Indennità, aspettativa, permessi e periodo di prova

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PIOMBINO 4 gen­naio 2019 — Il caso che ha coin­volto il Comune di Piom­bi­no ed il suo dipen­dente Gia­co­mo Ter­mine a segui­to del­la deci­sione del­lo stes­so Comune di “Risoluzione del rap­por­to di lavoro a tem­po pieno ed inde­ter­mi­na­to con l’istrut­tore diret­ti­vo Cat. D Pos. Eco­nom­i­ca D1 Ter­mine Gia­co­mo per man­ca­to supera­men­to peri­o­do di pro­va”, è sta­to pun­tual­mente doc­u­men­ta­to da Stile libero Idee dal­la Val di Cor­nia pub­bli­can­do tut­ti i comu­ni­cati per­venu­ti, così come risul­ta dal­la let­tura del­l’ar­ti­co­lo Non supera il peri­o­do di pro­va: tor­na a Gavor­ra­no. Il dipen­dente era sta­to assun­to a tem­po pieno ed inde­ter­mi­na­to con deci­sione 1236 del 18 dicem­bre 2018.
Nel dibat­ti­to che si è svilup­pa­to, anche in con­sid­er­azione del fat­to che Gia­co­mo Ter­mine è sin­da­co del Comune di Mon­tero­ton­do Marit­ti­mo, è sta­to spes­so soll­e­va­to il tema del­la con­dizione in cui si trovano a lavo­rare gli ammin­is­tra­tori dei Comu­ni. Sono chia­mati in causa argo­men­ti come le inden­nità per­cepite, lo stru­men­to  del­l’aspet­ta­ti­va che può essere uti­liz­za­to, i per­me­s­si ret­ribuiti e non ret­ribuiti di cui un ammin­is­tra­tore pub­bli­co può usufruire ed il peri­o­do di pro­va così come rego­la­men­ta­to dal con­trat­to di lavoro.
Pen­si­amo di fare cosa utile per i nos­tri let­tori illus­trare con la mag­giore chiarez­za pos­si­bile il modo in cui sim­ili ques­tioni si dec­li­nano nel­l’at­tuale situ­azione giuridi­ca pre­vista per il nos­tro Paese e nel­la fat­tispecie del nos­tro caso.

L’in­den­nità d fun­zione
In atte­sa del­l’at­tuazione di una legge del 2010 che deman­da­va ad un suc­ces­si­vo decre­to del Min­is­tero del­l’In­ter­no, non anco­ra approva­to, la revi­sione degli impor­ti delle inden­nità  e con­sid­er­a­to che la legge Finanziaria 2006  prevede­va una riduzione del 10% rispet­to all’am­montare delle inden­nità al 30 set­tem­bre 2005 si può ragionevol­mente sup­porre con suf­fi­ciente approssi­mazione che le inden­nità men­sili lorde pre­viste per i sin­daci divise per classe di Comu­ni siano le seguen­ti:

  • Comu­ni fino a 1.000 abi­tan­ti € 1.162,03
  • Comu­ni da 1.001 a 3.000 abi­tan­ti € 1.301,47
  • Comu­ni da 3.001 a 5.000 abi­tan­ti € 1.952,21
  • Comu­ni da 5.001 a 10.000 abi­tan­ti € 2.509,98
  • Comu­ni da 10.001 a 30.000 abi­tan­ti € 2.788,87
  • Comu­ni da 30.001 a 50.000 abi­tan­ti € 3.114,23
  • Comu­ni da 50.001 a 100.000 abi­tan­ti € 3.718,49
  • Comu­ni da 100.001 a 250.000 abi­tan­ti € 4.508,67
  • Comu­ni da 250.001 a 500.000 abi­tan­ti € 5.205,89
  • Comu­ni oltre 500.000 abi­tan­ti € 7.018,65.

Sia pur cifre in difet­to, per­ché non com­pren­den­ti alcune pos­si­bil­ità di aumen­to con­tem­plate dal­la legge, pos­sono essere con­sid­er­ate pun­ti di rifer­i­men­to attendibili.
È pre­vista inoltre un’in­te­grazione del­l’in­den­nità, a fine manda­to, con una som­ma pari a una inden­nità men­sile, spet­tante per cias­cun anno di manda­to.
L’ammontare dell’indennità degli asses­sori è pro­porzionale a quel­la dei sin­daci. La pro­porzione varia a sec­on­da del­la classe demografi­ca dell’ente locale dal 10 al 65%.
L’in­den­nità di sin­daci ed asses­sori è dimez­za­ta per i lavo­ra­tori dipen­den­ti che non abbiano richiesto l’aspettativa.
Dunque nel nos­tro caso speci­fi­co, cioè quel­lo del sin­da­co di Mon­tero­ton­do Marit­ti­mo, Comune che al 31 agos­to 2019 ave­va 1.305 abi­tan­ti, al sud­det­to sin­da­co essendo sta­to assun­to alla fine del 2018 dal Comune di Piom­bi­no è spet­ta­to, finché è rimas­to nel­l’or­gan­i­co del Comune di Piom­bi­no, lo stipen­dio dato dal Comune di Piom­bi­no  a un istrut­tore diret­ti­vo Cat. D Pos. Eco­nom­i­ca D1 (cir­ca 1.800 euro lorde men­sili) più metà del­l’in­den­nità (cioè la metà di 1.341 euro lor­di) data dal Comune di Mon­tero­ton­do Marit­ti­mo.

L’aspettativa per l’esercizio del manda­to elet­ti­vo
I sin­daci, nonché i mem­bri delle giunte dei Comu­ni, che siano lavo­ra­tori dipen­den­ti, pos­sono essere col­lo­cati a richi­es­ta in aspet­ta­ti­va non ret­ribui­ta per tut­to il peri­o­do di esple­ta­men­to del manda­to.
In questo caso per­cepis­cono la piena inden­nità di fun­zione.
Dunque nel nos­tro caso speci­fi­co, cioè quel­lo del sin­da­co di Mon­tero­ton­do Marit­ti­mo, il sud­det­to sin­da­co se avesse opta­to per l’aspet­ta­ti­va avrebbe per­cepi­to men­sil­mente l’in­den­nità di fun­zione piena cioè 1.341 euro lor­di.

I per­me­s­si ret­ribuiti e non ret­ribuiti
I lavo­ra­tori dipen­den­ti facen­ti parte delle giunte comu­nali, nonché degli organi esec­u­tivi delle Unioni di Comu­ni han­no dirit­to di assen­tar­si dal servizio per parte­ci­pare alle riu­nioni degli organi di cui fan­no parte per la loro effet­ti­va dura­ta. Il dirit­to di assen­tar­si di cui al pre­sente com­ma com­prende il tem­po per rag­giun­gere il luo­go del­la riu­nione e rien­trare al pos­to di lavoro.
Nei Comu­ni con popo­lazione fino a 15.000 abi­tan­ti, le riu­nioni del­la giun­ta si deb­bono tenere preferi­bil­mente in un arco tem­po­rale non coin­ci­dente con l’orario di lavoro dei parte­ci­pan­ti.
I com­po­nen­ti degli organi esec­u­tivi dei Comu­ni, delle Unioni di Comu­ni, delle Comu­nità mon­tane e dei Con­sorzi fra enti locali con popo­lazione supe­ri­ore a 15.000 abi­tan­ti han­no il dirit­to, oltre ai per­me­s­si già citati, di assen­tar­si per un mas­si­mo di 24 ore lavo­ra­tive al mese, ele­vate a 48 ore per i sin­daci, pres­i­den­ti delle Comu­nità mon­tane con popo­lazione supe­ri­ore a 30.000 abi­tan­ti.
I lavo­ra­tori dipen­den­ti di cui sopra han­no dirit­to ad ulte­ri­ori per­me­s­si non ret­ribuiti sino ad un mas­si­mo di 24 ore lavo­ra­tive men­sili qualo­ra risulti­no nec­es­sari per l’e­s­ple­ta­men­to del manda­to.
L’at­tiv­ità ed i tem­pi di esple­ta­men­to del manda­to per i quali i lavo­ra­tori chiedono ed otten­gono per­me­s­si, ret­ribuiti e non ret­ribuiti, devono essere pronta­mente e pun­tual­mente doc­u­men­tati medi­ante attes­tazione del­l’ente.
Nel nos­tro caso speci­fi­co il dipen­dente in ques­tione, oltreché sin­da­co di Mon­tero­ton­do Marit­ti­mo, è anche Pres­i­dente del­la Soci­età del­la Salute Colline Met­al­lif­ere e  Mem­bro del­la Giun­ta Esec­u­ti­va del­l’U­nione di Comu­ni Mon­tani Colline Met­al­lif­ere e dunque si appli­cano le diverse dis­po­sizioni sopra men­zion­ate. Né più né meno. Il con­trol­lo ovvi­a­mente è nelle mani del Comune di Piom­bi­no.

Il peri­o­do di pro­va
Il Con­trat­to Col­let­ti­vo Nazionale di Lavoro del com­par­to FUNZIONI LOCALI prevede che “Il dipen­dente assun­to in servizio a tem­po inde­ter­mi­na­to è sogget­to ad un peri­o­do di pro­va la cui dura­ta è sta­bili­ta come segue:

  • due mesi per i dipen­den­ti inqua­drati nel­la cat­e­go­ria A e B;
  • sei mesi per il per­son­ale inquadra­to nelle restanti cat­e­gorie.

.…
Ai fini del com­pi­men­to del sud­det­to peri­o­do di pro­va si tiene con­to del solo servizio effet­ti­va­mente presta­to.
Il peri­o­do di pro­va è sospe­so in caso di assen­za per malat­tia e negli altri casi di assen­za pre­visti dal­la legge o dal CCNL. In caso di malat­tia il dipen­dente ha dirit­to alla con­ser­vazione del pos­to per un peri­o­do mas­si­mo di sei mesi, decor­so il quale il rap­por­to può essere risolto. In caso di infor­tu­nio sul lavoro o malat­tia derivante da causa di servizio si appli­ca l’art. 38.
.…
Decor­sa la metà del peri­o­do di pro­va cias­cu­na delle par­ti può recedere dal rap­por­to in qual­si­asi momen­to sen­za obbli­go di preavvi­so né di inden­nità sos­ti­tu­ti­va del preavvi­so, fat­ti salvi i casi di sospen­sione pre­visti dal com­ma 4. Il reces­so opera dal momen­to del­la comu­ni­cazione alla con­troparte. Il reces­so del­l’ente deve essere moti­va­to.
.…
Il dipen­dente a tem­po inde­ter­mi­na­to, vinci­tore di con­cor­so pres­so altro ente o ammin­is­trazione, durante il peri­o­do di pro­va, ha dirit­to alla con­ser­vazione del pos­to, sen­za ret­ribuzione, pres­so l’ente di prove­nien­za per un arco tem­po­rale pari alla dura­ta del peri­o­do di pro­va for­mal­mente pre­vista dalle dis­po­sizioni con­trat­tuali appli­cate nell’amministrazione di des­ti­nazione. In caso di man­ca­to supera­men­to del­la pro­va o per reces­so di una delle par­ti, il dipen­dente stes­so rien­tra, a doman­da, nel­la cat­e­go­ria e pro­fi­lo pro­fes­sion­ale di prove­nien­za”.

Nel nos­tro caso speci­fi­co (dipen­dente di Cat­e­go­ria D) il Comune di Piom­bi­no ha fat­to sapere che, pro­prio a causa dei giorni di assen­za mat­u­rati che ne han­no fat­to slittare la con­clu­sione, non è bas­ta­to neanche un anno per rag­giun­gere i sei mesi di pro­va e ciò ha com­por­ta­to l’impossibilità  di val­utare il suo oper­a­to, moti­vo per cui il peri­o­do di pro­va è sta­to con­cepi­to, e con­fer­mare la posizione del dipen­dente  nell’organico.

 

 

 

 

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