Fotovoltaico: Comune e Soprintendenza contrari
PIOMBINO 14 febbraio 2020 — Si sono concluse le consultazioni nell’ambito del procedimento di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale riguardante il progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico “a terra”, in località Bocca di Cornia a Piombino, proposto da SPV Energy1 (Stile libero Idee dalla Val di Cornia ne ha parlato il 28 dicembre 2019 nell’articolo Impianto fotovoltaico di 15 ettari in Bocca di Cornia): parere negativo del Comune di Piombino e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno, dalla Regione Toscana richieste integrazioni.
L’intervento in progetto consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico “a terra” del tipo Grid Connected per la produzione di energia elettrica di potenza nominale pari a circa 9,77 MWp.
L’impianto è costituito complessivamente da 30.528 pannelli fotovoltaici della Potenza Nominale di 320 Wp ciascuno, montati su strutture fisse di supporto metalliche (acciaio e alluminio) infisse nel terreno. Occupa una superficie di circa 15,5 ettari. La superficie radiante dei pannelli è di circa 4,97 ettari.
L’area d’intervento ricade in un contesto agricolo di riconversione urbana al margine settentrionale del tessuto industriale e commerciale di località Montegemoli, in un’area compresa tra il Canale Allacciante destro e il Fosso Cornia Vecchia, in corrispondenza dello svincolo della SS 398 verso la zona industriale di Montegemoli.
Sono stati presentati 1 osservazione e 11 contributi.
L’osservazione
L’osservazione (in realtà si tratta di 5 osservazioni presentate dallo stesso soggetto) è presentata dal conduttore di circa 8 ettari su cui viene proposto l’impianto regolarmente concessi in affitto da quasi 10 anni. L’osservante precisa che la sua è un’azienda biologica certificata e che non è sua intenzione abbandonare i terreni “oggetto di compravendita con preliminare salvo accettazione di tale progetto da parte della Regione Toscana, a circa il doppio dei prezzi di valore di mercato dei terreni agricoli di zona”.
Viene fatto presente tra l’altro
- che la realizzazione del progetto peserebbe negativamente sull’agricoltura e il turismo e danneggerebbe il patrimonio paesaggistico e culturale dell’intera Val di Cornia,
- che, essendo terreni gestiti in maniera biologica, non corrisponde al verruche la previsione d’un impianto fotovoltaico in sostituzione delle attività agricole azzera gli apporti di inquinanti introdotti mediante concimazioni e fitofarmaci,
- che l’area ricade in zona con pericolosità idraulica elevata perciò è utile e assolutamente necessario intervenire con le lavorazioni agrarie in modo che il terreno risulti permeabile all’acqua,
- che il terreno è pianeggiante, di medio impasto senza presenza di ciottoli (un vero e proprio ecosistema biologico), tale da prestarsi benissimo alle coltivazioni biologiche e che dunque la zona è un’area agricola di particolare pregio ai sensi della legge regionale 11/2011.
I contributi
Di seguito molteplici contributi con le conclusioni
REGIONE TOSCANA Giunta Regionale, Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale,Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole: considerato che il progetto dell’impianto fotovoltaico in oggetto è localizzato in un’area idonea alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, in quanto non ricadente nelle perimetrazioni della L.R. 11/2011, non si rilevano particolari elementi ostativi in relazione agli aspetti agricoli di competenza di questo Settore;
REGIONE TOSCANA Giunta Regionale, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Genio Civile Valdarno Inferiore: sono state riscontrate specifiche competenze di questo Settore relativamente agli aspetti di interferenza del progetto in argomento con il reticolo dei corsi d’acqua di cui all’art. 22, comma 2, lett. e) della L.R. 79/2012 (R.D. 523/1904 – L.R. 41/2018);
COMUNE DI PIOMBINO, NUCLEO DI VALUTAZIONE PER LA VIA E LA VAS: si esprime parere sfavorevole ovvero si ravvisa la necessità di sottoporre il progetto alla Valutazione di Impatto Ambientale;
Ministero per beni e le attività culturali e per il turismo, SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO: ritenendo l’intervento non coerente con la disciplina prevista dal PIT-PPR per le IV invarianti strutturali del territorio e con le previsioni della scheda d’ambito n. 16 Colline Metallifere, rilevando il contrasto con le disposizioni vincolistiche di cui all’elaborato 8B del PIT-PPR art. 8, considerato che l’intervento non concorre al recupero della naturalità e al contenimento dell’artificializzazione dell’ambito fluviale interessato del fiume Cornia, che contribuisce all’aggravamento delle criticità presenti, in riferimento all’estensione dei caratteri industriali e produttivi presenti, nonché all’erosione dei caratteri storici e peculiari del paesaggio interferito e sopra descritto, nonché visti le potenziali interferenze con emergenze storico archeologico e paesaggistiche quali il promontorio di Populonia, quest’Ufficio ritiene che per estensione, destinazione, opere e lavori connessi la proposta implichi impatti sul paesaggio, sui beni paesaggistici e in generale sul patrimonio culturale presente non mitigabili, e pertanto esprime parere sfavorevole alla realizzazione dell’impianto in oggetto;
Regione Toscana Giunta Regionale, Direzione POLITICHE MOBILITA’, INFRASTRUTTURE e TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, SETTORE PROGRAMMAZIONE VIABILITÀ: le strade regionali sono gestite dalle Province toscane e dalla Città Metropolitana di Firenze ex art. 23 della LR n°88/98 e che ai medesimi Enti sono delegate le competenze che la legislazione vigente attribuisce all’Ente proprietario; pertanto si rinvia al parere della Provincia per gli ulteriori aspetti di competenza;
Autorità di Bacino Distrettuale dell’ Appennino Settentrionale: in riferimento al Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA), l’intervento ricade in area a pericolosità di alluvione elevata (P3) disciplinata dall’art. 7 delle relative norme. L’intervento suddetto non rientra fra quelli elencati ai commi 2 e 3 dell’art. 7 per i quali è previsto il parere dell’Autorità di bacino e risulta ammissibile in condizioni di gestione del rischio idraulico come disciplinato dalle norme dettate dalle Regione Toscana;
con riferimento al Piano di Gestione delle Acque (PGA): la normativa di piano non prevede l’espressione di parere da parte di questo ente, ma considerati gli obiettivi di Piano e della Direttiva 2000/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;
in riferimento al citato PAI si rileva che l’impianto fotovoltaico ricade su una porzione di territorio non classificato a pericolosità PFME e PFE, mentre la linea MT (interrata) di collegamento alla rete Enel attraversa aree classificate PFE. Preso atto che a pag. 184 dello studio preliminare ambientale l’intervento di interramento della linea MT viene classificato come “opera non quantificabile come volume edilizio”, ne deriva che ai sensi dell’art. 14, comma 8 lettera b) delle norme di PAI l’opera risulta non soggetta all’espressione del parere dell’Autorità di bacino. Essa dovrà tuttavia essere eseguita senza determinare aggravamento delle condizioni di instabilità dei versanti;
ARPAT — AREA VASTA COSTA — Dipartimento di Piombino — Elba — Settore Supporto tecnico: si ritiene opportuno che il proponente presenti le seguenti integrazioni, volte a giustificare le scelte progettuali indicate:
— presentare una valutazione comparata costi/benefici, anche sommaria, delle alternative progettuali più significative, secondo quanto indicato nel presente contributo;
— valutare la fattibilità di realizzare le barriere arboree previste quali interventi di mitigazione già all ’inizio delle operazioni di cantiere, quali barriere frangivento e da ostacolo alla diffusione di polveri verso l ’esterno dell ’area interessata dai lavori;
— valutare la possibilità di mantenere normalmente spento tale sistema di illuminazione, adottando accorgimenti che ne determinano l’accensione esclusivamente in situazione di necessità o in situazioni “ critiche ”, anche in considerazione della presenza del sistema di allarme e videosorveglianza già previsti;
Consorzio 5 Toscana Costa: nulla osta con condizioni e prescrizioni che riguardano la manutenzione del corso d’acqua Canale Allacciante Destro;
e‑distribuzione: in merito alla richiesta di connessione in oggetto, esprimiamo parere favorevole alla realizzazione dell’impianto, a condizioni che l’impianto di connessione alla rete di e‑distribuzione, sia autorizzato conformemente al Progetto Definitivo già approvato. L’impianto di connessione una volta realizzato, sarà inserito nel perimetro della rete di distribuzione dell’energia elettrica della nostra azienda che lo utilizzerà anche dopo la futura dismissione dell’impianto di produzione. Tale inserimento sarà comunque subordinato alla regolarità di tutte le servitù di elettrodotto con i terzi interessati.
L’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di rete per la connessione dovrà essere attribuita ad e‑distribuzione;
REGIONE TOSCANA Giunta Regionale, Direzione Urbanistica e politiche abitative, Settore Tutela, riqualificazione valorizzazione del paesaggio: si richiedono integrazioni e stralci;
REGIONE TOSCANA Giunta Regionale Direzione Ambiente ed Energia, Settore Tutela della natura e del mare: parere favorevole a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
— l’area di pertinenza del “corridoio ecologico da riqualificare” sia almeno in parte esclusa dall’intervento, evitando la collocazione dei pannelli fotovoltaici in una fascia di almeno 120 m dal fiume Cornia e di almeno 100 m dal F. Cornia Vecchio;
— dovranno essere rispettate le misure di mitigazione e tutti gli accorgimenti a tutela della fauna e della vegetazione previsti nello Studio preliminare Ambientale e negli altri allegati di progetto, come la realizzazione dei varchi previsti nelle recinzioni per consentire l’attraversamento della fauna selvatica terrestre, mantenendo così la funzionalità ecologica del corridoio;
— non potranno in alcun caso essere utilizzati diserbanti per la regolazione della vegetazione; sono consentiti sfalci periodici, da effettuare al di fuori del periodo di nidificazione (1 marzo– 31 luglio).