Prorogati i tempi per il progetto di bonifica della LI53

· Inserito in Leggi e normative

PIOMBINO 2 dicem­bre 2016 — Il ter­mine già fis­sato dal­la Regione Toscana nel 30 novem­bre 2016 per la pre­sen­tazione da parte di Fin­tec­na e Luc­chi­ni in ammin­is­trazione stra­or­di­nar­ia del prog­et­to di mes­sa in sicurez­za operativa/bonifica per il sito LI-053 è sta­to sposta­to dal­la stes­sa Regione al 31 agos­to 2017.
Le due aziende sono state indi­vid­u­ate dal­la Regione come sogget­ti respon­s­abili del­la con­t­a­m­i­nazione del sito LI-053 e dunque quali sogget­ti cui imputare gli obb­lighi di bonifi­ca ed ingiun­gere l’esecuzione dei nec­es­sari inter­ven­ti di bonifi­ca e/o mes­sa in sicurez­za.
Sia Fin­tec­n­ca sia Luc­chi­ni in ammin­is­trazione stra­or­di­nar­ia han­no ricor­so al Tri­bunale ammin­is­tra­ti­vo regionale (Tar) con­tro i provved­i­men­ti region­ali ed il Tar ha già fis­sato l’udienza di mer­i­to per il 12 aprile 2017. Di qui la richi­es­ta di slit­ta­men­to del­la data per la pre­sen­tazione dei prog­et­ti e l’ac­cettazione da parte del­la Regione.
Nel­la recente Relazione finale del Com­mis­sario staror­di­nario del­la Luc­chi­ni Piero Nar­di si pos­sono leg­gere i motivi del ricor­so (quel­lo del­la Fin­tec­na è anal­o­go):
«La respon­s­abil­ità del­la Pro­ce­du­ra, si può leg­gere nel­la Relazione, viene affer­ma­ta in ragione del­la cir­costan­za che “Luc­chi­ni S.p.A. (oggi in Ammin­is­trazione Stra­or­di­nar­ia)” sarebbe “l’ultima soci­età pri­va­ta che ha gesti­to il sito, che ha detenu­to in con­ces­sione le aree dema­niali all’interno del sito e che ha con­tin­u­a­to a svol­gere l’attività siderur­gi­ca all’origine del­la con­t­a­m­i­nazione, e che per­tan­to attra­ver­so la pro­pria con­dot­ta atti­va ed omis­si­va ha con­cor­so al ver­i­fi­car­si dell’inquinamento o comunque al suo aggrava­men­to”. La Pro­ce­du­ra ha con­tes­ta­to il provved­i­men­to, rite­nen­do­lo ille­git­ti­mo, in sin­te­si, sul­la base dei seguen­ti ordi­ni di con­sid­er­azioni: (1) assen­za di legit­ti­mazione

La discarica LI53 a Ischia di Crociano

Il sito LI53 a Ischia di Cro­ciano

pas­si­va da parte del­la Pro­ce­du­ra Luc­chi­ni rispet­to agli obb­lighi di bonifi­ca e mes­sa in sicurez­za dei siti che sareb­bero sta­ti asseri­ta­mente e pre­sun­ti­va­mente con­t­a­m­i­nati dall’impresa insol­vente, in quan­to l’ammissione alla Pro­ce­du­ra deter­mi­na la perdi­ta di sogget­tiv­ità giuridi­ca dell’impresa in bonis e la sua sos­ti­tuzione con un nuo­vo e dif­fer­ente sogget­to giuridi­co. (2) assen­za di pro­va chiara e cir­costanzi­a­ta dell’esistenza di un nes­so causale tra le attiv­ità del­la Luc­chi­ni S.p.A. (pri­ma dell’apertura del­la pro­ce­du­ra) e la con­t­a­m­i­nazione, in quan­to la Regione si è lim­i­ta­ta a fare gener­i­co rifer­i­men­to al fat­to che la respon­s­abil­ità dis­cen­derebbe dall’aver svolto attiv­ità siderur­gi­ca “in quan­to ulti­ma soci­età che ha gesti­to il sito”. Né è ammis­si­bile un’imputazione di respon­s­abil­ità in relazione esclu­si­va­mente alla posizione giuridi­ca (di proprietario/gestore) che un sogget­to riveste rispet­to ad un deter­mi­na­to bene (rap­por­to di causal­ità) e sogget­ti­vo (dolo o col­pa)”. (3) l’Amministrazione non ha dis­tin­to le quote di respon­s­abil­ità imputabili alle soci­età indi­vid­u­ate come respon­s­abili in ragione del prin­ci­pio di per­son­al­ità (parzia­ri­età) del­la respon­s­abil­ità ambi­en­tale. L’intera dis­ci­plina del dan­no ambi­en­tale è infat­ti fon­da­ta sul prin­ci­pio comu­ni­tario “chi inquina paga”, in appli­cazione del quale l’art. 311, c. 3, D.Lgs. 152/2006, affer­ma chiara­mente il prin­ci­pio sec­on­do cui “nei casi di con­cor­so nel­lo stes­so even­to di dan­no, cias­cuno risponde nei lim­i­ti del­la pro­pria respon­s­abil­ità per­son­ale”.».

Arti­coli cor­re­lati
Dirit­to e rovescio su quel­l’area con­t­a­m­i­na­ta, la LI53
Si legge LI53 ma non è una for­mu­la chim­i­ca

Commenta il post