i­men­to del ter­mine di adozione dei ren­di­con­ti annu­ali 2019 e dei bilan­ci di pre­vi­sione 2020–2022;
  • il rin­vio al 30 giug­no di sca­den­ze adem­pi­men­ti rel­a­tivi a comu­ni­cazioni sui rifiu­ti;
  • mis­ure per la con­ti­nu­ità dell’attività for­ma­ti­va e a sosteg­no delle uni­ver­sità delle isti­tuzioni di alta for­mazione artis­ti­ca musi­cale e core­uti­ca e degli enti di ricer­ca, con l’istituzione di un fon­do per le esi­gen­ze emer­gen­ziali e la pro­ro­ga dell’ultima ses­sione delle prove finali per il con­segui­men­to del tito­lo di stu­dio rel­a­tive all’anno acca­d­e­mi­co 2018/2019, e dei ter­mi­ni di ogni adem­pi­men­to con­nes­so, al 15 giug­no 2020;
  • con­tribu­ti per le piattaforme per la didat­ti­ca a dis­tan­za;
  • mis­ure per favorire la con­ti­nu­ità occu­pazionale per i docen­ti sup­plen­ti bre­vi e saltu­ari;
  • la pro­ro­ga del manda­to dei com­po­nen­ti del­l’Au­torità per le garanzie nelle comu­ni­cazioni e del Garante per la pro­tezione dei dati per­son­ali fino a non oltre i 60 giorni suc­ces­sivi alla data di ces­sazione del­lo sta­to di emer­gen­za;
  • la pro­ro­ga di sei mesi del ter­mine per l’indizione del ref­er­en­dum con­fer­ma­ti­vo del­la legge cos­ti­tuzionale sul­la riduzione del numero dei par­la­men­tari.

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