Poche e stringate ragioni per dire no ai referendum

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PIOMBINO 16 novem­bre 2018 — Pub­blichi­amo il comu­ni­ca­to stam­pa del Comune di Piom­bi­no nel quale si spie­gano le ragioni per cui le due com­mis­sioni apposi­ta­mente isti­tu­ite han­no espres­so pareri neg­a­tivi sul­l’am­mis­si­bil­ità dei due ref­er­en­dum pro­posti.
Ricor­diamo che i due que­si­ti

Sei d’accordo che ven­ga attua­to a Ischia di Cro­ciano nel Comune di Piom­bi­no il prog­et­to pre­sen­ta­to da RIMa­te­ria che prevede tra l’altro  sull’area denom­i­na­ta LI53 una nuo­va dis­car­i­ca per rifiu­ti spe­ciali, che potran­no provenire anche dal di fuori del nos­tro com­pren­so­rio, da 2.5 mil­ioni di metri cubi?”

Sei d’accordo che una parte delle azioni di RIMa­te­ria posse­dute da Asiu, e quin­di indi­ret­ta­mente anche dal Comune di Piom­bi­no che di Asiu è il mag­giore azion­ista, vengano ven­dute, poten­do così dei pri­vati diventare pro­pri­etari del­la mag­gio­ran­za delle azioni di RIMa­te­ria che gestisce lo smal­ti­men­to dei rifiu­ti spe­ciali a Ischia di Cro­ciano nel Comune di Piom­bi­no?”.

Comu­ni­ca­to stam­pa
La com­mis­sione per il ref­er­en­dum sul­la dis­car­i­ca RIMa­te­ria si è riu­ni­ta nuo­va­mente oggi, ven­erdì 16 novem­bre, per for­mal­iz­zare defin­i­ti­va­mente la non ammis­si­bil­ità dei due que­si­ti, attra­ver­so due relazioni che argo­men­tano nel det­taglio il per­cor­so che ha por­ta­to alle deci­sioni.
Per quan­to riguar­da il pri­mo que­si­to, quel­lo rel­a­ti­vo alla real­iz­zazione di una nuo­va dis­car­i­ca per rifiu­ti spe­ciali da 2,5 mil­ioni di metri cubi, la com­mis­sione ha evi­den­zi­a­to come l’autorizzazione alla costruzione dell’impianto sia sub­or­di­na­ta alla espli­cazione di speci­fiche com­pe­ten­ze che apparten­gono al Comune e alla Regione, facen­do venir meno il req­ui­si­to nec­es­sario per l’ammissione, sta­bil­i­to dal­lo Statu­to, dell’esclusiva com­pe­ten­za locale del que­si­to stes­so.
Nel testo del­la relazione si legge che l’impianto in ques­tione può essere real­iz­za­to solo con il con­cor­so nec­es­sario di più ammin­is­trazioni. Il que­si­to ref­er­en­dario traval­i­ca quin­di la com­pe­ten­za esclu­si­va­mente locale ed è per questo inam­mis­si­bile.
Scen­den­do nel par­ti­co­lare, si legge che  “la real­iz­zazione di qual­si­asi impianto nell’area inter­es­sa­ta può essere nega­ta solo se si cam­bia la des­ti­nazione dell’area stes­sa, cosa che non può accadere con il ref­er­en­dum con­sul­ti­vo ogget­to di esame per due ragioni evi­den­ti:
1) la doman­da di cam­bi­a­men­to di des­ti­nazione d’uso non fa parte del que­si­to ref­er­en­dario,
2) ele­men­to deci­si­vo è che una doman­da con questo con­tenu­to non sarebbe comunque ammis­si­bile in quan­to il ref­er­en­dum non è con­sen­ti­to per gli stru­men­ti gen­er­ali urban­is­ti­ci, come da Statu­to, per elim­inare la pre­vi­sione urban­is­ti­ca vigente è nec­es­saria una vari­ante con le pro­ce­dure pre­viste dalle leg­gi statali e region­ali,
In ulti­mo è sta­ta val­u­ta­ta anche la posizione del pri­va­to in relazione alle pre­vi­sioni urban­is­tiche. “A fronte di un’istanza inte­sa a ottenere un per­me­s­so di costru­ire, nel caso speci­fi­co una dis­car­i­ca, si mette in moto un mec­ca­n­is­mo obbli­ga­to­rio per legge che si con­clude con un atto di assen­so anche tac­i­to o con un diniego, sec­on­do le nor­ma­tive statali e region­ali.”

Per il sec­on­do que­si­to, rel­a­ti­vo alla ven­di­ta delle azioni di RIMa­te­ria posse­dute da Asiu e quin­di indi­ret­ta­mente anche dal Comune di Piom­bi­no come mag­gior azion­ista di Asiu, la boc­ciatu­ra viene moti­va­ta con il fat­to che la pro­pos­ta ref­er­en­daria è inter­venu­ta in un proces­so ormai giun­to a con­clu­sione per la ces­sione del pri­mo lot­to, con il pas­sag­gio del 30% di azioni in mano pri­va­ta, e che si tro­va in fase di per­fezion­a­men­to per il sec­on­do lot­to, in atte­sa del­la con­vo­cazione dell’assemblea Asiu.
“Rispet­to a ques­ta sec­on­da fase – si legge nel­la relazione – occorre inda­gare cir­ca la pos­si­bil­ità del Comune di Piom­bi­no di deter­minare, con una nuo­va deci­sione del con­siglio comu­nale, la revo­ca dell’autorizzazione alla ces­sione del sec­on­do lot­to del 30% delle azioni, approva­ta nel 2016 con delib­era del con­siglio comu­nale, se tale deci­sione abbia la forza da sola di bloc­care il proces­so in atto”.
Facen­do rifer­i­men­to alla relazione del diri­gente dei servizi finanziari alle­ga­ta alla relazione, la rispos­ta è neg­a­ti­va per­ché l’assemblea Asiu ai sen­si del codice civile, può mod­i­fi­care i cri­teri di liq­uidazione e i poteri del com­mis­sario liq­uida­tore già fis­sati ma, per lo statu­to di Asiu, può far­lo solo con i voti favorevoli dei due terzi del cap­i­tale sociale. Il Comune di Piom­bi­no, che detiene in Asiu il 61,8% , non può per­tan­to rag­giun­gere questo quo­rum e occorre che altri azion­isti di Asiu sup­port­i­no la scelta del Comune per rag­giunger­lo.
Ci si tro­va di fronte a una ipote­si di pro­ce­du­ra che non è nel­la esclu­si­va disponi­bil­ità del Comune di Piom­bi­no, anche in questo caso.
La richi­es­ta risul­ta per­tan­to tradi­va inter­ve­nen­do in una oper­azione sul­la quale il “giudizio” dei parte­ci­pan­ti alla con­sul­tazione ref­er­en­daria non avrebbe più spoazi per ottenere dagli organi politi­ci com­pe­ten­ti un nuo­vo pro­nun­ci­a­men­to che pos­sa pro­durre effet­ti diret­ti sul­la vicen­da.

Delle due com­mis­sioni, una per ogni que­si­to, fan­no parte Ange­lo Trot­ta in qual­ità di pres­i­dente, Maria Luisa Mas­sai seg­re­tario gen­erale, Mau­r­izio Poli diri­gente Affari legali, Fed­eri­co Par­a­disi respon­s­abile Servizio elet­torale, Ren­zo Gras­si in qual­ità di esper­to indi­ca­to dal sin­da­co, e due esper­ti indi­cati dal Comi­ta­to pro­mo­tore che sono Francesco Fer­rari e Fab­rizio Callaioli rispet­ti­va­mente per il pri­mo e per il sec­on­do que­si­to.

(Foto di Pino Bertel­li)

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