La Regione intima la bonifica ma il Tar annulla

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PIOMBINO 7 mag­gio 2017 — Si ricom­in­ci da capo, la Regione non è com­pe­tente. È quan­to ha det­to il Tri­bunale regionale ammin­is­tra­ti­vo del­la Toscana, annul­lan­do i provved­i­men­ti con cui la stes­sa Regione ave­va ordi­na­to alle soci­età Fin­tec­na e Luc­chi­ni in ammin­is­trazione stra­or­di­nar­ia di bonifi­care le aree del sito LI053a Sta­bil­i­men­to Luc­chi­ni e le ave­va dif­fi­date a trasmet­tere al Min­is­tero dell’Ambiente e del­la Tutela del Ter­ri­to­rio e del Mare ed alla Regione Toscana entro il 31 agos­to 2017 un prog­et­to per gli inter­ven­ti di mes­sa in sicurez­za operativa/bonifica.
Il Tri­bunale ammin­is­tra­ti­vo con la sen­ten­za pub­bli­ca­ta il 4 mag­gio 2017 ha det­to chiara­mente che la com­pe­ten­za per l’e­m­anazione di provved­i­men­ti di bonifi­ca con rifer­i­men­to ai siti inquinati rica­den­ti nei Siti di Inter­esse Nazionale (SIN) è del­lo Sta­to e non del­la Regione.
Si par­la di un sito (LI053a Sta­bil­i­men­to Luc­chi­ni) che è sta­to così descrit­to recen­te­mente dall’ Agen­zia regionale per la pro­tezione ambi­en­tale del­la Toscana (ARPAT):
“La soci­età Luc­chi­ni in ammin­is­trazione stra­or­di­nar­ia, dopo la ces­sione delle aree ad AFERPI S.p.A. e la resti­tuzione di parte delle aree al demanio, risul­ta tito­lare dell’area LI053aL, denom­i­na­ta Area ex sot­to seque­stro. Il sito è carat­ter­iz­za­to dal­la pre­sen­za di cumuli cos­ti­tu­iti sia da rifiu­ti, sia da materie prime sec­onde come mate­ri­ali edili da demolizione defer­iz­za­ti, sia da sot­to­prodot­ti come la lop­pa di alto­forno, con­forme alla nor­ma UNI, e la scaglia di lam­i­nazione. Una sti­ma dei quan­ti­ta­tivi com­p­lessivi, effet­tua­ta da ARPAT nel 2008, ammon­ta a cir­ca 533860 metri cubi. Il vol­ume dei rifiu­ti gia­cen­ti, toglien­do il vol­ume del­la lop­pa, ammon­ta a 442000 metri cubi. Dalle notizie in pos­ses­so di questo Dipar­ti­men­to non ci sono ragioni per ritenere che la situ­azione abbia subito sostan­zanziali cam­bi­a­men­ti. L’area è sta­ta seques­tra­ta dal­la Procu­ra del­la Repub­bli­ca di Livorno nell’aprile 2007 e dis­se­ques­tra­ta il 19 luglio 2012 con Decre­to di Archivi­azione del Tri­bunale di Livorno del 13 luglio 2012 ripor­ta­to in alle­ga­to. Nei mesi di aprile e mag­gio 2013 l’area è sta­ta carat­ter­iz­za­ta – eseguen­do i sondag­gi nel­la aree libere da cumuli o posizio­nan­do il carotiere, quan­do le con­dizioni di sicurez­za lo con­sen­ti­vano, diret­ta­mente sopra i cumuli. Sono sta­ti real­iz­za­ti 105 sondag­gi sui 160 pre­visti dal Piano di carat­ter­iz­zazione. I risul­tati analiti­ci sono sta­ti ogget­to del­la Con­feren­za di Servizi deciso­ria del 9 dicem­bre 2013, i cui esi­ti sono sta­ti approvati dal MATTM – Direzione Gen­erale per la sal­va­guardia del ter­ri­to­rio e delle acque – con Decre­to del 13 dicem­bre 2013. La Con­feren­za deciso­ria ha pre­so atto dei risul­tati parziali riman­dan­do ad una val­u­tazione finale dopo il com­ple­ta­men­to del­la carat­ter­iz­zazione. A tal riguar­do il MATTM ha richiesto alla Soci­età Luc­chi­ni S.p.A. la pre­sen­tazione di un piano di ges­tione dei mate­ri­ali pre­sen­ti in cumu­lo che lim­i­tano o impedis­cono il com­ple­ta­men­to delle attiv­ità di inves­tigazione ambi­en­tale”.
La Regione Toscana da parte sua ave­va ril­e­va­to che

  1. le fonti prin­ci­pali di con­t­a­m­i­nazione del sito sono la lavo­razione nel tem­po pres­so la cok­e­ria (trasfor­mazione del car­bone in coke) e la real­iz­zazione dei ripor­ti per l’imbonimento dell’area;
  2. l’attività di cok­e­ria è sta­ta svol­ta in modo con­tin­u­a­ti­vo da tutte le soci­età che si sono suc­ce­dute nel­la ges­tione del­lo sta­bil­i­men­to siderur­gi­co (in ulti­mo Luc­chi­ni s.p.a. in ammin­is­trazione stra­or­di­nar­ia);
  3. gli imbon­i­men­ti furono real­iz­za­ti durante il peri­o­do di ges­tione Ilva, IRI – Fin­sid­er, Ital­sider e poi Acciaierie Piom­bi­no;
  4. la con­t­a­m­i­nazione in atto è per­tan­to cor­re­la­bile allo svol­gi­men­to di attiv­ità (cok­e­ria e imbon­i­men­to) con­nesse alla ges­tione dell’impianto siderur­gi­co e quin­di imputabile a tutte le soci­età che sono suc­ce­dute,
    sen­za soluzione di con­ti­nu­ità, in tale ges­tione;
  5. Ilva, ulti­ma azien­da pub­bli­ca a gestire lo sta­bil­i­men­to siderur­gi­co di Piom­bi­no, è sta­ta incor­po­ra­ta in Iritec­na, che a sua vol­ta è sta­ta suc­ces­si­va­mente incor­po­ra­ta in FINTECNA, in cui, nel 2002, è con­flui­ta,
    sem­pre per incor­po­razione, anche l’IRI;
  6. Fin­tec­na è l’ultima soci­età suben­tra­ta, per effet­to dei con­sec­u­tivi pas­sag­gi soci­etari, nei rap­por­ti giuridi­ci affer­en­ti alle soci­età pub­bliche che han­no svolto le attiv­ità all’origine del­la con­t­a­m­i­nazione, e quin­di l’ultima soci­età pub­bli­ca suben­tra­ta nei rel­a­tivi obb­lighi di risana­men­to ambi­en­tale;
  7. Luc­chi­ni, oggi in ammin­is­trazione stra­or­di­nar­ia, è l’ultima soci­età pri­va­ta che ha gesti­to il sito e che ha con­tin­u­a­to a svol­gere l’attività siderur­gi­ca all’origine del­la con­t­a­m­i­nazione;
  8. la ril­e­va­ta pre­sen­za di cumuli di mate­ri­ale di scar­to siderur­gi­co pre­sen­ti sul sito LI053a sta­bil­i­men­to Luc­chi­ni e stoc­cati nel­la macro area nord, in area dema­niale, la cui carat­ter­iz­zazione deve essere defini­ta, è estranea al pro­ced­i­men­to di indi­vid­u­azione del respon­s­abile del­la con­t­a­m­i­nazione del sito medes­i­mo, che invece riguar­da la bonifi­ca dell’area dai con­t­a­m­i­nan­ti ivi pre­sen­ti, derivan­ti dall’attività siderur­gi­ca svol­ta dalle varie soci­età che si sono suc­ce­dute nel­la ges­tione del­lo sta­bil­i­men­to e in ulti­mo dal­la Luc­chi­ni s.p.a. (ora in ammin­is­trazione stra­or­di­nar­ia).

Di qui l’in­di­vid­u­azione quali sogget­ti cui imputare gli obb­lighi di bonifi­ca e l’ingiun­zione all’esecuzione dei nec­es­sari inter­ven­ti di bonifi­ca e/o mes­sa in sicurez­za a Fin­tec­na e Luc­chi­ni (oggi in ammin­is­trazione stra­or­di­nar­ia).
Impo­nente il lavoro che ha avu­to come pro­tag­o­nisti non solo la Regione Toscana, ma anche la Provin­cia di Livorno, il Comune di Piom­bi­no, l’ARPAT. Purtrop­po la com­pe­ten­za era del Min­is­tero dell’ ambi­ente e dunque bisogna che quest’ul­ti­mo si attivi.

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