RILEGGENDO IL PARERE TECNICO REGIONALE SUL PROGETTO RIMATERIA

Quella valutazione ambientale è proprio incrinata

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PIOMBINO 10 novem­bre 2019 —  Già con l’ar­ti­co­lo  Solo rifiu­ti da siderur­gia locale e boni­fiche?, pub­bli­ca­to il   5 novem­bre 2019,  Stile libero Idee dal­la Val di Cor­nia ha ril­e­va­to una pri­ma incrinatu­ra, nel parere pro­pos­to dal Nucleo regionale di Val­u­tazione del­l’Im­pat­to Ambi­en­tale (NURV) alla Giun­ta regionale toscana, con­sis­tente nel fat­to che pri­ma viene det­to che nel­la dis­car­i­ca pre­vista nel­la zona LI53 devono andare i rifiu­ti spe­ciali così come dal­la con­ces­sione dema­niale, che non li limi­ta a quel­li prodot­ti in loco siano essi da boni­fiche che da attiv­ità siderur­giche, e poi viene aggiun­to “e dunque…il solo con­fer­i­men­to dei rifiu­ti derivan­ti dal­lo smal­ti­men­to dei cumuli e da attiv­ità siderur­giche”. E la cosa, se non chiari­ta, cos­ti­tu­isce una con­trad­dizione in ter­mi­ni.
Ma c’è un’al­tra incrinatu­ra altret­tan­to ril­e­vante.
Sem­pre nel­la pre­scrizione 2) degli Aspet­ti pro­gram­mati­ci, a propos­i­to delle con­ces­sioni in essere con l’A­gen­zia del Demanio sia per la dis­car­i­ca ex Luc­chi­ni sia per la dis­car­i­ca LI53, si affer­ma: “…Nel caso sia appor­ta­ta mod­i­fi­ca all’atto di con­ces­sione, con deter­mi­nazione di un uso diver­so da quel­lo attuale, dovrà essere pre­sen­ta­ta richi­es­ta di mod­i­fi­ca del­la pre­sente pre­scrizione ai sen­si dell’art.56 del­la LR10/2010 per lo svol­gi­men­to delle val­u­tazioni del caso.…”.
La cosa di per sé è curiosa per il fat­to che un sim­i­le richi­amo ad una nor­ma di legge, che non può non essere conosci­u­ta dai diret­ti inter­es­sati, è almeno pleonas­ti­ca e ingius­ti­fi­ca­ta fino ad apparire persi­no un sug­ger­i­men­to. Ci siamo chi­esti se il richi­amo a quel­l’ar­ti­co­lo fos­se una con­sue­tu­dine nei pareri espres­si in sede di Val­u­tazione di Impat­to Ambi­en­tale (VIA) ma, esam­i­nati gli ulti­mi dieci pareri espres­si nel 2019, un sim­i­le richi­amo non è mai appar­so.
L’art 56 del­la LR 10/2010, richiam­a­to nel parere, sta­bilisce che

  1. Il pro­po­nente può richiedere la mod­i­fi­ca di una o più pre­scrizioni con­tenute nel provved­i­men­to con­clu­si­vo del­la pro­ce­du­ra di ver­i­fi­ca di assogget­ta­bil­ità a VIA o di val­u­tazione ove le medes­ime risulti­no obi­et­ti­va­mente inat­tua­bili per sopravvenute e moti­vate ragioni di carat­tere tec­ni­co ges­tionale o per il muta­to con­testo ambi­en­tale. A tal fine il pro­po­nente pre­sen­ta all’au­torità com­pe­tente una speci­fi­ca istan­za di mod­i­fi­ca delle pre­scrizioni inter­es­sate, alle­gan­do la doc­u­men­tazione nec­es­saria a sup­port­are tale richi­es­ta.
  2. L’au­torità com­pe­tente, ove a segui­to di speci­fi­ca istrut­to­ria con­dot­ta con­sul­tan­do i sogget­ti com­pe­ten­ti in mate­ria ambi­en­tale, ver­i­fichi la fon­datez­za del­la richi­es­ta avan­za­ta dal pro­po­nente nonché la per­du­rante sus­sis­ten­za delle con­dizioni di non assogget­ta­bil­ità a VIA o del­la com­pat­i­bil­ità ambi­en­tale del prog­et­to, provvede alla mod­i­fi­ca del quadro pre­scrit­ti­vo dei provved­i­men­ti di cui al com­ma 1, assi­cu­ran­do comunque un anal­o­go ed adegua­to liv­el­lo di tutela ambi­en­tale.

Attual­mente RIMa­te­ria ha a dis­po­sizione una Autor­iz­zazione Inte­gra­ta Ambi­en­tale (AIA) per il cosid­det­to “cono rovescio” (cfr l’ar­ti­co­lo di Stile libero Idee dal­la Val di Cor­nia Rifiu­ti nel cono rovescio: per la Regione va bene, ndr) con una capien­za di 140.000 metri cubi che può riem­pire con rifiu­ti spe­ciali di ogni prove­nien­za. Immag­ini­amo che la stes­sa RIMa­te­ria ad un cer­to pun­to esaurisca ques­ta capac­ità e non aven­do la pos­si­bil­ità di uti­liz­zate la dis­car­i­ca ex Luc­chi­ni chie­da ed otten­ga dal­l’A­gen­zia del demanio di ampli­are la pos­si­bil­ità di uso fino a com­pren­dere rifiu­ti spe­ciali a pre­scindere dal­la prove­nien­za. A questo pun­to, raf­forza­ta dal richi­amo fat­to dal­la pre­scrizione regionale, RIMa­te­ria potrà richiedere alla Regione una mod­i­fi­ca del­la pre­scrizione ai sen­si dell’art.56 del­la LR10/2010 adducen­do il fat­to che sen­za l’im­por­tazione di rifiu­ti spe­ciali da fuori, non essendo­ci a suf­fi­cien­za né rifiu­ti spe­ciali nuovi prodot­ti dal­l’in­dus­tria siderur­gi­ca locale né rifiu­ti da boni­fiche (la cosa è più che pos­si­bile tenen­do pre­sente l’in­certez­za odier­na sia per le pro­duzioni siderur­giche sia per i prog­et­ti di bonifi­ca sia per le quan­tità pos­si­bile di rifiu­ti rel­a­tivi, ricor­dan­do che RIMa­te­ria ha pre­vis­to nel 2022 l’inizio dei con­fer­i­men­ti), l’u­ni­ca alter­na­ti­va sarebbe l’ab­ban­dono delle attiv­ità di colti­vazione del­la dis­car­i­ca e quin­di il venir meno del­la con­ti­nu­ità ges­tionale con le inevitabili con­seguen­ze sia eco­nomiche sia ambi­en­tali. Riemerg­erebbe, in altre parole, uno dei pilas­tri (molto dis­cutibile da molti pun­ti di vista, ndr) che sta alla base del parere pos­i­ti­vo espres­so oggi dal NURV, il cosid­det­to rifi­u­to dell’ “opzione zero”, quel­lo così descrit­to dal NURV:

  • …Il nucleo prende altresì in esame l’alternativa zero ril­e­van­do che la man­ca­ta atti­vazione del prog­et­to di cui trat­tasi potrebbe com­portare l’abbandono dell’attuale attiv­ità di colti­vazione del­la dis­car­i­ca e quin­di il venire meno del­la con­ti­nu­ità ges­tionale con rel­a­ti­vo ritar­do nelle attiv­ità di cop­er­tu­ra delle dis­cariche in essere. Da ciò potreb­bero derivare prob­lem­atiche tipo ambi­en­tale, con par­ti­co­lare rifer­i­men­to alle emis­sioni di male­odor­anze e di pro­duzione di per­co­la­to. L’attivazione del prog­et­to di per sé dà quin­di mag­giori garanzie in ter­mi­ni di ripris­ti­ni e modal­ità di colti­vazione.
  • Sot­to il pro­fi­lo ambi­en­tale, nel sen­so di tutela dell’ambiente, l’opzione zero non è quin­di preferi­bile, sia rispet­to al tema del­la neces­sità di provvedere alle oper­azioni di bonifi­ca, che rispet­to alle prob­lem­atiche di emis­sione degli odori, che potreb­bero invece essere gestite attra­ver­so speci­fiche pre­scrizioni e modal­ità di colti­vazione. I com­po­nen­ti riten­gono di val­utare un per­cor­so di ammis­si­bil­ità dell’intervento ma con l’introduzione di speci­fiche indi­cazioni per la suc­ces­si­va fase autor­iz­za­ti­va e ges­tionale…”.

E a quel pun­to è immag­in­abile che sarebbe molto dif­fi­cile per lo stes­so NURV esprimere un parere diver­so.
Come si vede l’in­crinatu­ra c’è e rischia di allargar­si.

Aspet­ti­amo la delib­er­azione del­la Giun­ta regionale che cos­ti­tuirà la vera autor­iz­zazione.

(Foto di Pino Bertel­li)

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