DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 MARZO 2020 

Emergenza da COVID-19: misure urgenti

· Inserito in Sotto la lente

PIOMBINO 12 mar­zo 2020Di segui­to il testo inte­grale  del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 mar­zo 2020 “Ulte­ri­ori dis­po­sizioni attua­tive del decre­to-legge 23 feb­braio 2020, n. 6, recante mis­ure urgen­ti in mate­ria di con­teni­men­to e ges­tione del­l’e­mer­gen­za epi­demi­o­log­i­ca da COVID-19, applic­a­bili sul­l’in­tero ter­ri­to­rio nazionale” (Gazzetta Uffi­ciale  n.64 del 11–3‑2020):

IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agos­to 1988, n. 400;
Vis­to il decre­to-legge 23 feb­braio 2020, n. 6, recante «Mis­ure
urgen­ti in mate­ria di con­teni­men­to e ges­tione del­l’e­mer­gen­za
epi­demi­o­log­i­ca da COVID-19» e, in par­ti­co­lare, l’art. 3;
Vis­to il decre­to del Pres­i­dente del Con­siglio dei min­istri 23 feb­braio 2020,
recante «Dis­po­sizioni attua­tive del decre­to-legge 23
feb­braio 2020, n. 6, recante mis­ure urgen­ti in mate­ria di
con­teni­men­to e ges­tione del­l’e­mer­gen­za epi­demi­o­log­i­ca da COVID-19»,
pub­bli­ca­to nel­la Gazzetta Uffi­ciale n. 45 del 23 feb­braio 2020;
Vis­to il decre­to del Pres­i­dente del Con­siglio dei min­istri 25 feb­braio 2020,
recante «Ulte­ri­ori dis­po­sizioni attua­tive del
decre­to-legge 23 feb­braio 2020, n. 6, recante mis­ure urgen­ti in
mate­ria di con­teni­men­to e ges­tione del­l’e­mer­gen­za epi­demi­o­log­i­ca da
COVID-19», pub­bli­ca­to nel­la Gazzetta Uffi­ciale n. 47 del 25 feb­braio
2020;
Vis­to il decre­to del Pres­i­dente del Con­siglio dei min­istri 1° mar­zo 2020,
recante «Ulte­ri­ori dis­po­sizioni attua­tive del decre­to-legge 23
feb­braio 2020, n. 6, recante mis­ure urgen­ti in mate­ria di
con­teni­men­to e ges­tione del­l’e­mer­gen­za epi­demi­o­log­i­ca da COVID-19»,
pub­bli­ca­to nel­la Gazzetta Uffi­ciale n. 52 del 1° mar­zo 2020;
Vis­to il decre­to del Pres­i­dente del Con­siglio dei min­istri 4 mar­zo 2020,
recante «Ulte­ri­ori dis­po­sizioni attua­tive del decre­to-legge 23
feb­braio 2020, n. 6, recante mis­ure urgen­ti in mate­ria di
con­teni­men­to e ges­tione del­l’e­mer­gen­za epi­demi­o­log­i­ca da COVID-19,
applic­a­bili sul­l’in­tero ter­ri­to­rio nazionale», pub­bli­ca­to nel­la
Gazzetta Uffi­ciale n. 55 del 4 mar­zo 2020;
Vis­to il decre­to del Pres­i­dente del Con­siglio dei min­istri 8 mar­zo
2020, recante «Ulte­ri­ori dis­po­sizioni attua­tive del decre­to-legge 23
feb­braio 2020, n. 6, recante mis­ure urgen­ti in mate­ria di
con­teni­men­to e ges­tione del­l’e­mer­gen­za epi­demi­o­log­i­ca da COVID-19»,
pub­bli­ca­to nel­la Gazzetta Uffi­ciale n. 59 dell’8 mar­zo 2020;
Vis­to il decre­to del Pres­i­dente del Con­siglio dei min­istri 9 mar­zo 2020,
recante «Ulte­ri­ori dis­po­sizioni attua­tive del decre­to-legge 23
feb­braio 2020, n. 6, recante mis­ure urgen­ti in mate­ria di
con­teni­men­to e ges­tione del­l’e­mer­gen­za epi­demi­o­log­i­ca da COVID-19,
applic­a­bili sul­l’in­tero ter­ri­to­rio nazionale pub­bli­ca­to nel­la
Gazzetta Uffi­ciale n. 62 del 9 mar­zo 2020»;
Con­sid­er­a­to che l’Orga­niz­zazione mon­di­ale del­la sani­ta’ il 30 gen­naio 2020
ha dichiara­to l’epi­demia da COVID-19 un’e­mer­gen­za di sani­ta’ pub­bli­ca di
ril­e­van­za inter­nazionale;
Vista la delib­era del Con­siglio dei min­istri del 31 gen­naio 2020,
con la quale e’ sta­to dichiara­to, per sei mesi, lo sta­to di emer­gen­za
sul ter­ri­to­rio nazionale rel­a­ti­vo al ris­chio san­i­tario con­nes­so
all’in­sor­gen­za di patolo­gie derivan­ti da agen­ti virali trasmis­si­bili;
Con­siderati l’e­volver­si del­la situ­azione epi­demi­o­log­i­ca, il
carat­tere par­ti­co­lar­mente dif­fu­si­vo del­l’epi­demia e l’in­cre­men­to dei
casi sul ter­ri­to­rio nazionale;
Ritenu­to nec­es­sario adottare, sul­l’in­tero ter­ri­to­rio nazionale,
ulte­ri­ori mis­ure in mate­ria di con­teni­men­to e ges­tione del­l’e­mer­gen­za
epi­demi­o­log­i­ca da COVID-19;
Con­sid­er­a­to, inoltre, che le dimen­sioni sovranazion­ali del fenom­e­no
epi­demi­co e l’in­ter­es­sa­men­to di piu’ ambiti sul ter­ri­to­rio nazionale
ren­dono nec­es­sarie mis­ure volte a garan­tire uni­for­mi­ta’
nel­l’at­tuazione dei pro­gram­mi di pro­fi­las­si elab­o­rati in sede
inter­nazionale ed euro­pea;
Su pro­pos­ta del Min­istro del­la salute, sen­ti­ti i Min­istri
del­l’in­ter­no, del­la dife­sa, del­l’e­cono­mia e delle finanze, nonche’ i
Min­istri delle infra­strut­ture e dei trasporti, del­lo svilup­po
eco­nom­i­co, delle politiche agri­cole ali­men­ta­ri e fore­stali, dei beni
e delle attivi­ta’ cul­tur­ali e del tur­is­mo, del lavoro e delle
politiche sociali, per la pub­bli­ca ammin­is­trazione, e per gli affari
region­ali e le autonomie, nonche’ sen­ti­to il Pres­i­dente del­la
Con­feren­za dei pres­i­den­ti delle regioni;

Dec­re­ta:

Art. 1
Mis­ure urgen­ti di con­teni­men­to del con­ta­gio sul­l’in­tero ter­ri­to­rio nazionale

Allo scopo di con­trastare e con­tenere il dif­fonder­si del virus
COVID-19 sono adot­tate, sul­l’in­tero ter­ri­to­rio nazionale, le seguen­ti
mis­ure:
1) Sono sospese le attivi­ta’ com­mer­ciali al det­taglio, fat­ta
eccezione per le attivi­ta’ di ven­di­ta di generi ali­men­ta­ri e di pri­ma
neces­si­ta’ indi­vid­u­ate nel­l’al­le­ga­to 1, sia nel­l’am­bito degli
eser­cizi com­mer­ciali di vic­i­na­to, sia nel­l’am­bito del­la media e
grande dis­tribuzione, anche ricom­pre­si nei cen­tri com­mer­ciali,
purche’ sia con­sen­ti­to l’ac­ces­so alle sole pre­dette attivi­ta’. Sono
chiusi, indipen­den­te­mente dal­la tipolo­gia di attivi­ta’ svol­ta, i
mer­cati, sal­vo le attivi­ta’ dirette alla ven­di­ta di soli generi
ali­men­ta­ri. Restano aperte le edi­cole, i tabac­cai, le far­ma­cie, le
para­far­ma­cie. Deve essere in ogni caso garan­ti­ta la dis­tan­za di
sicurez­za inter­per­son­ale di un metro.
2) Sono sospese le attivi­ta’ dei servizi di ris­torazione (fra cui
bar, pub, ris­toran­ti, gela­terie, pas­tic­cerie), ad esclu­sione delle
mense e del cater­ing con­tin­u­a­ti­vo su base con­trat­tuale, che
garan­tis­cono la dis­tan­za di sicurez­za inter­per­son­ale di un metro.
Res­ta con­sen­ti­ta la sola ris­torazione con con­seg­na a domi­cilio nel
rispet­to delle norme igien­i­co-san­i­tarie sia per l’at­tivi­ta’ di
con­fezion­a­men­to che di trasporto. Restano, altre­si’, aper­ti gli
eser­cizi di som­min­is­trazione di ali­men­ti e bevande posti nelle aree
di servizio e riforn­i­men­to car­bu­rante sit­uati lun­go la rete stradale,
autostradale e all’in­ter­no delle stazioni fer­roviarie, aero­por­tu­ali,
lacus­tri e negli ospedali garan­ten­do la dis­tan­za di sicurez­za
inter­per­son­ale di un metro.
3) Sono sospese le attivi­ta’ iner­en­ti i servizi alla per­sona (fra
cui par­ruc­chieri, bar­bi­eri, estetisti) diverse da quelle indi­vid­u­ate
nel­l’al­le­ga­to 2.
4) Restano garan­ti­ti, nel rispet­to delle norme
igien­i­co-san­i­tarie, i servizi ban­cari, finanziari, assi­cu­ra­tivi
nonche’ l’at­tivi­ta’ del set­tore agri­co­lo, zootec­ni­co di
trasfor­mazione agro-ali­menta­re com­p­rese le fil­iere che ne for­niscono
beni e servizi.
5) Il Pres­i­dente del­la Regione con ordi­nan­za di cui all’art. 3,
com­ma 2, del decre­to-legge 23 feb­braio 2020 n. 6, puo’ dis­porre la
pro­gram­mazione del servizio eroga­to dalle Aziende del Trasporto
pub­bli­co locale, anche non di lin­ea, final­iz­za­ta alla riduzione e
alla sop­pres­sione dei servizi in relazione agli inter­ven­ti san­i­tari
nec­es­sari per con­tenere l’e­mer­gen­za coro­n­avirus sul­la base delle
effet­tive esi­gen­ze e al solo fine di assi­cu­rare i servizi min­i­mi
essen­ziali. Il Min­istro delle infra­strut­ture e dei trasporti, di
con­cer­to con il Min­istro del­la salute, puo’ dis­porre, al fine di
con­tenere l’e­mer­gen­za san­i­taria da coro­n­avirus, la pro­gram­mazione con
riduzione e sop­pres­sione dei servizi auto­mo­bilis­ti­ci inter­re­gion­ali e
di trasporto fer­roviario, aereo e marit­ti­mo, sul­la base delle
effet­tive esi­gen­ze e al solo fine di assi­cu­rare i servizi min­i­mi
essen­ziali.
6) Fer­mo restando quan­to dis­pos­to dal­l’art. 1, com­ma 1, let­tera
e), del decre­to del Pres­i­dente del Con­siglio dei Min­istri dell’8
mar­zo 2020 e fat­te salve le attivi­ta’ stret­ta­mente fun­zion­ali alla
ges­tione del­l’e­mer­gen­za, le pub­bliche ammin­is­trazioni, assi­cu­ra­no lo
svol­gi­men­to in via ordi­nar­ia delle prestazioni lavo­ra­tive in for­ma
agile del pro­prio per­son­ale dipen­dente, anche in dero­ga agli accor­di
indi­vid­u­ali e agli obb­lighi infor­ma­tivi di cui agli arti­coli da 18 a
23 del­la legge 22 mag­gio 2017, n. 81 e indi­vid­u­ano le attivi­ta’
indif­feri­bili da ren­dere in pre­sen­za.
7) In ordine alle attivi­ta’ pro­dut­tive e alle attivi­ta’
pro­fes­sion­ali si rac­co­man­da che:
a) sia attua­to il mas­si­mo uti­liz­zo da parte delle imp­rese di
modali­ta’ di lavoro agile per le attivi­ta’ che pos­sono essere svolte
al pro­prio domi­cilio o in modali­ta’ a dis­tan­za;
b) siano incen­ti­vate le ferie e i con­ge­di ret­ribuiti per i
dipen­den­ti nonche’ gli altri stru­men­ti pre­visti dal­la con­trat­tazione
col­let­ti­va;
c) siano sospese le attivi­ta’ dei repar­ti azien­dali non
indis­pens­abili alla pro­duzione;
d) assumano pro­to­col­li di sicurez­za anti-con­ta­gio e, lad­dove
non fos­se pos­si­bile rispettare la dis­tan­za inter­per­son­ale di un metro
come prin­ci­pale misura di con­teni­men­to, con adozione di stru­men­ti di
pro­tezione indi­vid­uale;
e) siano incen­ti­vate le oper­azioni di san­i­fi­cazione dei luoghi
di lavoro, anche uti­liz­zan­do a tal fine forme di ammor­tiz­za­tori
sociali;
8) per le sole attivi­ta’ pro­dut­tive si rac­co­man­da altre­si’ che
siano lim­i­tati al mas­si­mo gli sposta­men­ti all’in­ter­no dei siti e
con­tin­gen­ta­to l’ac­ces­so agli spazi comu­ni;
9) in relazione a quan­to dis­pos­to nel­l’am­bito dei numeri 7 e 8 si
favoriscono, lim­i­tata­mente alle attivi­ta’ pro­dut­tive, intese tra
orga­niz­zazioni dato­ri­ali e sin­da­cali.
10) Per tutte le attivi­ta’ non sospese si invi­ta al mas­si­mo
uti­liz­zo delle modali­ta’ di lavoro agile.

Art. 2
Dis­po­sizioni finali

1. Le dis­po­sizioni del pre­sente decre­to pro­ducono effet­to dal­la
data del 12 mar­zo 2020 e sono effi­caci fino al 25 mar­zo 2020.
2. Dal­la data di effi­ca­cia delle dis­po­sizioni del pre­sente decre­to
ces­sano di pro­durre effet­ti, ove incom­pat­i­bili con le dis­po­sizioni
del pre­sente decre­to, le mis­ure di cui al decre­to del Pres­i­dente del
Con­siglio dei min­istri 8 mar­zo 2020 e del decre­to del Pres­i­dente del
Con­siglio dei min­istri 9 mar­zo 2020.
3. Le dis­po­sizioni del pre­sente decre­to si appli­cano alle Regioni a
statu­to spe­ciale e alle Province autonome di Tren­to e di Bolzano
com­pat­i­bil­mente con i rispet­tivi statu­ti e le rel­a­tive norme di
attuazione.

Roma, 11 mar­zo 2020

Alle­ga­to 1
COMMERCIO AL DETTAGLIO

Iper­me­r­cati
Super­me­r­cati
Dis­count di ali­men­ta­ri
Min­imer­cati ed altri eser­cizi non spe­cial­iz­za­ti di ali­men­ta­ri
vari
Com­mer­cio al det­taglio di prodot­ti surge­lati
Com­mer­cio al det­taglio in eser­cizi non spe­cial­iz­za­ti di com­put­er,
per­iferiche, attrez­za­ture per le tele­co­mu­ni­cazioni, elet­tron­i­ca di
con­sumo audio e video, elet­trodomes­ti­ci
Com­mer­cio al det­taglio di prodot­ti ali­men­ta­ri, bevande e tabac­co
in eser­cizi spe­cial­iz­za­ti (cod­i­ci ate­co: 47.2)
Com­mer­cio al det­taglio di car­bu­rante per auto­trazione in eser­cizi
spe­cial­iz­za­ti
Com­mer­cio al det­taglio apparec­chia­ture infor­matiche e per le
tele­co­mu­ni­cazioni (ICT) in eser­cizi spe­cial­iz­za­ti (codice ate­co: 47.4)
Com­mer­cio al det­taglio di fer­ra­men­ta, ver­ni­ci, vetro piano e
mate­ri­ale elet­tri­co e ter­moidrauli­co
Com­mer­cio al det­taglio di arti­coli igien­i­co-san­i­tari
Com­mer­cio al det­taglio di arti­coli per l’il­lu­mi­nazione
Com­mer­cio al det­taglio di gior­nali, riv­iste e peri­od­i­ci
Far­ma­cie
Com­mer­cio al det­taglio in altri eser­cizi spe­cial­iz­za­ti di
med­i­c­i­nali non sogget­ti a pre­scrizione med­ica
Com­mer­cio al det­taglio di arti­coli med­icali e orto­pe­di­ci in
eser­cizi spe­cial­iz­za­ti
Com­mer­cio al det­taglio di arti­coli di pro­fume­ria, prodot­ti per
tolet­ta e per l’igiene per­son­ale
Com­mer­cio al det­taglio di pic­coli ani­mali domes­ti­ci
Com­mer­cio al det­taglio di mate­ri­ale per otti­ca e fotografia
Com­mer­cio al det­taglio di com­bustibile per uso domes­ti­co e per
riscal­da­men­to
Com­mer­cio al det­taglio di saponi, deter­sivi, prodot­ti per la
luci­datu­ra e affi­ni
Com­mer­cio al det­taglio di qual­si­asi tipo di prodot­to effet­tua­to
via inter­net
Com­mer­cio al det­taglio di qual­si­asi tipo di prodot­to effet­tua­to
per tele­vi­sione
Com­mer­cio al det­taglio di qual­si­asi tipo di prodot­to per
cor­rispon­den­za, radio, tele­fono
Com­mer­cio effet­tua­to per mez­zo di dis­trib­u­tori auto­mati­ci

Alle­ga­to 2
SERVIZI PER LA PERSONA

Lavan­de­ria e puli­tu­ra di arti­coli tes­sili e pel­lic­cia
Attivi­ta’ delle lavan­derie indus­tri­ali
Altre lavan­derie, tin­to­rie
Servizi di pompe fune­bri e attivi­ta’ con­nesse

Comu­ni­ca­to del Comune di Piom­bi­no del 12 mar­zo 2020 ore 14:19
Alla luce delle restrizioni imposte dai decreti del Pres­i­dente del Con­siglio dei Min­istri e dalle ordi­nanze del­la Regione Toscana, le Forze dell’Ordine e la Polizia Munic­i­pale stan­no eseguen­do i dovu­ti con­trol­li sull’applicazione delle norme sia da parte delle attiv­ità com­mer­ciali che dei cit­ta­di­ni.
“Dal reso­con­to che ho avu­to dagli agen­ti del­la Munic­i­pale – dichiara il sin­da­co –, i tito­lari di attiv­ità com­mer­ciali stan­no garan­ten­do la mas­si­ma col­lab­o­razione. Molti negozi era­no chiusi già ieri anche sen­za l’imposizione del decre­to; molti tra col­oro che, invece, non ave­vano abbas­sato la saraci­nesca ave­vano comunque ridot­to l’orario. Questo è seg­no che il tes­su­to eco­nom­i­co del­la cit­tà sta reagen­do e si sta adat­tan­do alla situ­azione, nonos­tante i sac­ri­fi­ci che com­por­ta. La col­lab­o­razione di tut­ti i cit­ta­di­ni nell’applicazione delle norme è essen­ziale per uscire in tem­pi rapi­di da ques­ta emer­gen­za. Con­tenere la dif­fu­sione del virus è la pri­or­ità asso­lu­ta, per questo vi invi­to a rimanere a casa il più pos­si­bile. Uscite solo per motivi di lavoro, di salute o per neces­sità impro­ro­ga­bili. Pro­teggete­vi e pro­teggete i vostri cari e tut­ti i cit­ta­di­ni!”
In par­ti­co­lare, gli agen­ti del­la Polizia Munic­i­pale stan­no ver­i­f­i­can­do che tutte le attiv­ità com­mer­ciali, sec­on­do le diverse cat­e­gorie indi­vid­u­ate dal decre­to, osservi­no gli orari di chiusura e le mis­ure igien­i­co san­i­tarie. Stan­no provve­den­do a sen­si­bi­liz­zare i cit­ta­di­ni invi­tan­do chi è fuori dalle pro­prie abitazioni a rien­trare in casa, sal­vo chi può dimostrare la sus­sis­ten­za dei com­pro­vati motivi indi­cati dal decre­to del­la Pres­i­den­za del Con­siglio dei Min­istri.
Inoltre, sul­la base dell’ordinanza numero 10 del 10 mar­zo emes­sa dal­la Regione Toscana, le per­sone prove­ni­en­ti dal nord Italia devono rien­trare nei loro Comu­ni di res­i­den­za. Per­tan­to gli agen­ti del­la Polizia Munic­i­pale stan­no con­trol­lan­do le sec­onde case di pro­pri­età di per­sone prove­ni­en­ti dal nord Italia per ver­i­fi­care l’eventuale pre­sen­za dei pro­pri­etari. Allo stes­so scopo, ulte­ri­ori con­trol­li sono in cor­so sui camper su tut­to il ter­ri­to­rio comu­nale

Comu­ni­ca­to del Comune di Piom­bi­no del 12 mar­zo 2020 ore 15:46
In recepi­men­to dell’ultimo DPCM di mer­coledì 11 mar­zo, il Comune di Piom­bi­no ha emana­to una nuo­va infor­ma­ti­va per il con­trasto alla dif­fu­sione del Coro­n­avirus con le diret­tive che inte­gra­no o restringono quelle già introdotte dal prece­dente decre­to.
I nuovi provved­i­men­ti, oltre a rib­adire la neces­sità di evitare gli sposta­men­ti se non per com­pro­vate moti­vazioni lavo­ra­tive, san­i­tarie o di neces­sità (fare la spe­sa o accud­ire un famil­iare), inter­ven­gono in modo par­ti­co­lare sul­la chiusura dei negozi.
“Sono mis­ure ulte­ri­ori che gra­vano su tante famiglie e tante attiv­ità con ris­volti neg­a­tivi in ter­mi­ni eco­nomi­ci – affer­ma il sin­da­co Francesco Fer­rari — al tem­po stes­so devono essere attuate e rispet­tate per­ché il sac­ri­fi­cio di oggi vale la salute di domani.”
Sono per­tan­to sospese le attiv­ità com­mer­ciali al det­taglio, fat­ta eccezione per le seguen­ti attiv­ità di ven­di­ta di generi ali­men­ta­ri e di pri­ma neces­sità: far­ma­cie e para­far­ma­cie, negozi di generi ali­men­ta­ri come iper­me­r­cati, super­me­r­cati, min­imer­cati, dis­count di ali­men­ta­ri e altri eser­cizi non spe­cial­iz­za­ti di ali­men­ta­ri vari, ven­di­ta al det­taglio di prodot­ti surge­lati, ven­di­ta al det­taglio di com­put­er, per­iferiche, attrez­za­ture per le tele­co­mu­ni­cazioni, elet­tron­i­ca, elet­trodomes­ti­ci,  apparec­chia­ture infor­matiche e per le tele­co­mu­ni­cazioni (ICT), tabac­chi­ni, dis­trib­u­tori di car­bu­rante, pro­fumerie e negozi di arti­coli igien­i­co-san­i­tari e per l’igiene per­son­ale, saponi e deter­sivi, edi­cole, negozi di fer­ra­men­ta, ver­ni­ci, vetro piano e mate­ri­ale elet­tri­co, ter­moidrauli­co e per illu­mi­nazione, generi ali­men­ta­ri ed igiene per pic­coli ani­mali domes­ti­ci, mate­ri­ale per otti­ca e fotografia, negozi di com­bustibile per uso domes­ti­co e per riscal­da­men­to, lavan­derie e tin­to­rie, servizi di pompe fune­bri e attiv­ità con­nesse.
Deve essere in ogni caso garan­ti­ta la dis­tan­za di sicurez­za inter­per­son­ale di un metro.
Con­fer­ma­ta  la sospen­sione dei mer­cati set­ti­manali di Riotor­to e di Piom­bi­no e la chiusura delle attiv­ità all’interno del mer­ca­to cop­er­to diverse dagli eser­cizi di ven­di­ta dei soli generi ali­men­ta­ri.
Chiusi i bar, pub, ris­toran­ti, gela­terie, pas­tic­cerie ad esclu­sione delle mense e del cater­ing con­tin­u­a­ti­vo che garan­tis­cono la dis­tan­za di sicurez­za inter­per­son­ale. Res­ta con­sen­ti­ta la sola ris­torazione con con­seg­na a domi­cilio nel rispet­to delle norme igien­i­co-san­i­tarie sia per l’attività di con­fezion­a­men­to che di trasporto. Restano aperte inoltre le aree di servizio e riforn­i­men­to car­bu­rante lun­go la rete stradale, autostradale ecc. Il servizio di con­seg­na a domi­cilio è con­sen­ti­to anche alle attiv­ità di pro­duzione arti­gianale ali­menta­re (pizzerie a taglio, piadiner­ie).
E’ forte­mente rac­co­manda­to ai gestori dei lab­o­ra­tori di pan­i­fi­cazione di lim­itare gli orari di ven­di­ta alle fasce  di ven­di­ta alle orari di ven­di­ta ordi­nari. Sospe­si i servizi alla per­sona (bar­bi­eri, par­ruc­chieri, cen­tri esteti­ci).
Garan­ti­ti i servizi ban­cari, finanziari e assi­cu­ra­tivi, così come il trasporto pub­bli­co e le attiv­ità del set­tore agri­co­lo, zootec­ni­co di trasfor­mazione agro-ali­menta­re.

 

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