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Rego­la­men­to europeo per rici­clag­gio navi

Nave riciclataPIOMBINO 28 otto­bre 2013 — È sta­ta approva­ta dal Par­la­men­to europeo in pri­ma let­tura la Risoluzione leg­isla­ti­va sul­la pro­pos­ta di rego­la­men­to del Par­la­men­to europeo e del Con­siglio rel­a­ti­vo al rici­clag­gio delle navi (per leg­gere clic­ca qui)
Il Rego­la­men­to prevede che in futuro le navi reg­is­trate nel­l’UE dovran­no essere sman­tel­late in impianti di rici­clag­gio approvati dal­l’UE, che dovran­no sod­dis­fare req­ui­si­ti speci­fi­ci, essere cer­ti­fi­cati e sot­to­posti a rego­lari ispezioni.
Il Par­la­men­to, rispet­to alla pri­ma stesura del­la Com­mis­sione, ha raf­forza­to i req­ui­si­ti pro­posti, obbli­gan­do tra l’al­tro le soci­età di rici­clag­gio navale a oper­are in strut­ture per­ma­nen­ti, che devono essere prog­et­tate, costru­ite e gestite in sicurez­za e rispet­tan­do l’am­bi­ente. Le imp­rese di rici­clag­gio dovreb­bero lim­itare i mate­ri­ali peri­colosi in tut­to il proces­so di sman­tel­la­men­to e manipo­lare i mate­ri­ali e i rifiu­ti peri­colosi uni­ca­mente su suoli imper­me­abili con un effi­cace sis­tema di drenag­gio. I quan­ti­ta­tivi effet­tivi di mate­ri­ali peri­colosi dovran­no essere doc­u­men­tati e il loro trat­ta­men­to autor­iz­za­to solo pres­so impianti di trat­ta­men­to dei rifiu­ti o di rici­clag­gio.
Sia le navi comu­ni­tarie, sia quelle non comu­ni­tarie, saran­no ogget­to del rego­la­men­to poiché dovran­no pro­durre un inven­tario dei mate­ri­ali peri­colosi quan­do entra­no nei por­ti del­l’UE. Saran­no gli Sta­ti mem­bri a sta­bilire le mis­ure di ese­cuzione, com­p­rese le sanzioni in caso di vio­lazione delle norme.
Inoltre, la Com­mis­sione dovrà pre­sentare uno stu­dio sul­la fat­tibil­ità su uno stru­men­to finanziario che agevoli un cor­ret­to rici­clag­gio delle navi all’in­seg­na del­la sicurez­za e, se del caso, pre­sentare una pro­pos­ta leg­isla­ti­va entro 3 anni dal­l’en­tra­ta in vig­ore del pre­sente rego­la­men­to.
Il rego­la­men­to si applicherà alle navi non pri­ma di due anni, e al più tar­di cinque anni, dopo la sua entra­ta in vig­ore. L’even­tuale data dipen­derà da quan­do la capac­ità di rici­clag­gio degli impianti fig­u­ran­ti nel­l’e­len­co UE super­erà la soglia di 2,5 mil­ioni di ton­nel­late.
Le dis­po­sizioni in mate­ria d’impianti di rici­clag­gio delle navi saran­no appli­cate un anno dopo l’en­tra­ta in vig­ore del rego­la­men­to (20 giorni dopo la sua pub­bli­cazione sul­la Gazzetta uffi­ciale UE).
Il rego­la­men­to dovrà pas­sare all’ap­provazione del­la Com­mis­sione e del Con­siglio europeo e nel caso in cui non ven­ga mod­i­fi­ca­to ver­rà pub­bli­ca­to sul­la Gazzetta uffi­ciale. In caso di mod­i­fiche dovrà pas­sare di nuo­vo dal Par­la­men­to europeo.

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